VIA ad impianto già realizzato: rimessa la questione alla CGUE

Il Tar Marche con l’ordinanza n. 125 del 22 marzo ha rinvitoa alla Corte di giustizia UE la questione relativa all’esperibilità della Valutazione di Impatto Ambientale ad impianto già realizzato nel caso di annullamento dell’autorizzazione per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA.

Il Tar marchigiano ha dunque rimesso alla Corte europea una interessantissima questione in materia ambientale, in specie con riferimento all’esperibilità della Valutazione di Impatto Ambientale ad impianto già realizzato nel caso di annullamento dell’autorizzazione per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA.

Dopo aver richiamato i principi e la legislazione europea, da cui emerge una chiara enunciazione del carattere preventivo della VIA, l’ordinanza richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale parrebbe non escludere del tutto la possibilità di rimediare al mancato esperimento dalla procedura; peraltro, come ricorda lo stesso Tar, vi è un precedente in termini opposti, nel senso della contrarietà al diritto comunitario di una norma generale che permettesse la realizzazione della VIA a posteriori (Corte giust. UE 3 luglio 2008, causa C-215/06 Commissione contro Irlanda), ribadendo la natura preventiva della procedura di VIA.

Nel caso in esame ci si troverebbe di fronte a circostanze eccezionali che permetterebbero l’esperimento a posteriori della procedura di VIA, (in presenza, di autorizzazioni annullate a causa della mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale in ragione di norme contrarie al diritto comunitario). La posizione del Tribunale è che tale possibilità non sia, almeno prima facie, in contrasto con il diritto comunitario, alla luce della sentenza Corte giust. UE 7 gennaio 2004, C-201/02, Wells. Inoltre, nel caso in esame la fattispecie sarebbe assimilabile all’annullamento dell’autorizzazione per illegittimità, per la quale anche la normativa interna (art. 29, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006) prevede la possibilità di ripetere la VIA annullata. Ciò sarebbe coerente con quanto stabilito dalla giurisprudenza europea più rigorosa.

Pertanto il Tar ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 191 del TFUE e all’art.2 della direttiva 2011/92/UE, sia compatibile con il diritto comunitario l’esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a VIA) successivamente alla realizzazione dell’impianto, qualora l’autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto comunitario.

Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.

***

N. 00185/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 732 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Corridonia, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Forte, con domicilio eletto presso Chiara Scavo in Ancona, Via Goito 2;

contro

Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Sopranzi, Franco Gentili, con domicilio eletto presso Avv. Paolo Cesaroni in Ancona, Via Cardeto, 16; Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente, non costituita in giudizio;

