La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” .
Il provvedimento contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.
Da segnalare le norme sui rifiuti.
Raccolta differenziata
L’articolo 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio. In particolare gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). Un’addizione del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d.” ecotassa“) viene posta direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di RD. Il superamento di determinati livelli di RD fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale. Viene altresì disciplinato il calcolo annuale del grado di efficienza della RD e la relativa validazione.
L’articolo 45 consente l’introduzione di incentivi economici, da parte delle regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni. Viene altresì prevista l’adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti (o, in alternativa, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati) e la promozione di campagne di sensibilizzazione.
Ecotassa e tassa rifiuti
Gli articoli 34 e 35, introdotti nel corso dell’esame al Senato, intervengono sulla disciplina della c.d. ecotassa (dettata dai commi 24 e seguenti dell’art. 3 della L. 549/1995), al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo. Vengono altresì assoggettati al pagamento dell’ecotassa, nella misura ridotta del 20%, in ogni caso, tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.
L’articolo 36, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti (nuova lettera e-bis) del comma 659 della L. 147/2013).
L’articolo 42 modifica le modalità (stabilite dal comma 667 dell’art. 1 della L. 147/2013) con cui disciplinare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
Disposizioni incidenti sulla disciplina della c.d. ecotassa sono inoltre contenute nel succitato articolo 32.
Compostaggio
L’articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l’applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale, nonché attraverso la semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. compostaggio di comunità di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue.
L’articolo 38, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede l’incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Lo stesso comma prevede l’emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Viene altresì introdotta nel testo del c.d. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) la definizione di “compostaggio di comunità” ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di autocompostaggio.
Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori
L’articolo 43 contiene disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori. Tra le varie disposizioni contenute si segnalano quelle volte a disciplinare la riassegnazione al Ministero dell’ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all’attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo). Viene altresì stabilito che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dalla normativa vigente contenuta nel D.Lgs. 49/2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito. Viene inoltre chiarito, riguardo all’obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestuale, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) alla certificazione EMAS. Riguardo ai rifiuti di pile a accumulatori viene precisato, all’interno del Codice dell’ambiente, che ad essi si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188/2008, di attuazione della disciplina dell’UE.
L’articolo 41 detta disposizioni per una corretta gestione del “fine vita” dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all’entrata in vigore della legge, prevedendo l’adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.
Smaltimento in discarica
L’articolo 46 dispone l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.
L’articolo 47, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina degli obiettivi e delle modalità di adozione dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica.
L’articolo 48 prevede l’individuazione, da parte dell’ISPRA, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando non ricorre la necessità di trattamento dei rifiutiprima del loro collocamento in discarica.
Altre disposizioni
L’articolo 25 include i rifiuti in plastica compostabile (compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario) tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti.
L’articolo 26, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che l’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti correttivi (disciplinati dal D.Lgs. 75/2010) e, in particolare, dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l’utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola.
L’articolo 27 detta disposizioni in materia di pulizia dei fondali marini, prevedendo l’individuazione dei porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, turismo subacqueo o di gestione delle aree marine protette, attraverso accordi di programma.
L’articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti che riguardano il trasferimento di funzioni del cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e l’inquadramento nei ruoli del Ministero dell’ambiente del personale in posizione di comando/distacco presso lo stesso Ministero. Sono altresì previste una modifica puntuale alla disciplina del SISTRI, nonché la disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Completa l’articolo in esame una norma di semplificazione, per gli imprenditori agricoli, delle procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.
L’articolo 30 prevede, per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro trattamento, un obbligo di consegna a determinati soggetti e stabilisce, altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante.
L’articolo 33, introdotto nel corso dell’esame al Senato, consente ai comuni, con sede giuridica nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco (che sostituisce la vigente imposta di sbarco) pari a 2,5 euro (elevabile fino a 5 euro) al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e di salvaguardia ambientale nelle isole minori.
L’articolo 39 introduce, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006).
L’articolo 40 è volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, …), prevedendo il divieto di abbandono di tali rifiuti nel suolo, nelle acque e negli scarichi (e apposite sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza) e prevede che i comuni installino nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
L’articolo 44 interviene nella disciplina relativa all’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei rifiuti, precisando, in particolare che devono sempre essere comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea.
L’articolo 49, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall’art. 187 del cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), al fine di consentirne l’effettuazione anche in assenza di autorizzazione; nonché di prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.
L’articolo 50, inserito dal Senato, introduce una disciplina per l’utilizzo, nell’attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali (nuovi commi 6-bis e 6-ter dell’art. 298-bis del D.Lgs. 152/2006).
L’articolo 69 riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.), estendendone l’applicazione anche alle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile.
Una disposizione inerente il settore dei rifiuti è altresì contenuta nel comma 3 dell’art. 60 e riguarda la tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiutiprodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi (nuovo comma 3-bis dell’art. 190 del Codice dell’ambiente).
L’articolo 66 consente ai comuni, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l’individuazione di appositi spazi presso i centri di raccolta (definiti dalla lettera mm) del comma 1 dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006), per l’esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo (nuovo comma 1-bis) dell’art. 180-bis del decreto legislativo n. 152/2006).