TESTO CODICE APPALTI 2016. D.lgs. 50/2016

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)

(GU n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10)

Vigente al: 19-4-2016

PARTE I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: “Deleghe al Governo per l’attuazione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
CONSIDERATO che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a disporre l’abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l’ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative;
CONSIDERATO, altresi’, che la citata legge delega ha dato al Governo la possibilita’ di scegliere se adottare entro il 18 aprile 2016 il decreto legislativo per il recepimento delle predette direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente, oppure di adottare, entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto;
VALUTATA l’opportunita’ di procedere all’adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell’ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 nonche’ quelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 2010;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dott. Matteo Renzi, e’ stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo economico;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della difesa;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonche’ i concorsi pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresi’, all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivita’:
1) lavori di genio civile di cui all’ allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorche’ tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprieta’ dell’amministrazione aggiudicatrice;
e)lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, puo’ prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il titolo presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilita’ tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, indice una gara con le modalita’ previste dall’articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70e113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle societa’ con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivita’ la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di societa’ a partecipazione pubblica. Alle medesime societa’ e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell’articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli21relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4.Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
5.Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse puo’ essere erogato solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e’ svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:
a) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu’ dell’articolo 6 del medesimo decreto.
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l’ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia e’ parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all’adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 28.
8.I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell’aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art.2
(Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche’ nelle altre materie cui e’ riconducibile lo specifico contratto.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ragionale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
b) «autorita’ governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorita’ governative centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo e’ contenuto nell’allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalita’ giuridica;
3) la cui attivita’ sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu’ della meta’ e’ designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita’ di cui agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici ne’ imprese pubbliche, esercitano una o piu’ attivita’ tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtu’ di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorita’ competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attivita’ di cui all’allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una ditali attivita’, quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o piu’ di tali soggetti;
2.2le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una o piu’ delle attivita’ di cui all’allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicita’ e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte IV, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonche’ i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alla citata parte IV;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice;
h) «joint venture», l’associazione tra due o piu’ enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attivita’ di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attivita’ di committenza ausiliarie;
l) «attivita’ di centralizzazione delle committenze», le attivita’ svolte su base permanente riguardanti:
1) l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
m) «attivita’ di committenza ausiliarie», le attivita’ che consistono nella prestazione di supporto alle attivita’ di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4)gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita’ giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui e’ stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
s)«prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attivita’ di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perche’ ne sono proprietarie, o perche’ vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu’ delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante e’ presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
3) possono designare piu’ della meta’ dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalita’ giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;
2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtu’ di rapporti di proprieta’, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o e’ stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l’operatore economico che ha presentato un’offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto e’ pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto e’ inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;
gg) «settori ordinari»,i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricita’, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricita’, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o piu’ stazioni appaltanti e uno o piu’ operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o piu’ stazioni appaltanti e uno o piu’ operatori economici aventi per oggetto:
1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attivita’ di cui all’allegato I;
2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che puo’ essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attivita’ di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessita’ in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta’ logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per se’ esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalita’, fruibilita’ e fattibilita’ indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all’articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche’ di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o piu’ stazioni appaltanti e uno o piu’ soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o piu’ stazioni appaltanti e uno o piu’ soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture puo’ includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu’ del quale una o piu’ stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ad uno o piu’ operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu’ del quale una o piu’ stazioni appaltanti affidano a uno o piu’ operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera;
bbb) «rischio di disponibilita’», il rischio legato alla capacita’, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualita’ previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonche’ nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o piu’ stazioni appaltanti conferiscono a uno o piu’ operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalita’ di finanziamento fissate, un complesso di attivita’ consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilita’, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalita’ individuate nel contratto, da parte dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat;
fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilita’ finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacita’ del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditivita’ adeguato per il capitale investito; per sostenibilita’ finanziaria si intende la capacita’ del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita’», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori;
hhh) «contratto di disponibilita’», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprieta’ privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilita’ dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalita’ previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;
iii) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o piu’ stazioni appaltanti e uno o piu’ operatori economici, il cui scopo e’ quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita’ previste;
lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un’autorita’ competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attivita’ e di incidere sostanzialmente sulla capacita’ di altri operatori economici di esercitare tale attivita’;
mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un’autorita’ competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l’effetto di riservare a due o piu’ operatori economici l’esercizio di un’attivita’ e di incidere sostanzialmente sulla capacita’ di altri operatori economici di esercitare tale attivita’;
nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonche’ dall’allegato V;
ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attivita’ economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;
rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l’affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato puo’ presentare un’offerta;
ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico puo’ chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita’ stabilite dal presente codice;
uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o piu’ di essi le condizioni dell’appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o piu’ soluzioni atte a soddisfare le sue necessita’ e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico puo’ chiedere di partecipare a tale procedura;
zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
hhhh)«ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione,della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;
iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;
llll) «requisiti per l’etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;
mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilita’ editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita’ di organizzazione;
nnnn) «innovazione», l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societa’ dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
ssss) «AAP», l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round;
tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;
uuuu) «codice» , il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv)«servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.
zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralita’ di lavorazioni indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte;
aaaaa) «categorie di opere specializzate» le lavorazioni che, nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalita’;
bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;
ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;
ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;
eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unita’ di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
fffff) «aggregazione», accordo fra due o piu’ amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attivita’ di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l’acquisizione di beni, servizi o lavori;
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformita’ alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformita’ alle diverse fasi successive del progetto.

TITOLO II

CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4
(Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi)

1.L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza, proporzionalita’ , pubblicita’, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

Art. 5

(Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico)

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80 per cento delle attivita’ della persona giuridica controllata e’ effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e’ alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformita’ dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
2. Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo’ anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che e’ un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformita’ dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
4. Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore puo’ aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu’ amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione e’ retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita’ interessate dalla cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attivita’ di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull’attivita’, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attivita’ della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attivita’, il fatturato o la misura alternativa basata sull’attivita’, quali i costi, non e’ disponibile per i tre anni precedenti o non e’ piu’ pertinente, e’ sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attivita’, che la misura dell’attivita’ e’ credibile.
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di societa’ miste per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o per l’organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

Art. 6

(Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture)

1. In deroga all’articolo 5, a condizione che la joint venture sia stata costituita per le attivita’ oggetto dell’appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da:
a) una joint venture, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalita’ giuridica composti esclusivamente da piu’ enti aggiudicatori, per svolgere un’attivita’ ai sensi degli articoli da 115 a 121 di cui all’allegato II con un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori
b) un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte.
2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui all’articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo:
a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati;
c) 3. Gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint venture cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e all’articolo 7.

Art. 7
(Appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata)

1. In deroga all’articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata o da una joint venture, composta esclusivamente da piu’ enti aggiudicatori per svolgere attivita’ descritte agli articoli da 115a 121 e di cui all’allegato II a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonche’ agli appalti di forniture, purche’ almeno l’80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui e’ collegata.
3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attivita’ dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non e’ disponibile, l’impresa ha l’onere di dimostrare, in base a proiezioni dell’attivita’, che probabilmente realizzera’ il fatturato di cui al comma 2.
4. Se piu’ imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Art. 8
(Esclusione di attivita’ direttamente esposte alla concorrenza)

1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attivita’ di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivita’, nonche’ le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l’attivita’ e’ direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’attivita’ puo’ costituire parte di un settore piu’ ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell’esposizione alla concorrenza ai fini del presente codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attivita’ in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l’applicazione della normativa in materia di concorrenza.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un’attivita’ e’ direttamente esposta alla concorrenza, si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di piu’ fornitori dei prodotti o servizi in questione.
3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l’esposizione alla concorrenza, e’ costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell’offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che puo’ essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell’esistenza di ostacoli all’entrata o di preferenze dei consumatori, nonche’ dell’esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.
4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell’allegato VI per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non e’ possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione e’ libero di fatto e di diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una determinata attivita’ sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, puo’ richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente codice non si applichino all’aggiudicazione di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell’attivita’ in questione, nonche’ alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonche’ delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorita’ indipendenti competenti. La richiesta puo’ riguardare attivita’ che fanno parte di un settore piu’ ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorita’ indipendente.
6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l’applicabilita’ del comma 1 ad una determinata attivita’. Salvo chela richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorita’ indipendente competente , che illustri in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilita’ del citato comma 1, a seguito dell’informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l’Autorita’ di cui al comma 5 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma.
7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell’attivita’ di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivita’ e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono piu’ soggetti al presente codice se la Commissione europea:
a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l’applicabilita’ del comma 1, in conformita’ al comma medesimo entro il termine previsto dall’allegato VII;
b)non ha adottato l’atto di esecuzione entro il termine previsto dall’allegato di cui alla lettera a) del presente comma.
8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6 puo’ essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attivita’ o l’area geografica interessate. In tal caso, per l’adozione dell’atto di esecuzione di cui al comma 7, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell’allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un termine piu’ breve con l’Autorita’ o l’ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta.
9. Se un’attivita’ e’ gia’ oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessa attivita’, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.

