Quali procedure devono seguire gli enti locali siciliani per designare i propri revisori dei conti dopo l’entrata in vigore della L.r. n. 3 del 17 marzo 2016 e della L.r. n. 15 del 2015?
“Come fai sbagli” non è solo l’ultima serie televisiva di successo, purtroppo è il destino degli enti locali siciliani chiamati a nominare il proprio organo di revisione contabile.
Se un Comune con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti nomina un collegio di revisione, sbaglia perché il Tar (sentenza n. 134/2016) ed il Cga (sentenza n.402/13) hanno deciso che anche in Sicilia si applica la normativa nazionale e, quindi, il collegio può essere nominato solo nei Comuni che hanno più di 15.000 abitanti.
Se lo stesso Comune nomina il revisore unico, sbaglia perché la sezione controllo della Corte dei conti ha sancito che in Sicilia non si applica la normativa nazionale e, quindi, gli enti locali siciliani con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono nominare il collegio di revisione (parere n. 2 del 4 marzo 2008 e deliberazione n. 264/2015/PAR).
Se l’organo di revisione del Comune è scaduto prima del 18 marzo 2016 (data di entrata in vigore della L.r. n. 3/2016) e viene convocato il Consiglio comunale per eleggere il nuovo collegio (o revisore unico), allora si commette un errore, perché il primo comma dell’art. 10 della L.r. n. 3 del 17 marzo 2016, sancisce che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato apposita domanda a seguito di un bando emanato dall’ente locale.
Qualora si voglia procedere con l’estrazione a sorte, si pecca perché il secondo comma dello stesso art. 10 sancisce che solo per gli organi di revisione contabile che scadono successivamente al 18 marzo 2016, gli enti locali devono provvedere ad emanare un avviso da pubblicare presso l’albo pretorio e sulla GURS per un periodo non inferire a trenta giorni durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore.
La scelta potrebbe essere quella di procedere ad un sorteggio tra coloro che hanno già manifestato la propria disponibilità a coprire l’incarico. Sbagliato. Rispetto a questa soluzione non c’è alcuna copertura legislativa e coloro che hanno presentato la propria candidatura l’hanno fatto nella convinzione di avere i requisiti della normativa previgente e di riscuotere un certo consenso all’interno dell’assemblea. Al contrario, chi non ha presentato la propria candidatura pensava di non avere quella chance che invece il sorteggio gli offre. Anche sui requisiti ci sarebbe, poi, da ridire. I titoli richiesti dalla richiamata normativa nazionale non sono gli stessi della disciplina previgente. Il bando, poi, non era nemmeno previsto come obbligatorio, mentre adesso lo è. Inoltre l’avviso deve essere pubblicato obbligatoriamente non solo sul sito del Comune ma anche sulla Gazzetta Ufficiale. Prima, il Consiglio comunale poteva votare l’organo di revisione a prescindere dall’avviso e dalla presentazione delle candidature.
Ammesso che sia legittimo procedere al sorteggio, posso farlo nella seduta del Consiglio comunale già convocato per l’elezione? No, sarebbe una svista. Il comma 3 dell’art. 10 prevede che la seduta del Consiglio comunale debba essere “appositamente convocata”.
Se l’organo di revisione scade dopo il 18 marzo 2016 non vi è dubbio che debba procedersi con il sorteggio. Qualora un Comune abbia già emanato un avviso pubblico può sfruttare le candidature presentate? No, commetterebbe un errore. Quel bando aveva presupposti differenti e chiedeva requisiti diversi. Occorre emanare un nuovo avviso.
In questo nuovo bando posso ritenere ammissibili le domande presentate sia dai professionisti iscritti nel registro dei revisori dei conti sia da quelli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili? Forse si e forse no. Il legislatore regionale sicuramente non ha voluto escludere questi ultimi, ma ha commesso una dimenticanza. Nel primo comma dell’art. 10 si parla solo dei professionisti iscritti nel registro dei revisori legali.
Se ho emanato un avviso, pubblicato all’albo pretorio e nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, provenienti da tutta Italia, hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico, posso procedere con il sorteggio? Forse, perché la normativa nazionale richiamata prevede un vincolo di territorialità per la partecipazione alla procedura di nomina.
Il comma 1 dell’art. 10 esordisce dicendo che la norma regionale è in applicazione dell’art.16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148”, che prevede, appunto, l’estrazione a sorte tra i soggetti iscritti, “a livello regionale”, restando, pertanto, esclusi dal sorteggio i soggetti iscritti in sezioni di regioni diverse da quella in cui si trova l’ente locale cui si riferisce la costituzione o il rinnovo dell’organo di revisione.
Il rinvio alla normativa nazionale e all’elenco regionale, previsto dalla disciplina che s’intende applicare, impone il rispetto del principio di “regionalità” anche nelle procedure di costituzione degli organi di revisione negli enti locali siciliani.
Ammettere al sorteggio anche professionisti che provengono da regioni oltre lo Stretto, violerebbe il principio di “reciprocità”. I professionisti siciliani non potrebbero concorrere con i colleghi delle altre regioni, ma subirebbero sull’Isola la loro concorrenza.
Allora il Comune può procedere al sorteggio solo tra coloro che hanno la residenza in Sicilia? No, sbagliato. La L.r. n. 10/2016 non fa alcun riferimento alla residenza dei candidati e nemmeno all’elenco regionale.
Gli stessi dubbi valgono anche per gli Enti di area vasta (Città metropolitane e Liberi consorzi), che con l’art. 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, hanno, per primi, visto applicare la procedura del sorteggio. La disciplina per gli Enti di area vasta dovrebbe essere assorbita da quella della successiva L.r. n. 3/2016 che regolamenta le modalità di scelta degli organi di revisione per tutti gli Enti locali siciliani, anche se poi fa riferimento ai soli “consigli comunali”.
Comunque decida di procedere, l’Ente locale sbaglia.
E’ allora impellente che il legislatore regionale torni sulle proprie decisioni ed emani una nuova disciplina in materia di revisori dei conti. Nelle more di un nuovo intervento legislativo, dovrebbe essere l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali ad emanare, con urgenza, una circolare per risolvere i punti controversi.
Sicuramente andrebbe chiarito che i revisori dei conti scaduti prima dell’entrata in vigore della L.r. n. 10/2016 vengono rinnovati con la disciplina preesistente, che dell’organo di revisione possono fare parte sia professionisti iscritti nel registro dei revisori legali che quelli iscritti all’ordine dei commercialisti, che anche in Sicilia vale il vincolo di regionalità (sia per i sorteggi effettuati che per quelli da effettuare), che gli avvisi per i revisori scaduti dopo l’entrata in vigore della legge dovranno essere emanati (o ri-emanati) in conformità alle nuove disposizioni.