E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3 del 6 gennaio 2016 il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della commissione del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) per le procedure di appalto.
Il regolamento dispone che a decorrere dall’entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l’elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario riportato nell’allegato 2 del regolamento stesso.
Il DGUE è un’autodichiarazione dell’operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.
Il DGUE compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l’offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione (5). Tranne nel caso taluni appalti basati su accordi quadro, l’offerente al quale si intende aggiudicare l’appalto dovrà fornire certificati e documenti complementari aggiornati. Gli Stati membri possono disciplinare l’utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche nell’ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo parzialmente, alle norme procedurali dettagliate delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE, ad esempio nel caso di appalti per importi inferiori alle soglie rilevanti o per appalti soggetti alle norme particolari riguardanti i servizi sociali e altri servizi specifici (il «regime alleggerito») (6). Analogamente, gli Stati membri possono disciplinare l’utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche per l’aggiudicazione dei contratti di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE.
Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE; l’applicazione di tale disposizione può però essere rinviata al più tardi fino al 18 aprile 2018 (8). Ciò significa che le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, possono coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018.
Anche il disegno di legge delega appalti, dal 12 gennaio al Senato, prevede l’adozione del Documento unico.