Art. 9

(Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice, a un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu’ di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un’amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto1.1 o a un’associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che e’ stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell’Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attivita’ di cui all’allegato II.
3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell’articolo 29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l’esercizio di una delle attivita’ di cui all’allegato II, la cabina di regia di cui all’articolo212informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

Art. 10

(Contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali)

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu’ delle attivita’ di cui agli articoli da 115 a121 e sono aggiudicati per l’esercizio di tali attivita’, ne’ agli appalti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8,13 e 15,ne’ agli appalti aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attivita’:
a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;
b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 17,comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
c) servizi di filatelia;
d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.

Art. 11

( Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:
a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attivita’ relative all’acqua potabile di cui all’articolo 117, comma 1;
b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell’energia in quanto esercitano un’attivita’ di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e121 per la fornitura di:
1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia.

Art.12
(Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:
a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) alimentare tali reti con acqua potabile.
2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un’attivita’ di cui al comma 1:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti piu’ del 20 per cento del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

Art. 13

(Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)

Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell’ente aggiudicatore.
Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attivita’ che considerano escluse in virtu’ del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attivita’ oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Art. 14

(Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attivita’ interessata o per l’esercizio di un’attivita’ in un Paese terzo)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attivita’ di cui agli articoli da 115 a 121, o per l’esercizio di tali attivita’ in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attivita’ che considerano escluse in virtu’ del comma1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente codice non si applicano comunque alle categorie di attivita’ oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea

Art. 15
( Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu’ servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell’articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

Art. 16

(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti e’ tenuto ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente codice e stabilite da:
a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformita’ dei trattati dell’Unione europea, tra lo Stato e uno o piu’ Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;
b) un’organizzazione internazionale.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti aggiudica in base a norme previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo161, i commi 1 e 2 non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
4. La Cabina di regia di cui all’articolo 212, comunica alla Commissione europea gli strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a).

Art. 17

( Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita’ finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita’ pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita’ elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilita’ finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita’;
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

Art. 18
(Esclusioni specifiche per contratti di concessioni )

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;
b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi. La concessione di tale diritto esclusivo e’ soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;
c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l’esercizio delle loro attivita’ in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione europea.

Art. 19
(Contratti di sponsorizzazione)

1. L’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalita’ di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, e’ soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto puo’ essere liberamente negoziato, purche’ nel rispetto dei principi di imparzialita’ e di parita’ di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi ole forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessita’ di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 20
(Opera pubblica realizzata a spese del privato)

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell’articolo 80.
2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilita’ delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

TITOLO III

PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 21
(Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche’ i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita’, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresi’, indicati i beni immobili nella propria disponibilita’ concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita’ ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita’ le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche’ i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29,comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalita’ di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita’, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonche’ per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalita’ per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita’ relativi ai contratti;
f) le modalita’ di raccordo con la pianificazione dell’attivita’ dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l’articolo 216, comma 3.

Art. 22

(Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilita’ relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle citta’ e sull’assetto del territorio, nonche’ gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e’ obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresi’ definiti le modalita’ di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.
3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore proponente l’opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalita’ individuate dal decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all’opera sottoposta al dibattito pubblico.

Art. 23

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche’ per i servizi)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed e’ intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita’;
b) la qualita’ architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
c) la conformita’ alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche’ il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonche’ degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l’efficientamento energetico, nonche’ la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita’ delle opere;
g) la compatibilita’ con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita’ di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilita’ geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera;
l) accessibilita’ e adattabilita’ secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonche’ tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalita’ interne, purche’ in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 4.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisitigli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresi’, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche’ il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita’ della progettazione.
5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilita’ comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita’ deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa.
6.Il progetto di fattibilita’ e’ redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonche’ i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, gia’ in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonche’ delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilita’; il progetto definitivo contiene, altresi’, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche’ la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita’ al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita’, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresi’, corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
10. L’accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all’attivita’ di progettazione e’ soggetto all’autorizzazione di cui all’articolo15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilita’ finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneita’ e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attivita’ progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva e’ condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonche’ per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h).Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita’ tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici puo’ essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalita’ e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorieta’ dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e’ articolata, di regola, in un unico livello ed e’ predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante puo’ prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o piu’ livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui e’ inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validita’, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilita’ energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16.Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e’ determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e’ determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu’ vicino a quello preso in considerazione. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4.

