Con la circolare del 23 marzo 2016, il Ministero dell’Interno, in risposta al quesito concernente le modalità con le quali a seguito dell’attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, a partire dal 7 gennaio 2016, i soggetti di cui all’art. 83 , commi 1 e 2 del Codice Antimafia sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia prima di affidare un contratto o autorizzare un subappalto, ha fornite alcune indicazioni.
In particolare in Ministero ha precisato che per le domande di iscrizioni alla white list presentate a partire dal 7 gennaio 2016, la Prefettura effettuerà l’inserimento dei dati nell’impresa nella Banca Dati Nazionale Unica Antimafia avviando la fase degli accertamenti d’ufficio. Il medesimo inserimento dovrà essere effettuato per le imprese che hanno presentato domanda prima del 7 gennaio e sono ancora in attesa di iscrizione.
Il ministero osserva inoltre che l’ iscrizione nelle white list è una cosa diversa dall’obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire solo attraverso la consultazione della banca dati, la documentazione antimafia. Il problema si pone nel caso in cui l’impresa che abbia fatto la richiesta di iscrizione alla white list, senza aver ancora ottenuto l’iscrizione, voglia partecipare ad una procedura di gara.
In questi casi la stazione appaltante, dopo aver consultato la white list accertandosi che l’impresa abbia fatto la richiesta di iscrizione, potrà avviare l’iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia. Dal momento della consultazione della Banca Dati decorerrano i termini dell’art. 92 commi 2 e 3 del Codice Antimafia, maturati i quali la stazione appaltante potrà procedere con la conclusione o approvazioni degli strumenti contrattuali fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego dell’iscrizione.
In allegato la circolare del Ministero dell’Interno