Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato nella seduta amministrativa del 22 gennaio scorso la nuova versione dell’articolo 35 del Codice deontologico, dedicato al Dovere di corretta informazione.
La nuova formulazione ha raccolto i pareri favorevoli dei Consigli degli Ordini, interpellati con la consultazione telematica, ed è stata così confermata dal plenum.
La modifica è volta a chiarire la portata dell’articolo 35 che disciplina il dovere di corretta informazione, aprendo alla libertà dei mezzi comunicativi “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”, ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web.
Vengono dunque abrogati i commi 9 e 10 dell’art. 35 che rispettivamente prevedevano:
comma 9: “l‘avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso“.
comma 10: “l‘avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito“.
Con l’abrogazione dei suddetti commi, qualsiasi mezzo è ammesso ( e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
La modifica all’articolo 35 entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.