Art. 24

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilita’ tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche’ alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita’ del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita’ montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all’articolo 46.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 5.
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.
4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico e’ espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia’ in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell’ aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80nonche’ il possesso dei requisiti e delle capacita’ di cui all’articolo 83, comma 1.
6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l’invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita’ di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo’ partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonche’ agli affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non e’ tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita’ di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6.

Art.25
(Verifica preventiva dell’interesse archeologico)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del progetto di fattibilita’ dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indaginigeologicheearcheologichepreliminari,conparticolareattenzionea idatidi archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche’, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universita’, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non e’ richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia’ impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e’ istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita’ di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo’ richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilita’ ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico e’ stabilito in sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalita’ anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e’ esperibile il ricorso amministrativo di cui all’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3,ovverotale procedura si concluda con esito negativo, l’esecuzione di saggi archeologici e’ possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito dire periti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli12e13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti ,compresa la facolta’ di prescrivere l’esecuzione, a spese del committente dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi’ fermi i poteri previsti dall’articolo28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche’ i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo142,comma1,letteram),del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’indagine e’ subordinata all’emersione di elementi archeologicamente significativi all’esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita’:
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione dell’area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo’ essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.
10. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell’ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento puo’ motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonche’ i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali gia’ comunque acquisiti agli atti del procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9,lettera a), la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c),le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico e’ condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3,stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell’accordo le amministrazioni possono graduare la complessita’ della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell’entita’ dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi e i contenuti del procedimento. L’accordo disciplina, altresi’, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.
16.Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

Art.26
(Verifica preventiva della progettazione)

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la conformita’ degli elaborati e la loro conformita’ alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento.
3. Al fine di accertare l’unita’ progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformita’ del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilita’. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita’.
4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilita’ della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilita’ dell’opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita’ di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita’ delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
6. L’attivita’ di verifica e’ effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), che dispongano di un sistema interno di controllo di qualita’;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita’ ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica e’ effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell’attivita’ di verifica e’ incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attivita’ di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
8. La validazione del progetto posto a base di gara e’ l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e’ sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Art.27
(Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)

1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita’ alle norme dettate dalla legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del1990.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilita’ di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo’ essere disposta anche quando l’autorita’ espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilita’.
3. In sede di conferenza dei servizi di cui all’articolo 14-bis della legge n.241 del 1990 sul progetto di fattibilita’, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e il sul tracciato dell’opera, anche presentando proposte modificative, nonche’ a comunicare l’eventuale necessita’ di opere mitigatrici e compensative dell’impatto. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all’articolo 14-bis, comma 3-bis e all’articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n.241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita’.
4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilita’ di cui al comma 3,gli enti gestori delle interferenze gia’ note o prevedibili hanno l’obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell’insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore ,alle attivita’ progettuali di propria competenza. La violazione dell’obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilita’ patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo e’ corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonche’ dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonche’ l’applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.

TITOLO IV

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI
Art. 28
(Contratti misti di appalto)

1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o piu’ tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti. che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi. oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture . L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita’ prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 7.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.
4. Se una parte di un determinato contratto e’ disciplinata dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonche’ appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti e’ adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all’articolo 160, all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto e’ aggiudicato in conformita’ con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purche’ il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 167, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 35.
8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.
9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e’ determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.
10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare piu’ attivita’, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivita’ distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti e’ adottata in base alle caratteristiche dell’attivita’ distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attivita’ interessate e’ disciplinata dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare piu’ appalti distinti non puo’ essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione del presente codice.
11. A un appalto destinato all’esercizio di piu’ attivita’ nei settori speciali si applicano le disposizioni relative alla principale attivita’ cui e’ destinato.
12. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui e’ oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita’ siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l’appalto e’ aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l’appalto e’ aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni;
c) l’appalto e’ aggiudicato secondo il presente codice se una delle attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l’altra non e’ soggetta ne’ a tali disposizioni, ne’ a quelle relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni.
13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.