nei confronti di

VBIO1 Societa’ Agricola S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Azzurra Santarelli, Alessandra Piccinini, con domicilio eletto presso Avv. Francesca Del Borrello in Ancona, Via Giuseppe Ragnini, 5;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso . Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;
Arpam Dipartimento Provinciale di Macerata, Arpam – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche,non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– della determinazione Dirigenziale n.243 – 10° Settore del 7.7.2014, a firma del Dirigente del Settore Ambiente Provincia di Macerata, avente ad oggetto “.Lgs 152/06 art.23 e segg. L.R. 3/2012 Capo III – Procedura V.I.A. Impianto Biogas potenza nominale 999 KWe sito in loc. Sarrocciano nel Comune di Corridonia: Proponente: VBIO1 Società Agricola s.r.l. Giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.- e di ogni atto precedente e presupposto, conseguente ,e comunque connesso, anche non cognito dal Comune ricorrente, tra cui, in particolare, per quanto occorrer serva,- della determinazione Dirigenziale n.374 – 10° Settore del 15.11.2013, a firma del Dirigente del Settore Ambiente Provincia di Macerata, avente ad oggetto “D.Lgs.152/05 art.20: L.R. 3/2012 art.8. Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. Progetto : Impianto Biogas potenza nominale 999 KWe sito in loc. Sarrocciano nel Comune di Corridonia. Proponente: VBIO1 s.a. s.r.l. Assoggettamento alla procedura di V.I.A.;- tutti gli atti prodromici e preparatori alla Determina del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Macerata n.243/14, ivi compresi, espressamente, i pareri resi dagli Enti a ciò deputati e. così, con elencazioe, da considerarsi solo indicativa e non esaustiva, delle note ARPAM prot. n.6999 del 27.2.2014, prot. n.17466 del 23.5. 2014 e prot. n.21988 del 27.6.2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Macerata e di Vbi01 Societa’ Agricola S.r.l. e di Regione Marche;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con istanza formulata ai sensi dell’art.12 del Decreto Legislativo 387 del 2003, la VBIO1 Società Agricola S.r.l. ha richiesto alla Regione Marche — P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi-, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse di potenza nominale pari a 999 kwe, impianto ricadente nel Comune di Corridonia.
Considerato che la legge Regione Marche 7/2004, vigente all’epoca della presentazione della domanda, prevedeva la sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (c.d. screening), la società aveva, altresì, proposto, in data 4.10.2011, apposita istanza alla Provincia di Macerata, competente in materia di valutazioni ambientali.
In data 26.1.2012, la Provincia di Macerata archiviava il procedimento di verifica di assoggettabilità, avendo l’art. 24 della intervenuta Legge Regione Marche.20/2011, in vigore dal 9.11.2011, modificato la lettera n-terdecies) del punto 6) dell’allegato B2 alla Legge Regione Marche 7/2004, nel senso di escludere dalla V.I.A. i progetti sotto la soglia potenziale termica di 3Mwt.
La Regione Marche con “Decreto del Dirigente della P.F. rete elettrica regionale autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi” n. 52/EFR del 5.6.2012 rilasciava quindi alla predetta società l'”Autorizzazione a realizzare ed esercitare l’impianto di produzione di energia elettrica da Biogas nel Comune di Loro Piceno (MC)”.
Con ricorso promosso innanzi a questo tribunale (Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche), il Comune di Corridonia ha impugnato il predetto decreto.
La domanda di sospensione interinale dell’esecuzione del provvedimento impugnato era stata respinta dal TAR con ordinanza n 441/2012. In appello, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare, nei limiti dell’invito al TAR a fissare con celerità l’udienza di trattazione del merito. A seguito di tale udienza, questo tribunale, con sentenza 10.10.2013 n. 659 ha accolto il ricorso, con decisione confermata dal Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. IV 22.9.2014 n.4730).
Le decisioni hanno annullato la predetta autorizzazione regionale dichiarando non applicabile la citata legge regionale 20/2011 e, in ogni caso, in ragione del contrasto tra l’art. 24 della legge Regione Marche n.20/11 e la direttiva 2011/92/UE (con conseguente disapplicazione della norma interna). Ciò anche alla luce della la sentenza 22.5.2013 n. 93 della Corte Costituzionale, con la quale sono stati dichiarati incostituzionali gli allegati alla Legge Regione Marche 3/2012(non applicabile alla presente controversia, ma che ugualmente prevedeva l’esenzione da verifica di assoggettabilità sulla base di soglie numeriche) nella parte in cui una serie di progetti erano esonerati dalla unicamente in base a soglie numeriche relative alla potenza o all’estensione territoriale degli impianti e non già alla luce dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 2011/92/UE.
Successivamente al deposito della sentenza del TAR, la VBIO1, ha presentato domanda di avvio della procedura di impatto ambientale di cui al combinato disposto dell’art. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e dell’art. 12 e segg. della legge Regione Marche 3/12.
Con determina dirigenziale n. 374 del Settore 10 — Ambiente del 15.11.2013 è stato disposto l’assoggettamento a VIA del progetto. Con l’impugnata determinazione Dirigenziale n.243 – 10° Settore del 7.7.2014, del Dirigente del Settore Ambiente Provincia di Macerata, è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.
Il ricorso deduce, tra l’altro, la censura di violazione e/o elusione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, della direttiva 85/337/CEE (ora 2011/92) art. 2 nn. 1-3 primo comma, sostenendo che l’impianto già realizzato non poteva essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (cosiddetto screening) VIA.
Il Comune ricorrente ha successivamente impugnato con motivi aggiunti ulteriori atti della Provincia, non di interesse in questa sede e relativi ad un riesame dell’autorizzazione, concluso positivamente, per altri profili.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione sul merito alla pubblica udienza del 10.12.2015.
1 Va premesso che il Collegio ritiene che il giudizio debba essere sospeso al fine di richiedere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una decisione in ordine alla compatibilità comunitaria dell’esperibilità della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 4 c.2 direttiva 2011/92/UE) e, conseguentemente, alla VIA, relativamente ad un impianto già realizzato. Nel caso in esame, ciò è avvenuto a seguito di annullamento giurisdizionale dell’autorizzazione concessa in assenza di verifica di assoggettabilità a VIA. Le autorizzazioni concesse illegittimamente in assenza di verifica di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale sono state oggetto di diverse sentenze di annullamento di questo Tribunale (Tar Marche 559/2013, 659/2013, 61/2014, 64/2014, 707/2014, 377/2015 e 486/2015), alcune delle quali, come quella oggetto del presente ricorso, confermate in appello, e hanno riguardato il periodo di vigenza delle leggi Regione Marche 20/2011 e 3/2012, fino alle modifiche introdotte dalla successiva legge regionale 30/2012.
1.1 Riguardo la normativa nazionale e regionale applicabile, va premesso che all’epoca dell’adozione del provvedimento autorizzativo successivamente annullato (autorizzazione regionale n. 52/EFR del 25.6.2012 ), la normativa nazionale prevedeva la verifica di assoggettabilità alla VIA solo per gli impianti per la produzione di energia elettrica (e di vapore e acqua calda) con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (v. punto 2-a dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006).
1.2 In dichiarata attuazione di quanto previsto dalla legge nazionale, la legge regione Marche 20/2011 (in vigore dal 9.11.2011) prevedeva l’esenzione della verifica di assoggettabilità a VIA per gli “Impianti termici, inclusi quelli a celle a combustibile, per la produzione di energia elettrici vapore e acqua calda alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o a biodiesel, di potenza termica nominale inferiore ad 3 MW”.
1.3 Come già accennato, l’archiviazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, sulla base dell’entrata in vigore della legge appena richiamata, e quindi la mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ha portato all’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche, con l’impianto già in funzione, che è stato successivamente spento, con avvio della procedura di verifica di assoggettabilità di cui al combinato disposto dell’art. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e dell’art. 12 e segg. della L.R. 3/12.
1.4 La legge Regione Marche 20/2011 è stata modificata dalla legge regionale 3/2012 (quest’ultima legge, che confermava l’esenzione da verifica di assoggettabilità a VIA sulla base di soglie numeriche, come già accennato è stata dichiarata incostituzionale, per tale parte, dalla sentenza 22.5.2013 n. 93 della Corte Costituzionale). Infine quest’ultima legge è stata modificata dalla legge Regione Marche 19.10.2012 n. 30, con la quale la Regione ha provveduto ad introdurre modifiche sia all’art. 3 che all’allegato C della legge regionale 3 del 2012, recanti l’esplicita previsione della necessità di tener conto, caso per caso ed indipendentemente dalle soglie dimensionali, di tutti i criteri di selezione dei progetti indicati negli allegati della direttiva. La nuova procedura di VIA è stata effettuata secondo le previsioni di cui sopra, nonché secondo quelle della normativa nazionale.
2 Sempre con riguardo alla normativa nazionale, l’art.15 c. 4 del DL 25.6.2014 n. 91 recava la previsione che, nei casi in cui dovessero essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell’autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione la procedura di verifica di assoggettabilità fosse svolta a norma dell’articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto legislativo, ferma restando la prosecuzione dell’attività fino all’adozione dell’atto definitivo da parte dell’autorità competente e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La norma non è stata convertita in legge, per cui non ha trovato applicazione.
2.1 Per completezza, sempre con riguardo alla normativa nazionale, con la modifica all’art. 6 comma 7-c del d.lgs. 152/2006 introdotta dall’art. 15 comma 1-c del già citato DL 24.6.2014 n. 91 è stata prevista l’introduzione di nuove soglie mediante decreto ministeriale, con la precisazione che nel frattempo la valutazione circa la verifica di assoggettamento doveva essere effettuata caso per caso sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. Come è noto, in precedenza la Commissione Europea aveva avviato la procedura d’infrazione di infrazione 2009/2086 per non conformità delle norme nazionali (Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006) con la direttiva VIA 2011/92/UE relativamente, tra l’altro, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Con il decreto ministeriale n. 52 del 30.3.2015 sono state emanate le “Linee guida nazionali destinate a ridefinire i criteri e le soglie per determinare l’assoggettamento alla procedura di verifica dei progetti dell’Allegato IV del D.Lgs.152/2006”, portando all’archiviazione della procedura in data 19.11.1015. Il decreto però non è applicabile ratione temporis al giudizio in esame per cui la sua conformità alla direttiva non è oggetto del presente giudizio.
3 Ne consegue, ad avviso del Collegio, che nell’ordinamento interno italiano non è attualmente presente alcuna norma che disciplini la valutazione di impatto ambientale cosiddetta postuma, ad impianto realizzato. Per gli impianti già autorizzati, l’art.29, comma 1, del d.lgs. n.152/2006 stabilisce semplicemente che i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale sono annullabili per violazione di legge, come avvenuto nel caso in esame. In caso di realizzazione degli impianti senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, il medesimo art.29 del d.lgs. n.152/2006 dispone, al comma 4, che l’autorità competente, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, o, in caso di inottemperanza, d’ufficio.
Il successivo comma 5 prevede che “in caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale”.
3.1 Con riguardo alla posizione del giudice interno, recenti pronunce hanno affermato la compatibilità comunitaria, della VIA successiva alla realizzazione dell’impianto. Essa non sarebbe in contrasto con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria, la quale si preoccupa di chiarire quali conseguenze derivino dalla mancata previa effettuazione della VIA o della verifica di assoggettabilità alla VIA. Si è argomentato che l’omissione comporta, in generale, la sospensione o l’annullamento dell’autorizzazione, salvo casi eccezionali in cui risulti preferibile per l’interesse pubblico che gli effetti del provvedimento siano conservati, ma il vero vincolo per le autorità e i giudici nazionali è che le conseguenze della violazione del diritto comunitario siano cancellate (Corte Giust.28.2.2012 C-41/11, Inter-Environnement Wallonie, punto 63). La sospensione o l’annullamento sono quindi soluzioni giuridiche strumentali, il cui scopo è consentire l’applicazione del diritto comunitario, anche attraverso l’effettuazione della valutazione non eseguita in precedenza, o in alternativa attraverso il risarcimento chiesto dai soggetti che abbiano subito pregiudizi a causa dell’omissione (Corte Giust. 14.3.2013 C-420/11, Leth, punto 37; Corte Giust. 7.1.2004 C-201/02, Wells, punto 65). Si è quindi ritenuta, sulla base delle predette argomentazioni, la possibilità di effettuare in un secondo momento l’esame necessario per escludere la verifica di assoggettabilità alla VIA (Tar Brescia 4.6.2015 n. 795: in questo caso la verifica di assoggettabilità è stata successiva ma ha avuto esito negativo,per cui l’impianto non è stato sottoposto a VIA). Al contrario, il giudice di appello, in casi analoghi al presente, sembra avere escluso possibilità di una VIA postuma, seppure con riferimento alla possibilità di mantenere in esercizio gli impianti (in particolare, in sede cautelar,e Cons. Stato Sez. IV 19.2.2014 n. 798, che, in un caso simile a quello in esame, ordinava l’astensione “da qualsiasi attività comportante l’ulteriore prosieguo della realizzazione e/o dell’esercizio dell’impianto per cui è causa (fermo e impregiudicato, come è ovvio, l’iter procedimentale della VIA. nel frattempo chiesta dalla società odierna appellante, che non è però sufficiente a legittimare ad oggi l’operatività dell’impianto, in considerazione della nota e consolidata giurisprudenza – anche europea – che non ammette una VIA ex post)”. Anche nella sentenza Cons.Stato, sez.III, 5.3.2013, n.1324 si è affermato il necessario carattere preventivo della VIA, in una decisione che però non riguardava un caso di VIA cosiddetta postuma, ma l’annullamento di un’autorizzazione per l’omesso svolgimento della procedura di VIA.
4 Il problema riguarda quindi l’esperibilità della Valutazione di Impatto Ambientale ad impianto già realizzato nel caso di annullamento dell’autorizzazione per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA.
4.1 L’art. 191 TFUE definisce i principi della politica dell’Unione Europea in materia ambientale e in particolare, al punto 2, afferma che “La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. L’art.2 della direttiva 2011/92/UE (e, in precedenza, l’art.2 della direttiva 85/337/CEE) stabilisce che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto.
4.2 Pur in presenza di una chiara enunciazione del carattere preventivo della VIA, la giurisprudenza della Corte di Giustizia citata in precedenza sembra non escludere del tutto la possibilità di rimediare al mancato esperimento dalla procedura. E’ però ben noto come, in un’altra sentenza, la Corte di Giustizia si sia espressa per la contrarietà al diritto comunitario di una norma generale che permettesse la realizzazione della VIA a posteriori (Corte giust. 3.7.2008, causa C-215/06 Commissione contro Irlanda), ribadendo la natura preventiva della procedura di VIA (in particolare punto 51).
5 Con riguardo alla posizione del Collegio sul tema, si tratta di valutare se nel caso in esame ci si trovi di fronte a circostanze eccezionali che permettano l’esperimento a posteriori della procedura di VIA, (in presenza, si ripete, di autorizzazioni annullate a causa della mancata sottoposizione a a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale in ragione di norme contrarie al diritto comunitario). La posizione del Tribunale è che tale possibilità non appare in contrasto con il diritto comunitario, dovendo essere valutato in particolare quanto contenuto nella sentenza 7.1.2004 C-201/02, Wells. Ne consegue che, dopo l’annullamento dell’autorizzazione, deve essere consentita l’applicazione del diritto comunitario, anche attraverso l’effettuazione della valutazione non eseguita in precedenza. Va altresì valutato che la fattispecie all’esame del Tribunale è assimilabile all’annullamento dell’autorizzazione per illegittimità, per la quale anche la normativa interna (art. 29 c.5 d.lgs 152/2006) prevede la possibilità di ripetere la VIA annullata. Ciò appare coerente con quanto stabilito dalla già citata sentenza Corte giust., 3.7.2008, causa C-215/06 Wells, che nella parte finale (69) afferma “A tale proposito spetta al giudice nazionale accertare se il diritto interno preveda la possibilità di revocare o di sospendere un’autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre il detto progetto ad una valutazione dell’impatto ambientale, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 85/337”.
5.1 Anche la stessa, già citata, sentenza Corte giust., 3.7.2008, causa C-215/06, che afferma come tale possibilità dovrebbe essere subordinata alla condizione che essa non offra agli interessati l’occasione di aggirare le norme comunitarie o di disapplicarle, e che rimanga eccezionale, nella parte in cui richiama la già citata sentenza Wells, afferma che la valutazione dell’impatto ambientale può essere effettuata, ad esempio revocando o sospendendo un’autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una tale valutazione, nel rispetto dei limiti dell’autonomia procedurale degli Stati membri (59). Tale posizione sembra assimilabile al caso in esame, dove le autorizzazioni contrarie al diritto comunitario sono state annullate dal giudice nazionale, portando alla riedizione dell’intero procedura, partendo dalla verifica di assoggettabilità alla VIA, l’esperimento di quest’ultima e, infine, eventuale adozione della successiva autorizzazione (che deve essere ancora rilasciata).
6 Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene necessaria la rimessione alla Corte di Giustizia UE della questione interpretativa alla base dell’odierno ricorso: “Se, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 191 del TFUE e all’art. 2 della direttiva 2011/92/UE, sia compatibile con il diritto comunitario l’esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a VIA) successivamente alla realizzazione dell’opera, qualora l’autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto comunitario”.
6.1 Considerato che il primo del ricorso introduttivo all’esame del Tribunale deduce appunto l’impossibilità di esperire la cosiddetta VIA postuma, per violazione della normativa comunitaria appena citata, in tutta evidenza la soluzione della questione interpretativa proposta è necessaria per la soluzione della controversia, ai sensi del capo I par. 14 della nota informativa (2011/C 160/01), pubblicata nella G.U.C.E. C 160/1 del 28.5.2011.
6.2 La giurisprudenza nazionale citata nella presente ordinanza è reperibile al seguente indirizzo web http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/frmRicercaSentenza.asp.
6.3 Tutto ciò premesso, il Collegio, vista la “Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali ora vigente” (2011/C 160/01), pubblicata nella G.U.C.E. C 160/1 del 28.5.2011, propone alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito pregiudiziale.
6.4 “Se, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 191 del TFUE e all’art.2 della direttiva 2011/92/UE, sia compatibile con il diritto comunitario l’esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a VIA) successivamente alla realizzazione dell’impianto, qualora l’autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto comunitario”.
6.5 Alla luce di quanto suesposto, quindi, il Collegio sospende il giudizio e rimette la predetta questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
6.6 Ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 104/2010, spetterà, perciò, alla parte più diligente proseguire il presente giudizio presentando apposita istanza di fissazione entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione della Corte di Giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato:
visto l’art. 267 TFUE (ex art. 234 del Trattato CE);
visto l’art. 23 del protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia;
vista la l. n. 204/1958;
vista la Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali ora vigente” (2011/C 160/01), pubblicata nella G.U.C.E. C 160/1 del 28 maggio 2011;
visti gli artt. 79 del codice del processo amministrativo e 295 c.p.c.,
– dispone la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale indicata in motivazione;
– dispone, nelle more, la sospensione del giudizio;
– demanda al definitivo ogni decisione sulle spese.
Manda alla Segreteria del Tribunale per tutti gli adempimenti di competenza ed in particolare:
– per la comunicazione della presente ordinanza alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
– per l’invio in plico raccomandato alla Cancelleria della predetta Corte di Giustizia della presente ordinanza unitamente a copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo di causa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione

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