L’Autorità nazionale anticorruzione, con il parere n. 222 del 22 dicembre 2015, ha chiarito che è illegittimo il bando di gara che richiede, quale requisito speciale di capacità economica –finanziaria, un fatturato medio annuo per la fornitura di servizi oggetto dell’appalto relativo al triennio pregresso che superi il doppio dell’importo posto a base di gara.
L’autorità preliminarmente ha rilevato che gli artt. 41 e 42 d.lgs. 163/2006 lasciano ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purchè tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. Parere 29 aprile 2010 n. 83; in giurisprudenza, tra molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914; Id., sez. VI, 3 aprile 2007 n. 2304) e che nel secondo comma dell’art. 41 d.lgs. 163/2006 è inserita la previsione esplicita secondo la quale sono illegittimi i criteri di qualificazione che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.
Infine l’Autorità ha evidenziato, che in tema di violazione dei suddetti principi di proporzionalità e ragionevolezza, ha ripetutamente ribadito che non è conforme alla normativa di settore la prescrizione del bando che richieda il possesso di un fatturato minimo globale, negli ultimi tre anni, pari al triplo dell’importo posto a base d’asta, in quanto appare lesiva dei principi posti a tutela della libera concorrenza e del mercato (cfr. parere n. 95 del 13 maggio 2010; parere n. 36 del 26 febbraio 2014). E ancora, la richiesta di fatturato relativa al triennio pregresso è da ritenersi incongrua o non proporzionata e lesiva dei principi di concorrenzialità, qualora superi il doppio dell’importo a base di gara (cfr. Delibera n. 40 del 19 dicembre 2013).