Tar condanna comune di Firenze. M5S: Renzi consegni gli scontrini

Il Tar Firenze con la sentenza 563 del 30 marzo ha condannato il comune di Firenze al pagamento delle spese legale sostenute dai 2 consiglieri del Movimento 5 Stelle che avevano presentato ricorso contro il diniego  di trasmissione di atti e/o documenti relativi alle spese sostenute dall’ex Sindaco di Firenze Matteo Renzi.

In dettaglio, la richiesta dei consiglieri, rimasta inevasa, aveva ad oggetto un prospetto dettagliato di tutte le spese sostenute dall’ex Sindaco, in corso di mandato, a carico del Comune di Firenze, nonché copia di tutti i documenti probanti l’erogazione degli importi in questione e gli estratti dei conti correnti, ovvero degli strumenti di pagamento diversi dal denaro, nella disponibilità del Sindaco.

Il Tar Firenze, ha chiarito che “l’accesso dei consiglieri comunali è strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali, ma generali, e costituisce espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto – dall’amministrazione prima, ed eventualmente in seconda battuta dal giudice – al fine di non introdurre surrettizie quanto inammissibili limitazioni al diritto stesso (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525; id., 17 settembre 2010, n. 6963).”

Per questi motivi, il Tar, pur ritenendo improcedibile il ricorso in quanto il Comune aveva richiesto alle ricorrenti di indicare le singole voci di spesa in relazione alle quali avere la documentazione di riscontro, ha condannato il comune di Firenze al pagamento delle spese legali.

I gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle chiedono adesso che il Comune consegni al M5S “gli scontrini e le ricevute delle spese di Matteo Renzi risalenti al tempo in cui era sindaco”.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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N. 00563/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2015 del 2015, proposto da:
Silvia Noferi, Arianna Xekalos, rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Mancini e Mariolina Bernardini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Pisapia e Annalisa Minucci, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza della Signoria 1;

nei confronti di

Matteo Renzi;

per l’accertamento 

dell’illegittimita’ del silenzio diniego serbato dal Comune di Firenze in ordine all’istanza presentata dalle ricorrenti in data 15.10.2015 con la missiva di cui al protocollo generale del Comune di Firenze portante n. 0283329, recante formale istanza di trasmissione di atti e/o documenti in relazione alle spese sostenute dall’ex Sindaco di Firenze Matteo Renzi;

nonche’, in via subordinata, per l’accertamento dell’illegittimita’ del diniego manifestato dal Comune di Firenze con missiva a firma del Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti, di cui al protocollo del Comune di Firenze n. 0316058 del 12.11.2015 in ordine all’istanza presentata dalle ricorrenti in data 15.10.2015 con la missiva di cui al protocollo generale del Comune di Firenze portante n. 0283329, recante formale istanza di trasmissione di atti e/o documenti in relazione alle spese sostenute dall’ex Sindaco di Firenze Matteo Renzi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti Silvia Noferi e Arianna Xekalos sono consigliere comunali di Firenze. Con nota protocollata il 15 ottobre 2015, esse hanno presentato al Comune – nell’esercizio delle prerogative sancite dall’art. 43 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 – formale istanza di trasmissione degli atti e/o documenti relativi alle spese sostenute dall’ex Sindaco di Firenze Matteo Renzi: segnatamente, la richiesta aveva ad oggetto un prospetto dettagliato di tutte le spese sostenute dall’ex Sindaco, in corso di mandato, a carico del Comune di Firenze, nonché copia di tutti i documenti probanti l’erogazione degli importi in questione e gli estratti dei conti correnti, ovvero degli strumenti di pagamento diversi dal denaro, nella disponibilità del Sindaco.

In risposta, il Comune di Firenze con nota del 12 novembre 2015 ha chiesto alle istanti di meglio precisare la propria richiesta, anche attraverso la preventiva consultazione del sito web istituzionale del Comune, ove sono pubblicate anno per anno le spese di rappresentanza sostenute dall’ente, e rappresentando altresì che l’ex Sindaco Renzi non aveva avuto la disponibilità di carte di credito. Alla nota comunale, le consigliere Noferi e Xekalos hanno dato seguito in pari data 12 novembre 2015, ribadendo di voler prendere visione di tutte le spese effettuate dall’ex Sindaco nel periodo 2009 – 2014 e della relativa documentazione.

1.1. Tanto premesso in fatto, con il presente ricorso è denunciata l’illegittimità del silenzio che il Comune di Firenze avrebbe serbato sull’istanza di accesso presentata il 15 ottobre 2015, che si assume essere rimasta inevasa e si conclude affinché, accertato il diritto delle ricorrenti ad accedere agli atti e documenti richiesti, il T.A.R. ordini all’amministrazione intimata di esibire e/o rilasciare copia degli stessi.

In subordine, le ricorrenti impugnano la sopra menzionata nota comunale del 12 novembre 2015, il cui contenuto sarebbe di sostanziale, illegittimo diniego dell’accesso.

1.2. Costituitosi in giudizio il Comune di Firenze, che resiste alle domande avversarie, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016.

