Esame avvocato: il Senato vuole più controlli sulle prove scritte

La Commissione giustizia del Senato ha esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

La commissione ha espresso parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a)     che all’articolo 4, comma 4, dello schema sia previsto che, nell’ambito delle prove scritte, il controllo sui candidati da parte del personale preposto alla vigilanza sia effettuato con modalità chiaramente predeterminate, non invasive ed eguali per tutti – anziché secondo non meglio precisati criteri casuali o a campione individuati dalla commissione, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove scritte – al fine di assicurare i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della procedura d’esame;

b)     che all’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, dello schema venga specificato che, qualora la correzione degli elaborati scritti si svolga nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della corte di appello presso la quale la commissione è costituita, il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere debba essere effettuato con l’ausilio e sotto il controllo dell’ispettorato della polizia penitenziaria, analogamente a quanto previsto dagli articoli 4, comma 22 e 5, comma 9, dello schema;

La commissione ha inoltre reso le seguenti osservazioni:

a)     tenuto conto dell’articolo 49 della citata legge forense, così come modificato dall’articolo 2-ter, comma 1, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, secondo cui per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge forense (e pertanto fino al 2 febbraio 2017) l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato continuerà a svolgersi secondo le modalità stabilite dalle norme previgenti – sia prevista una disposizione di coordinamento con il suddetto articolo 49 della legge forense, che regoli la fase transitoria fino alla definitiva entrata in vigore della nuova normativa, recata dall’articolo 46 della legge forense, consentendo, ad esempio,  la possibilità da parte dei candidati tenuti allo svolgimento delle prove scritte di introdurre, nel locale degli esami, codici annotati;

b)     all’articolo 2, comma 3, ed all’articolo 6, comma 1, dello schema, si invita il Governo a prevedere che le comunicazioni a ciascun candidato ammesso vengano effettuate anche a mezzo dei tradizionali sistemi di notificazione per posta raccomandata, quanto meno nelle ipotesi in cui il candidato non abbia indicato nella domanda di partecipazione il proprio recapito di posta elettronica ordinaria o certificata;

c)     all’articolo 4, comma 2, dello schema, si invita il Governo a prevedere la possibilità da parte dei candidati di introdurre, in sede di prova scritta, oltre ai codici, anche testi di legge liberamente stampati, anche se non pubblicati a cura di un editore;

d)     all’articolo 4, comma 13, dello schema, si raccomanda al Governo, fermo  il divieto ai commissari e ai segretari di rientrare nella sede di esame, qualora si allontanino dalla stessa nel corso delle prime tre ore dalla dettatura della traccia, di prevedere che tale divieto venga meno in presenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, valutate dal presidente della commissione e delle sottocommissioni, allo scopo di evitare l’introduzione di elementi di eccessiva rigidità che possono rischiare – al di là delle intenzioni – di determinare, soprattutto nell’ipotesi di eventi imprevisti e non altrimenti fronteggiabili, un serio e concreto pregiudizio al buon andamento della procedura d’esame;

e)     si invita il Governo a ridefinire le modalità di estrazione delle domande rivolte ai candidati durante lo svolgimento delle prove orali di cui all’articolo 6 dello schema, anche allo scopo di consentire alla commissione o sottocommissione distrettuale di poter svolgere correttamente le proprie funzioni al fine di una compiuta valutazione del candidato, senza dover essere costretta a ricorrere esclusivamente a domande – che si suggerisce abbiano tutte difficoltà omogenea – contenute nell’apposito data base predisposto ed alimentato con modalità centralizzate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 dello schema; in particolare, sul punto in questione, si ritiene di dover sottolineare l’assenza di qualsiasi indicazione in tal senso rinvenibile nel disposto di cui all’articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disposto del quale lo schema di decreto in esame reca la sola normativa di attuazione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

f)      si invita il Governo a specificare se il complesso delle domande inserite nel data base saranno rese pubbliche oppure resteranno segrete fino al momento dell’estrazione:

g)     all’articolo 8 dello schema, si invita il Governo a precisare che, anche nel periodo transitorio di svolgimento della prova orale, rimangono fermi i requisiti di pubblicità e di durata minima e massima della prova per ciascun candidato, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, primo periodo dello schema.

Clicca qui per il testo del Regolamento sottoposto a parere del Senato 

 

Redazione

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