La Camera, nella seduta dell’11 gennaio, ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale, già approvato dal Senato il 13 ottobre 2015, che dispone, in particolare, il superamento dell’attuale sistema di bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali.
Nell’architettura costituzionale delineata dal provvedimento, la Camera dei deputati, rappresentante della Nazione, avrà la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del Governo
Al Senato della Repubblica, invece spetterà:
- la funzione di rappresentanza degli enti territoriali nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica;
- il concorso all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione;
- il concorso all’esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea;
- la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea;
- la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni;
- la verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori;
- il concorso all’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge;
- il concorso alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato.
Al Senato sarà inoltre espressamente attribuita la facoltà di svolgere attività conoscitive nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all’esame dell’altro ramo del Parlamento. Ad esso competerà altresì l’espressione di un parere sul decreto del Presidente della Repubblica con cui sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta (competenza attualmente attribuita dalla Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali).
Muta la modalità di elezione del Senato, del quale faranno parte 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 senatori di nomina presidenziale (cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica). I 95 senatori verranno eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Il Senato diverrà organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Viene dunque sostituita l’elezione a suffragio universale e diretto per il Senato con un’elezione di secondo grado ad opera delle assemblee elettive regionali, da svolgere in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi.
Diversa è la partecipazione delle due Camere alla funzione legislativa, finora svolta su base paritaria. Infatti, quanto al procedimento legislativo, restano immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione – che saranno quindi ad approvazione bicamerale. Tutte le altre leggi saranno approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo monocamerale. Al Senato – che “concorre, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa” – verrà affidata la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene a maggioranza semplice; la maggioranza assoluta nel voto finale è richiesta solo ove la Camera intenda discostarsi dalle proposte di modificazione del Senato riguardanti le leggi che danno attuazione alla clausola di supremazia.
Il Senato potrà altresì richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all’esame di un progetto di legge. Inoltre, i senatori manterranno inalterato il loro potere di iniziativa legislativa, fermo restando che, ad eccezione dei disegni di legge ad approvazione bicamerale, per tutti gli altri l’esame inizia alla Camera.
Alla Camera verrà attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra, a maggioranza assoluta, e ad adottare la legge che concede l’amnistia e l’indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione. La Camera sarà inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all’appartenenza dell’Italia all’UE, che rientrano tra i casi di approvazione bicamerale. Alla Camera spetterà altresì il potere di autorizzare la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria del Presidente del Consiglio e dei Ministri per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
Il potere di istituire Commissioni di inchiesta verrà mantenuto sia in capo alla Camera sia al Senato, peraltro limitato, per quest’ultimo, a inchieste su materie di pubblico interesse “concernenti le autonomie territoriali”.
Resta ferma la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l’elezione del Presidente della Repubblica, ma non è più prevista la partecipazione all’elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al Presidente della Camera (attualmente la Costituzione la attribuisce al Presidente del Senato). Viene modificato il quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica, prevedendo che dal quarto scrutinio sia necessaria la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea, e a partire dal settimo scrutinio, è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
Al contempo, viene modificata la previsione costituzionale che attribuisce al Parlamento in seduta comune l’elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale di nomina presidenziale stabilendo che i cinque giudici costituzionali nominati dal Parlamento vengano nominati, separatamente, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato.