E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2015 il Decreto del Ministero della Giustizia del 1 ottobre recante “Misure per l’attuazione dell’ufficio per il processo, a norma dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.
L’Ufficio del Processo nasce per soddisfare le esigenze relative alla piena attuazione dei principi costituzionali, del giusto processo e della sua ragionevole durata di cui all’art. 111 della Costituzione.
L’ufficio verrà istituito in tutti gli uffici giudiziari, di ogni ordine e grado, con compiti di gestione dei procedimenti assegnati ai magistrati e finalità di incremento dell’efficienza dell’attività giudiziaria.
L’ufficio per il processo garantisce lo svolgimento di tutte le attività correlate all’esercizio della giurisdizione, eseguendo i compiti e le funzioni necessari per assicurare assistenza all’attività dei magistrati, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, assicurando, in particolare la ricerca dottrinale e giurisprudenziale, la cura dei rapporti con le parti ed il pubblico, l’organizzazione dei flussi dei procedimenti sopravvenuti, la formazione e tenuta dell’archivio informatizzato dei provvedimenti emessi. In tal modo il magistrato potrà essere sollevato dallo svolgimento di attività routinarie accelerando, attraverso una diversa organizzazione del lavoro e con l’ausilio del personale dell’amministrazione, i tempi per la conclusione dei procedimenti, potendo indirizzare quelli seriali verso una definizione semplificata e dedicando maggiori energie agli altri.
Nell’ufficio per il processo opera il personale dell’amministrazione giudiziaria.
E’ poi prevista, senza oneri economici per l’amministrazione, la possibilità, in forza di apposite convenzioni, per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle Scuole di specializzazione nelle professioni legali e i dottori di ricerca, di svolgere attività di collaborazione con i magistrati, consentendo loro l’accesso agli atti processuali e la partecipazione alle udienze con obbligo di segreto.
Con l’apertura degli uffici giudiziari ai giovani in formazione per lo svolgimento di professioni connesse con l’amministrazione della giustizia, sarà possibile creare osmosi di informazione e scambio di esperienze per assicurare il collegamento e la creazione di una cultura condivisa tra gli operatori del diritto. Sono disciplinate specifiche cause di incompatibilità ed è specificamente previsto un limite temporale per la collaborazione, da parte dei soggetti esterni all’amministrazione giudiziaria, con il magistrato, fissato in un anno (non rinnovabile), e ciò al fine di garantire ad un maggior numero di interessati la possibilità di svolgere tali forme di tirocinio o esperienze di studio. E’ espressamente previsto, inoltre, che la collaborazione con il magistrato non potrà, in nessun caso, consentire l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, trattandosi di una parentesi nella formazione scolastica o professionale dei soggetti coinvolti, valida ai fini del tirocinio o della pratica.
Particolare rilievo viene assegnato alla costituzione di archivi informatizzati per la raccolta dei dati statistici, centrali e locali, consentendo l’accesso gratuito agli archivi digitali dei provvedimenti giurisdizionali per magistrati, avvocati, personale dell’amministrazione della giustizia, in modo da superare l’ottica ancora prevalentemente cartacea delle attività processuali, garantire un accesso rapido e diffuso alle informazioni, decongestionare gli uffici.
Con il decreto pubblicato in Gazzetta, il Ministero della Giustizia disciplina le modalità di istituzione dell’ufficio e per lo svolgimento dello stage.