La Camera, con 362 voti favorevoli, 187 contrari e un astenuto, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nel testo approvato dalle Commissioni.
Il provvedimento passa ora al Senato.
Vediamo insieme le misure principali:
Processo Amministrativo Digitale: L’articolo 2 del decreto-legge differisce al 1° luglio 2016 l’entrata in vigore della obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo prevedendo, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato.
In particolare, il comma 1 dell’art. 2 proroga di sei mesi – al 1° luglio 2016 – il termine a decorrere dal quale è obbligatorio, nel processo amministrativo, sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. La proroga è giustificata con l’esigenza di disporre dei tempi tecnici per l’adeguamento delle strutture informatiche.
Il comma 2 dell’art. 2 aggiunge un comma 1-bis all’articolo 13 dell’Allegato 2 (Norme di attuazione) dello stesso Codice del processo amministrativo, con cui si prevede – per la graduale introduzione del processo amministrativo telematico – una fase di sperimentazione della nuova disciplina. Tale sperimentazione prenderà avvio presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM che dovrà stabilire le necessarie regole tecniche-operative fino alla data del 30 giugno 2016.
Sistri: Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 8 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI.
Anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore: Il comma 1 dell’articolo 7 proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall’art. 8, comma 3-bis, del D.L. 192/2014) fino al quale l’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore, per i contratti relativi a lavori, è elevata dal 10% al 20%.
Requisiti degli esecutori e dei progettisti di lavori pubblici: Il comma 2 dell’articolo 7 proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell’art. 253 del D.Lgs. n. 163/2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.
Attestazioni Soa: Il comma 3 dell’art. 7, proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria (di cui dall’art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006) in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.
Il comma 4 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l’esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
Pubblicità degli avvisi e bandi di gara: Il comma 7 dell’articolo 7 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell’art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006, di seguito Codice) – contemplano la soppressione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, nonché la previsione dell’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione del contratto.