2. In via pregiudiziale, il Comune di Firenze eccepisce la parziale inammissibilità e comunque l’improcedibilità del ricorso: la prima, con riferimento alla richiesta relativa agli estratti dei conti correnti o delle carte di credito nella disponibilità dell’ex Sindaco, che sarebbe stata evasa con la nota del 12 novembre 2015; la seconda, con riferimento alla sopravvenuta nota del 24 dicembre 2015, mediante la quale lo stesso Comune avrebbe trasmesso i prospetti dettagliati delle spese dell’ex Sindaco nel periodo 2009 – 2014, mettendo le ricorrenti nella condizione di indicare nel dettaglio le voci di spesa relativamente alle quali chiedere la documentazione di corredo.

2.1. Le eccezioni sono fondate nei termini di seguito precisati.

2.1.1. L’istanza di accesso presentata dalle ricorrenti Noferi e Xekalos il 15 ottobre 2015 ha un contenuto composito, riferendosi da un lato a tutte le spese di rappresentanza sostenute dall’ex Sindaco, corredate della relativa documentazione di riscontro, e, dall’altro, gli estratti dei conti correnti bancari e/o delle carte di credito o debito eventualmente nella disponibilità dello stesso ex Sindaco.

Quanto a questi ultimi, con la nota del 12 novembre 2015 le ricorrenti hanno espressamente preso atto della risposta ricevuta dal Comune (nessuna carta di credito a disposizione dell’ex Sindaco), salvo insistere per la trasmissione dei documenti attestanti le spese di rappresentanza, alle quali deve pertanto intendersi circoscritto ab origine anche l’oggetto del presente giudizio, al di là dell’indistinto rinvio fatto dall’atto introduttivo alla menzionata istanza del 15 ottobre.

Vero è, piuttosto, che in corso di giudizio il Comune di Firenze – con nota del 24 dicembre 2015, a firma del direttore generale – ha dato seguito a una reiterata serie di istanze di accesso presentate dalle ricorrenti e relative alle spese di rappresentanza sostenute dall’ex Sindaco Renzi e al Sindaco in carica Nardella, ivi compresa, appunto, quella del 15 ottobre.

In allegato alla nota, vi sono i prospetti suddivisi anno per anno e recanti l’elenco delle spese sostenute, nonché data, causale e descrizione dell’oggetto della spesa con il relativo importo. Si tratta, per gli anni dal 2011 in avanti, dei medesimi prospetti richiesti per la pubblicazione sul sito web del Comune a norma dell’art. 16 co. 26 del D.L. n. 138/201, sul modello dei quali sono stati predisposti analoghi prospetti anche per gli anni 2009 e 2010.

Nella nota del 24 dicembre è altresì presente l’invito a segnalare le specifiche voci ricavate dai prospetti per accedere alla visione e copia della documentazione sottostante, con il che la pretesa delle ricorrenti deve ritenersi adeguatamente soddisfatta. Nell’ottica di leale collaborazione fra organi pubblici che deve comunque presiedere all’esercizio del diritto di accesso ex art. 43 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000, la mancata immediata ostensione di tutti i documenti sottesi a ciascuna delle numerosissime voci di spesa esibite e rese note dal Comune (oltre mille) non equivale, infatti, a diniego dell’accesso, ma a un differimento parziale giustificato dalla mole della documentazione potenzialmente interessata e dalla conclamata disomogeneità delle voci di spesa in questione (si va dalle forniture di fiori, all’acquisto di oggetti celebrativi e doni, alle spese per incontri di rappresentanza), delle quali non può obiettivamente presumersi che rivestano tutte pari interesse ai fini del controllo che tramite l’accesso si vorrebbe esercitare.

La circostanza che alle ricorrenti sia richiesto di indicare le singole voci di spesa in relazione alle quali avere la documentazione di riscontro è coerente, del resto, con la regola secondo cui compete al richiedente la selezione preventiva del materiale di proprio interesse, attività propedeutica connaturata alle modalità dell’accesso, che non può mai avere finalità solo esplorative, ancorché il diritto sia esercitato da soggetti cui la legge riconosce una legittimazione rafforzata.

A tali conclusioni non osta la precisazione “non sarà consentito un accesso che per estensione e numero possa atteggiarsi ad un inammissibile sindacato generale sull’attività degli Uffici […]”, pure contenuta nella nota comunale del 24 dicembre. È, questa, un’enunciazione programmatica priva di immediata e autonoma valenza procedimentale, rispetto alla quale il collegio – con finalità (non conformative, ma) orientative del futuro operato dell’amministrazione – si limita a osservare che, per giurisprudenza consolidata, mentre il diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/1990 ha una connotazione strettamente “difensiva” di posizioni soggettive eventualmente lese dall’operato della pubblica amministrazione, l’accesso dei consiglieri comunali è strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali, ma generali, e costituisce espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto – dall’amministrazione prima, ed eventualmente in seconda battuta dal giudice – al fine di non introdurre surrettizie quanto inammissibili limitazioni al diritto stesso (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525; id., 17 settembre 2010, n. 6963).

Se un elevato numero di richieste provenienti da consiglieri comunali di per sé non costituisce impedimento all’esercizio del diritto, nella specie le modalità dell’accesso individuate dal Comune resistente a fronte delle istanze in questione appaiono contemperare in modo ragionevole e adeguato l’interesse all’accesso e l’esigenza di non gravare eccessivamente, e in unica soluzione, sull’apparato amministrativo.

3. In forza delle considerazioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

3.1. Le spese di lite seguono la virtuale soccombenza del Comune, che solo in corso di causa ha provveduto a evadere l’istanza di accesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile nei sensi di cui in parte motiva.

Condanna il Comune di Firenze alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Redazione

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