Ecco una possibile soluzione alla traccia sull’assicurazione professionale (Qui il testo) proposta dalla nostra redazione. Per i riferimenti normativi clicca qui.
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La questione sottoposta alla nostra attenzione riguarda la stipulazione di un contratto di assicurazione professionale, con copertura per gli illeciti civili derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, stipulato da Tizio, commercialista, con un agente della società di assicurazioni Alfa, contenente, in particolare, una clausola che prevede la copertura degli illeciti la cui richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta durante il periodo assicurativo anche per fatti anteriori alla stipula del contratto di assicurazione.
Per meglio comprendere la questione in esame, è necessario riepilogare che successivamente alla stipula del contratto, Tizio riceva da Caio, una domanda giudiziale di risarcimento danni derivanti da presunto illecito professionale di epoca anteriore alla stipulazione del contratto di assicurazione. Tizio costituitosi in giudizio e avendo contestato la fondatezza della pretesa chiede ed ottiene la chiamata in causa della compagnia assicurativa Alfa. Il giudice dichiara la sussistenza dell’illecito professionale e condanna Tizio, ma rifiuta la chiamata in garanzia della compagnia Alfa, giustificando il diniego con la nullità della clausola contrattuale che prevede la copertura assicurativa per un evento anteriore alla nascita del rapporto assicurativo, in quanto contrastante con il principio secondo cui l’alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.
Di fondamentale rilievo è che Tizio al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza di aver commesso l’illecito né che ci fosse un terzo danneggiato che volesse agire per il risarcimento del danno.
Prima di affrontare la questione a noi sottoposta, è opportuno soffermarsi sull’analisi delle caratteristiche del contratto aleatorio.
Innanzittutto va precisato che il contratto assicurativo si definisce per natura contratto aleatorio. Questa particolare categoria di atti negoziali è caratterizzata dal fatto che l’entità e l’esistenza stessa della prestazione sia collegata ad un elemento incerto. Il rischio contrattuale in quest’ipotesi assume una portata maggiore rispetto ad un normale rapporto sinallagmatico e per questo motivo assume rilevanza causale. I contraenti, infatti, ricollegano all’evento incerto gli effetti del contratto.
Nel Codice Civile non sono presenti delle norme che identifichino i contatti aleatori, tuttavia sono presenti riferimenti normativi volti a disciplinare tale categoria contrattuale, che si inserisce comunque nella più ampia categoria dei contratti sinallagmatici, e che, proprio in considerazione della loro natura ,escludono l’applicabilità di rimedi quali quelli previsti agli art. 1448 e 1469 c.c.. In un contratto altamente rischioso, come è appunto il contratto aleatorio, la sproporzione che si dovesse eventualmente realizzare tra le due prestazioni non lascia spazio ad ipotesi di risoluzione per eccessiva onerosità o rescissione per lesione poiché l’ammontare delle prestazioni è determinato dell’evento incerto. Le parti sono consapevoli del rischio, causa del sinallagma, pertanto i loro giudizi soggettivi circa l’evoluzione futura del rapporto contrattuale restano del tutto personali e irrilevanti ai fini risolubilità o rescindibilità dello stesso. A questo proposito bisogna precisare che il contratto aleatorio è nullo per mancanza di causa se manca l’elemento della bilateralità soggettiva dell’alea, così come si configura ipotesi di nullità per mancanza dell’oggetto quando manca il rischio.
Dall’analisi del contratto di assicurazione tra la società di assicurazione Alfa e Tizio, si evince in modo chiaro ed evidente che si tratta di un’ipotesi di contratto con clausola “claim’s made”. Tale clausola, letteralmente a “richiesta fatta”, è una clausola derogatoria del disposto del primo comma dell’art. 1917 c.c. che nel disciplinare il contratto di assicurazione, prevede che “…l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza di un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione , deve pagare ad un terzo…”.
La clausola in questione prevede invece ,nelle ipotesi di assicurazione professionale, una copertura assicurativa che si estenda anche agli illeciti compiuti in epoca antecedente alla stipula del contratto purchè la richiesta di risarcimento del danno sia avanzata dal terzo danneggiato in epoca di vigenza del contratto assicurativo e comunque successivamente alla sua stipula. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte nella sent. n. 2872/2015, tale clausola è valida ed efficace, salvo una valutazione di merito del giudice sulla sua vessatorietà o meno. La Corte di Cassazione in una precedente pronuncia, n. 7273/2013 aveva precisato che l’inserimento della clausola “claim’s made”, in deroga a quanto previsto dall’art. 1917 c.c. fa si che il contratto di assicurazione si configuri come un contratto atipico, ma non per questo invalido per inesistenza dell’alea, dal momento che, come precisato da Cass. 3622/2014, l’alea è presente e riguarda i comportamenti passati, non nella loro materialità ma nella consapevolezza che si ha di questi solo al momento della richiesta risarcitoria. Inoltre i giudici dalla Suprema Corte hanno ritenuto che il contratto cosi stipulato, in deroga a quanto previsto dall’art. 1917 c.c., sia valido in quanto persegue interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c..
Deve pertanto ritenersi che il contratto stipulato da Tizio e la compagnia di assicurazioni Alfa, sia valido e idoneo a produrre gli effetti di garanzia nei confronti di Tizio a cui era preordinato. Il vaglio del giudice potrebbe quindi riguardare unicamente la vessatorietà della clausola. Anche tale questione verrebbe meno qualora la clausola fosse sottoscritta espressamente e separatamente dalla sottoscrizione delle condizioni generali del contratto, cosi come previsto dall’art. 1341 del c.c.
Si ritiene infine che la questione presenti gli estremi per proporre appello alla sentenza del giudice di primo grado, per ottenere l’accettazione della chiamata in garanzia della società di assicurazione Alfa.