Art. 29
(Principi in materia di trasparenza)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche’ alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresi’ pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53,sono, altresi’, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalita’ nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicita’ disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilita’, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell’ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 30

(Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)

1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualita’ delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicita’, efficacia, tempestivita’ e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresi’, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita’, nonche’ di pubblicita’ con le modalita’ indicate nel presente codice. Il principio di economicita’ puo’ essere subordinato, nei limiti in cui e’ espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonche’ alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
2.Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.
3.Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X.
4.Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni e’ applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attivita’ oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita’ contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni e’ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita’, previo rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attivita’ amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 31

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP e’ nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unita’ organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unita’ medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e’ nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unita’ organizzativa, il RUP e’ nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento e’ obbligatorio e non puo’ essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e’ indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.
3. IlRUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonche’ al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita’ e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita’ di aree e immobili necessari;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attivita’ di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
5. L’ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonche’ sugli ulteriori requisiti di professionalita’ rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessita’ dei lavori. Determina, altresi’, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP puo’ coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto. Fino all’adozione di detto atto si applica l’articolo 216, comma 8.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita’ in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificita’ della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche’ gli in carichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attivita’ del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non puo’ avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonche’ per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita’ esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualita’ della progettazione e della programmazione complessiva, puo’, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalita’, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attivita’ formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu’ soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenuti.
11. Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita’ necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attivita’ del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall’articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicita’ e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilita’ di cui all’articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell’unita’ organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalita’ organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonche’ verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennita’ di risultato. La valutazione di suddetta attivita’ di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113.
13. E’ vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita’ di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita’ e complessita’ dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Art.32
(Fasi delle procedure di affidamento)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita’ ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo’ presentare piu’ di un’offerta. L’offerta e’ vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante puo’ chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario e’ irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario puo’, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se e’ intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e’ dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e’ dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma e’ ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che e’ destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo’ comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e’ stata presentata o e’ stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia’ respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54,nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55,nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).
11. Se e’ proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo’ essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
12. Il contratto e’ sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
13. L’esecuzione del contratto puo’ avere inizio solo dopo che lo stesso e’ divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto e’ stipulato, a pena di nullita’, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita’ elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 33
(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)

1. La proposta di aggiudicazione e’ soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine e’ pari a trenta giorni. Il termine e’ interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
2. L’eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L’approvazione del contratto e’ sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.

Art. 34
(Criteri di sostenibilita’ energetica e ambientale)

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto all’ articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all’articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all’articolo 144, il suddetto decreto puo’ stabilire che l’obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d’asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d’asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l’intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si puo’ conseguire l’efficienza energetica negli usi finali quali:
a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita’, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;
c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;
d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ essere previsto, altresi’, l’aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d’asta indicato al comma 2.

PARTE II

CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I

RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 35

(Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita’ governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche’ tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture e’ basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
5. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unita’ operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unita’ operative. Se un’unita’ operativa distinta e’ responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell’appalto puo’ essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unita’ operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non puo’ essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non puo’ essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell’appalto e’ quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.
8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario puo’, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se e’ intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e’ dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e’ dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma e’ ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che e’ destinata a soddisfare , ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi puo’ dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, e’ computato il valore complessivo stimato della totalita’ di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo’ dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2e’ computato il valore complessivo stimato della totalita’ di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purche’ il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarita’ o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e’ posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantita’ o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo e’ superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto e’ il seguente:
a)per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non puo’ essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, e’ il seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e’ il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione e’ il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attivita’ di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche’ delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
18. Sul valore stimato dell’appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione e’ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e’ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita’ previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita’. La garanzia puo’ essere, altresi’, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 36
(Contratti sotto soglia)

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonche’ nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilita’ di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita’ di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalita’:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.
6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante puo’ comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonche’ per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 9.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla meta’. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui all’articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui all’articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

TITOLO II

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Art. 37
(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze )

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche’ attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonche’ per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilita’ di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o piu’ stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante e’ un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalita’:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalita’ per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l’articolo 216, comma 10.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38.
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attivita’ di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o piu’ stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
9. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, e’ responsabile del rispetto del presente codice per le attivita’ ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attivita’ di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e’ tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne e’ direttamente responsabile.
10. Due o piu’ stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi’ ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31.
11. Se la procedura di aggiudicazione non e’ effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante e’ responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell’individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.
13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea solo per le attivita’ di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attivita’ di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro e’ effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e’ ubicata la centrale di committenza.
14. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita’ previste dagli articoli da 115 a 121.

