Il 2 febbraio entrerà in vigore il decreto n.221 del 28 dicembre 2015 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
Tra le varie misure, viene prevista una multa da 30 a 150 euro per chi getta chewing-gum e scontrini a terra. La multa viene raddoppiata fino a 300 euro per chi getta a terra mozziconi di sigaretta.
L’art. 40 del Decreto introduce infatti, modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo il divieto di abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, di rifiuti anche di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni. Il decreto prevede altresì che chiunque violi tale norma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio.
Quindi l’abbandono al suolo di mozziconi di sigaretta comporta una multa fino a 300 euro.
Si riporta di seguito lo stralcio delle disposizioni suddette
3. E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). – 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e’ vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
b) all’articolo 255, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio»;