L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il comunicato dell’ 8 gennaio, ha reso noto che a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall’art 1 comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro.
La disposizione in questione ha, infatti, previsto che “all’articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: …b) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse”.
Pertanto, l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016.
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