Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato, martedì 17 novembre, ai presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati distrettuali il nuovo testo dell’articolo 35 del Codice deontologico forense, approvato dal plenum lo scorso 23 ottobre, per la consultazione prevista dalla legge professionale.
Il Cnf precisa che la modifica è volta a chiarire la portata dell’articolo 35, che disciplina il dovere di corretta informazione “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”, eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web.
In pratica, il CNF chiarisce che qualsiasi mezzo è ammesso, compresi anche siti web con o senza re-indirizzamento, purché però la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
Il CNF ha adottato inoltre una seconda delibera interpretativa del parere CNF n. 48/12 (AmicaCard) che ha provocato la sanzione da parte dell’autorità Antitrust di 900 mila euro, in cui si specifica che “il parere n. 48/12 vada interpretato come ferma stigmatizzazione dell’accaparramento di clientela con modi e mezzi non idonei ovvero come stigmatizzazione dell’acquisizione di incarichi professionali tramite l’offerta di omaggi e/o di prestazioni a terzi e/o di promesse di vantaggi e/o la corresponsione di denaro a procacciatori di affari“.
Nella delibera inoltre il Cnf precisa che ” la libertà di informare nel modo più opportuno e con qualsiasi mezzo, ma nel rispetto dei canoni fondamentali, ha costituito, e costituisce, oggetto di costante riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale Forense il quale, più volte, ha avuto modo di ribadire la liceità deontologica di una pubblicità informativa resa attraverso la cartellonistica all’interno di impianti sportivi o la utilizzazione di spazi sulla carrozzeria di automezzi, a titolo di esempio”.