Agevolazioni prima casa: conta la data di acquisto non di costruzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23233 del 13 novembre 2015 ha chiarito che al fine di stabilire la spettanza o meno delle agevolazioni prima casa, occorre far riferimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell’acquisto, e non a quello della costruzione.

La Corte spiega infatti che la fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa è collegata dall’art. 2 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come conv. dalla l. 5 aprile 1985 n. 118, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti, “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, fra le abitazioni non di lusso, “secondo i criteri di cui al d.m. 2 agosto 1969”, e segnatamente quelli fissati dagli art. 1 e 6.

La Corte chiarisce poi che la disposizione di cui al successivo art. 10 del citato d.m., a tenore della quale “alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al d.m. 4 dicembre 1961”, non va intesa come funzionale alla separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di “abitazioni non di lusso”.

Inoltre,  in base a quanto previsto dalle precedenti norme agevolative di cui alla l. 2 febbraio 1960, n. 35, e alla l. 7 febbraio 1968, n. 26, e considerata la finalità incentivante la costruzione di abitazioni non di lusso da tali norme perseguita, quella disposizione rappresenta la semplice regolamentazione transitoria dell’unica fattispecie in essa prevista, relativa alle abitazioni in corso di costruzione (ovviamente “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore”) all’entrata in vigore del decreto, ovvero a quelle costruite successivamente ma “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore”.

La Corte spiega che soltanto tali costruzioni erano e potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel momento vigenti, e solo per quelle poteva porsi il problema della individuazione del complesso normativo al quale fare riferimento per stabilire il carattere dell’abitazione e, quindi, la spettanza dei benefici fiscali dell’epoca (cfr. Sez. 5^ n. 13064-06; n. 16366- 08; n. 5691-14, Cfr. pure sez. 6^-5 n. 24683-14).

Infine, a tale conclusione deve pervenirsi anche nella vigenza dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 155 del 1993, conv. con mod. dalla legge n. 243 del 1993. Pertanto, anche se nella nuova disposizione non sia stato riprodotto l’inciso “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, va ribadito il principio per cui, secondo ragionevolezza ed equità contributiva, al fine di stabilire la spettanza o meno dell’agevolazione, occorre far riferimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell’acquisto, e non a quello della costruzione (v. Sez. 5^ n. 17600-10; n. 21791-12).

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Redazione

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