L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 24 marzo 2016, ha definito le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvando il relativo modello di autocertificazione.
Il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, può presentare alternativamente:
a) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
b) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;
c) una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
d) una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa.
La dichiarazione sostitutiva è presentata:
a) direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
b) tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, appositamente delegati dal contribuente.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate in ogni giorno dell’anno e producono effetti in base alla data di presentazione secondo quanto precisato nei punti successivi.