Prezzario lavori pubblici: è obbligatorio utilizzarlo?

Il prezzario è lo strumento adoperato dalle stazioni appaltanti per la realizzazione dei lavori pubblici.

Esso è costituito da voci di capitolato per opere finite e/o forniture, il cui costo è comprensivo di tutte le fasi lavorative necessarie per la definizione dell’opera completa e realizzata a perfetta regola d’arte.

In particolare, il prezzario riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute riferiti agli ultimi listini pubblicati e a valutazioni specifiche di mercato corrente.

La disciplina sull’aggiornamento annuale dei prezzari in tema di appalti è dettata dall’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, in forza del quale “Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate”.

L’obbligo, per le stazioni appaltanti, di aggiornare annualmente i propri prezzari sussiste con riguardo a quelle voci di elenco di prodotti destinati alle costruzioni, che abbiano subito significative variazioni di prezzo, legate a particolari condizioni di mercato.

Il termine di validità dei prezzari è fissato al 31 dicembre di ogni anno, mentre, per i progetti posti a base di gara, la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, è consentito l’utilizzo dei prezzari fino al 30 giugno dell’anno successivo.

La ratio della norma si rinviene, da un lato, nella necessità di scongiurare uno scadimento della qualità delle prestazioni d’appalto, dall’altro, nell’esigenza di garantire la corretta concorrenza del mercato.

A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che l’istituto dell’adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è, difatti, rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell’offerta nel sistema degli appalti pubblici e la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato”.

Va, peraltro, rilevato che l’art. 133, comma 8 del d.lgs. n .163/2006, non indica le modalità, gli strumenti e le fonti attraverso i quali procedere all’aggiornamento dei prezzari.

Tale circostanza, secondo la giurisprudenza, rende legittimo il ricorso da parte delle amministrazioni appaltanti a qualunque sistema o metodo di aggiornamento del prezzo, purché basato su dati ufficiali e su elementi atti ad assicurare un sufficiente coefficiente di rispondenza alle variazioni di prezzo, tecnicamente rilevabili con grado di adeguata certezza.

Ciò implica l’utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, di procedure amministrative tipiche, non surrogabili, in via di fatto, con generiche analisi di mercato, non rese nelle pubbliche forme (T.A.R. Piemonte – Torino, Sezione I, Sentenza 26 ottobre 2009 n. 2330).

Nel settore dei pubblici appalti, dunque, “l’aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato, perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l’Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d’asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l’affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d’asta implica” (TAR Sardegna n.895/2011).

Un ruolo importante nell’aggiornamento dei prezzari è riconosciuto alla normazione regionale, “relativamente alle opere pubbliche indette da stazioni appaltanti generalmente operanti nell’ambito territoriale della Regione” (TAR Piemonte cit).

Difatti, ciascuna regione adotta un prezzario unico regionale per i lavori pubblici.

Va ricordato che, in passato, la giurisprudenza amministrativa era unanime nel ritenere “illegittimo il bando che imponga a base di gara un prezziario non aggiornato ai sensi dell’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non attualizzati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato come rilevabili dal tariffario regionale” (TAR Napoli, sez. I, n. 5130/2009; cfr. TAR Reggio Calabria, sez. I, n. 131/2009; TAR Veneto, sez. I, n. 670/2008; TAR Catania, sez. I, 2281/2008; TAR Umbria, n. 247/2008).

Tale posizione è stata successivamente superata, sull’assunto che“l’onere dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è una norma cogente, ma soltanto una indicazione alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le variazione dei prezzi secondo un costante aggiornamento. Ciò non significa, però, che le amministrazioni siano obbligate a porre a base del loro computo estimativo i suddetti prezzari, anche in considerazione della generale illegittimità comunitaria dei minimi tariffari inderogabili; le stazioni appaltanti possono scegliere una base di calcolo che ritengano più opportuna in ordine alle contingenze che riguardano l’appalto che va in gara, per cui, le imprese che valutano di non poter partecipare alla gara sulla base di quel computo estimativo, possono decidere di non presentare offerte, mentre mai possono imporre all’amministrazione una base d’asta che possa essere per loro maggiormente conveniente da un punto di vista economico”.

Elena Zisa

Avvocato, laureatasi in giurisprudenza nel 2009 presso l'Università degli Studi di Catania, nel 2011 ha conseguito il diploma di Specialista in Professioni Legali. Collabora con lo studio Giurdanella&Partners dal 2015. Si occupa di diritto amministrativo, appalti pubblici e diritto del lavoro.