E’ stata abrogata la legge regionale siciliana n.14/2015 varata lo scorso luglio all’Ars. La legge regionale aveva come riferimento giuridico una norma che il governo nazionale avrebbe dovuto mantenere nel decreto ‘Milleproroghe’ 2016. Il Governo non ha mantenuto tale norma, con l’effetto che per caduta è stata resa nulla la legge regionale.
La Legge, aveva stabilito che fino al 31 dicembre 2015 – termine di cui all’articolo 253, comma 20 bis, del Codice Appalti – il comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale n. 12/2011 veniva sostituito dal nuovo comma 6 e dai nuovi commi 6 bis, 6 ter e 6 quater.
Fino al termine di cui all’articolo 253, comma 20 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è sostituito dai seguenti:
“6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il crite- rio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si appli- chi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis.
6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di mag- gior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offer- ti dai concorrenti ammessi. L’incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispet- tivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest’ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono compu- tate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offer- te ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l’artico- lo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell’offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di con- gruità dell’offerta.
6 quater. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell’offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità del- l’offerta e l’esecuzione delle opere.”
Contro tale abolizione tecnica, protestano i sindacati Cisl e Filca, che considerano un balzo indietro il ritorno alla precedente legge, che si tradurrà nell’aggiudicazione di gare con ribassi in media del 37%: “le pochissime gare per opere pubbliche che si celebrano in Sicilia verranno aggiudicate ancora col sistema del massimo ribasso, a danno del completamento effettivo dell’opera e del rispetto della sicurezza e della retribuzione dei lavoratori”, denunciano i segretari dei sindacati su citati.