Il testo della Legge di Stabilità, attualmente in esame al Senato, prevede delle novità fiscali per i liberi professionisti.
In particolare l’art. 8 prevede la modifica del regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva con l’aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale.
In linea generale è allargato il perimetro di applicabilità: sono aumentate le soglie dei ricavi per accedere al regime ed è estesa a cinque anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15). Si modifica, poi, il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.
In base alle nuove disposizioni possono accedere al regime forfettario i lavoratori dipendenti e i pensionati con una attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell’anno precedente i 30.000 euro.
Viene estesa inoltre temporalmente la disciplina di vantaggio prevista per le nuove attività: per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (in luogo degli attuali due) l’aliquota forfetaria è stabilita nella misura del 5 per cento (il comma 65 dell’articolo unico della legge n. 190 del 2014 qui modificato prevede invece la riduzione di un terzo del reddito imponibile). Tale estensione temporale, con la riduzione dell’aliquota al 5 per cento, si applica anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015 (comma 3). Quindi tutti i professionisti che hanno optato per il regime dei minimi negli ultimi anni – nel 2015 e negli anni precedenti – possono continuare a beneficiare dell’applicazione dei minimi al 5%.
Per poter beneficiare del regime di vantaggio è necessario che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.
Riguardo il regime agevolato ai fini contributivi (delineato dalla legge di stabilità per il 2015) per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa, il testo prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 29, della L. 335/199.
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