E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8 gennaio 2016, il decreto interministeriale di attuazione dell’articolo 21 bis del Decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni in Legge n. 132 del 6 agosto 2015, recante incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita.
A partire da oggi, 11 gennaio, le parti che abbiano scelto la negoziazione assistita o l’arbitrato come forme di soluzione alternativa delle cause e che abbiano corrisposto, con riferimento all’anno 2015, un compenso all’avvocato che li ha assistiti in procedimenti che si siano conclusi con successo, potranno presentare domanda per il riconoscimento di tale credito, che viene riconosciuto, in maniera proporzionale, fino alla concorrenza di una somma pari a 250 euro, tenuto conto delle richieste presentate e del budget stanziato che, per l’anno corrente è di 5 milioni di euro.
Sul sito del ministero della Giustizia (www.giustizia.it) è disponibile il modulo per la richiesta, che procederà esclusivamente per via telematica, corredata da tutta la documentazione prevista dall’articolo 2 del decreto.
Al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, che riceve copia degli accordi, è affidato il monitoraggio completo delle procedure di negoziazione e arbitrato e il compito di fornire trimestralmente un quadro completo delle operazioni concluse.
Al ministero della Giustizia è affidato il compito di comunicare all’interessato entro il 30 aprile, l’importo del credito d’imposta riconosciuto, che potrà, a seconda della natura del titolare, essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2015, utilizzandolo così a titolo di compensazione, oppure, portato in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.