Esame Avvocato 2015: possibile soluzione 2° traccia del parere di penale

Ecco una possibile e veloce soluzione alla 2° traccia (Qui il testo) proposta dalla nostra redazione. Per i riferimenti normativi clicca qui.

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Per una approfondita analisi del parere richiesto occorre individuare preliminarmente le fattispecie penali rilevanti imputabili ai soggetti Mevio e Sempronio.

In particolare la condotta in questione coinvolge più fattispecie di reato penalmente perseguibili.

Un primo aspetto penale concernente l’incarico di riscuotere consapevolmente un credito di natura usuraria, richiede una preliminare analisi della fattispecie del delitto di usura, in combinato disposto con l’articolo 110 c.p., disciplinante il concorso di persone nel reato. Ai sensi dell’articolo 644, comma 1, del c.p., si configura il reato di usura qualora un soggetto “…si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o anche vantaggi usurari”. Occorre individuare il momento consumativo del suddetto reato. La giurisprudenza precedente alla riforma del 1996 attribuiva all’usura natura di reato istantaneo, sia pure con effetti permanenti. Il successivo orientamento giurisprudenziale post riforma ha rovesciato questa impostazione affermando che “in tema di usura, qualora alla promessa segua […] la dazione effettiva degli interessi convenuti, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna,[…], il momento consumativo sostanziale del reato…” (cass. Pen. Sez.II, n. 41045/2005). La stessa Corte ha successivamente specificato che “risponde del delitto di concorso in usura il soggetto che in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l’incarico di recuperare il credito riesce ad ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l’incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o nell’ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che in tali casi il momento consumativo dell’usura rimane quello originario della pattuizione.” (Cass. Pen. Sez. V, n. 42849/2014). Da tale pronuncia può ragionevolmente escludersi la configurabilità del reato di concorso in usura, venendo piuttosto ad integrarsi una fattispecie penale di concorso di persone in tentata estorsione ai sensi del combinato disposto degli artt. 110, 56 e 629, comma 1 c.p. Infatti, si può ritenere consumato il reato di estorsione solo qualora sia presente, tra gli altri, anche l’elemento oggettivo dell’ottenimento dell’ingiusto profitto con l’altrui danno, non ricorrente nel caso di specie, dato il mancato pagamento della somma pretesa. Si aggiunga che le minacce susseguitesi nel tempo risultano assorbite all’interno della fattispecie estorsiva, la quale prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Sotto un secondo profilo la condotta riguardante la costrizione ai danni di Caio di salire a bordo di un’autovettura per essere rilasciato in aperta campagna potrebbe integrare il reato di concorso in sequestro di persona, disciplinato dall’articolo 605, comma 1, c.p. In particolare la giurisprudenza ha analizzato il requisito temporale della privazione della libertà personale. La Suprema Corte di Cassazione ha sancito che la configurabilità di tale reato prescinde dalla durata dello stato di privazione della libertà, che può esser limitato anche ad un tempo breve (Sent. Cass. Pen 26 maggio 2014, n. 21314).

Sotto un terzo profilo, le lesioni riportate dal Caio a causa dei colpi ricevuti integrano l’ipotesi di reato disciplinata dall’articolo 582, comma 1 del c.p. ai sensi del quale “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”. Si aggiunga che la prognosi di giorni 40 esclude l’applicazione delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583, comma 1 c.p.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, la condotta descritta preliminarmente appare ascrivibile alle diverse ipotesi di reato previste e punite dagli art. 56 e 629 c.p., dagli artt. 582, e 605, comma 1 c.p. unite dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. ai sensi del quale “è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”.

Redazione

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