L’Assemblea della Camera dei deputati avvia oggi, 25 gennaio 2016, la discussione del disegno di legge che autorizza la ratifica di cinque atti internazionali, finalizzati alla prevenzione e repressione del terrorismo, e introduce norme di adeguamento interno relative a fattispecie penali e a misure organizzative.
Oltre alla autorizzazione alla ratifica e all’ordine di esecuzione degli atti internazionali e alla definizione di alcuni termini ricorrenti, il disegno di legge contiene le seguenti misure.
In primo luogo modifica il codice penale:
- inserendo, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, nuove fattispecie relative al terrorismo internazionale (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, punita con la reclusione da 7 a 15 anni; Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro, punita con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro);
- rendendo obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto (è autorizzata anche la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto). La confisca non potrà riguardare i beni che appartengono a terzi estranei al reato;
- inserendo nel capo sui delitti contro la personalità interna dello Stato, la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare, punita con la reclusione da 6 a 12 anni e punendo con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque, con le medesime finalità di terrorismo, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
In secondo luogo individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005.
In terzo luogo disciplina la gestione e messa in sicurezza dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell’ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare.
In quarto luogo demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l’individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell’Agenzia internazionale per l’energia.
In quinto luogo designa l’UIF – Unità di informazione finanziaria sul riciclaggio, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio (Varsavia – 2005). L’autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell’economia e delle finanze.
In fine individua nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno il punto di contatto previsto dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa.