Jobs Act: i chiarimenti del Ministero sulla disoccupazione

Con la circolare n. 34/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito i primi chiarimenti e indicazioni operative, relativamente al decreto legislativo n. 150/2015, con particolare riferimento allo stato di disoccupazione, alla condizione di non occupazione e all’applicazione delle norme del Capo II del suddetto decreto legislativo “Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro”, al collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.

In primo luogo la circolare chiarisce che ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 rubricato “Stato di disoccupazione”,  sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

La prima novità dunque consiste nell’autodichiarazione, da parte del soggetto, del proprio stato di disoccupazione per via telematica, senza necessità di recarsi presso il centro dell’impiego.

Nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, tuttavia le dichiarazioni di immediata disponibilità, continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per l’impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità.

Altra novità riguarda l’assegno di ricollocazione. La circolare precisa che, a norma dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2015, lo stesso sarà riconosciuto, con le modalità definite dall’ANPAL, solo ai disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi. Si riduce quindi la platea dei beneficiari.

Infine, per quanto riguarda le prestazioni di carattere sociale, la circolare spiega che si dovrà fare riferimento allo stato di non occupazione anziché a quello di disoccupazione. Infatti, l’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015, prevede che “allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”. Il Ministero chiarisce che la norma, con l’intento di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della circolare

Redazione

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