Avvocati: in Gazzetta le nuove regole per rimanere iscritti all’albo

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile n. 81 due nuovi Decreti Ministeriali di attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale forense. I regolamenti entreranno in vigore il prossimo 22 aprile 2016.

Si tratta, in particolare, del decreto n. 47 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento della professione forense” e del decreto n. 48 del 25 febbraio 2016 “Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.”

Con il primo Regolamento si stabiliscono i requisiti per la permanenza all’albo degli avvocati. In particolare si dispone che ogni  ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine circondariale  verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non e’ svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo.

Ai sensi del Regolamento la professione forense e’ esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:

a) e’ titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in associazione professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista; d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;

e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita’ e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.

La cancellazione dall’Albo e’ disposta quando il consiglio dell’Ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

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Redazione

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