Il Decreto Legge Milleproroghe 2016 rinvia di un anno, fissando il nuovo termine al 1 gennaio 2017, l’obbligo di pubblicizzare i bandi da gara esclusivamente on line, che supera così l’obbligatoria “pubblicità legale” sui giornali di carta.
In realtà la disposizione, risale al 2014, ma a causa delle proteste degli editori, che a seguito della non più obbligatoria pubblicità legale sui giornali di carta perderebbero circa 120 milioni di incasso, è sempre stata rinviata. Da ultimo, il Milleproroghe 2016 rinvia l’entrata in vigore della disposizione a gennaio 2017.
Altra proroga che sorride agli editori è il rinvio al 31 dicembre 2016, del termine a decorrere dal quale e’ obbligatorio assicurare la tracciabilita’ delle vendite e delle rese digitalmente. Rinviato pure il relativo credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti.
Di seguito lo stralcio della decreto legge contenente i suddetti rinvii.
art. 7
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
comma 7. All’articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “dal 1° gennaio 2016″ sono sostituite dalle seguenti: ” dal 1° gennaio 2017″
Art. 12
Credito d’imposta per promuovere la tracciabilita’ delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire l’attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d’imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e’ obbligatorio assicurare la tracciabilita’ delle vendite e delle rese, e’ prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d’imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, e’ conseguentemente riconosciuto per l’anno 2016, a valere sulle risorse stanziate per tale finalita’ dal medesimo comma 1, come integrate dall’articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.