Con 164 voti favorevoli e 125 contrari il Senato ha approvato definitivamente la legge di stabilità 2016 nel testo licenziato dalla Camera, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Si definitivo, con 154 voti favorevoli e 9 contrari, anche al ddl sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.
A breve verrà pubblicato il nostro ebook con il commento di tutte le disposizione della nuova manovra finanziaria 2016.
Vengono dunque confermate tutte le modifiche introdotte dalla Camera.
Le disposizioni chiave definitamente approvate sono dunque:
Abolizione IMU e TASI: abolite le tasse sulla prima casa, ad eccezione degli immobili di lusso.
BONUS RISTRUTTURAZIONE E MOBILI: prorogato il credito di imposta al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e al 50% per le ristrutturazioni e il connesso acquisto di immobili, per i quali viene elevato l’inporto massimo da poter detrarre a 16 mila euro
CANONE RAI: scende a 100 euro annuali l’importo del canone Rai che verrà inserito nella bolletta elettrica. Il pagamento avverrà in rate mensili da 10 euro a partire dal luglio 2016.
CONTANTI: sale a 3000 euro l’importo massimo pagabile in contanti.
LEASING PRIMA CASA: introdotta la possibilità di acquistare la prima casa in leasing.
PRECARI PA: 300 milioni per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.
IRES: Addizionale Ires del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari dal 2017. Interamente deducibili dall’Ires e dall’Irap gli interessi passivi.
PENSIONI: aumento della no tax area per gli over 75 a 8.000 euro. Proroga dell’opzione donna. Settima salvaguardia per esodati e esclusione delle penalizzazioni per le pensioni anticipate.
PARTITE IVA: ampliato l’accesso al regime fiscale forfettario di vantaggio. La soglia di ricavi sale di 15.000 euro per i professionisti (portando così il limite a 30.000 euro) e di 10.000 euro per le altre categorie di imprese.
730 PRECOMPILATO: non si applicherà nessuna sanzione in caso di lieve ritardo o di trasmissione errata dei dati relativi al 2014 della dichiarazione dei redditi precompilata se l’errore non ha determinato un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni.