Un emendamento presentato ieri al disegno di legge stabilità 2016 prevede che, per le trasmissioni dei dati e delle certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate dei redditi, da effettuare nel 2015 riferite all’anno 2014, non si applicano le sanzioni in caso di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati, in quanto si riconosce il carattere sperimentale del primo anno della dichiarazione 730 precompilata.
L’introduzione della dichiarazione precompilata a partire dal 2015 in via sperimentale, infatti, determina la necessità di trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate relativamente alle certificazioni dei redditi e delle ritenute operate dei sostituti d’imposta e agli oneri detraibili o deducibili.
L’emendamento intende agevolare gli adeguamenti procedurali degli operatori nella fase di avvio del progetto, stabilendo un principio di non punibilità in relazione all’adempimento di fornire i dati nel primo anno in cui detto adempimento è richiesto in caso di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, purché l’errore non abbia determinato un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Resta ferma invece la sanzione in caso di omessa trasmissione dei dati.
Se l’emendamento venisse confermato in sede di approvazione definitiva della legge stabilità 2016, slitterebbe dunque al 2016 l’applicazione delle sanzioni.
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