Art.38

(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, e’ istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicita’, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione e’ conseguita in rapporto agli ambiti di attivita’, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessita’ del contratto e per fasce d’importo. Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nonche’ i soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e le citta’ metropolitane.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualita’, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilita’ delle attivita’ e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalita’ attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonche’ la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita’ che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita’ di programmazione e progettazione;
b) capacita’ di affidamento;
c) capacita’ di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attivita’ di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessita’, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivita’ indicati dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 33 del decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalita’;
2) presenza di sistemi di gestione della qualita’ conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3) disponibilita’ di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita’ ambientale e sociale nell’attivita’ di progettazione e affidamento.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e puo’ essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.
6. L’ANAC stabilisce le modalita’ attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attivita’ ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresi’, modalita’ diversificate che tengano conto delle peculiarita’ dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l’ANAC stabilisce altresi’ i casi in cui puo’ essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attivita’ ausiliarie, di acquisire la capacita’ tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l’articolo 216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma e’ destinata dall’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unita’ organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall’ANAC all’amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perche’ ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.
10. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 39
(Attivita’ di committenza ausiliarie)

1. Le attivita’ di committenza ausiliarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all’articolo38.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attivita’ delle committenza ausiliarie, ad esclusione delle attivita’ di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.

Art. 40

(Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Art. 41

(Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualita’ degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un piu’ ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l’effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell’Unione europea.
2. L’individuazione delle misure di cui al comma 1e’ effettuata, tenendo conto delle finalita’ di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l’attivita’ di CONSIP e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all’esigenza pubblica nella misura piu’ ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell’effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.
3. Entro 30 giorni dall’adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 e all’ANAC una relazione sull’attivita’ di revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l’incremento del ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonche’ gli accorgimenti adottati per garantire l’effettiva partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.

Art. 42
(Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonche’ per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parita’ di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o puo’ influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo’ essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita’ e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e’ tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilita’ amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilita’ disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinche’ gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art.43

(Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell’Unione europea che svolgono la propria attivita’ in conformita’ alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e’ ubicata, nei limiti previsti dall’articolo 37, comma 13.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri concludendo un accordo che determina:
a) le responsabilita’ delle parti e le disposizioni nazionali applicabili;
b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto e i termini di conclusione dei contratti. L’assegnazione delle responsabilita’ e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.
3. Se una o piu’ amministrazioni aggiudicatrici o uno o piu’ enti aggiudicatori nazionali hanno costituito con amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti Stati membri:
a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attivita’.
4. L’accordo ai sensi del presente articolo e’ applicabile per un periodo indeterminato, quando e’ fissato nell’atto costitutivo del soggetto congiunto ovvero puo’ essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.

TITOLO III

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CAPO I

MODALITA’ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 44
(Digitalizzazione delle procedure)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nonche’ dell’Autorita’ garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalita’ di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilita’ dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresi’, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

Art. 45
(Operatori economici)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonche’ gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le societa’, anche cooperative;
b) i consorzi fra societa’ cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa’ consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa’ commerciali, societa’ cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di societa’ ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonche’ di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purche’ siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

Art.46

(Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria :
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le societa’ tra professionisti di cui alla lettera b), le societa’ di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche’ attivita’ tecnico-amministrative e studi di fattibilita’ economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b) le societa’ di professionisti: le societa’ costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa’ di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa’ cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) societa’ di ingegneria: le societa’ di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di societa’ cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle societa’ tra professionisti, che eseguono studi di fattibilita’, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto, nonche’ eventuali attivita’ di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di societa’ di professionisti e di societa’ di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le societa’, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa’, qualora costituite nella forma di societa’ di persone o di societa’ cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa’ con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di societa’ di capitali.

Art. 47
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

1. I requisiti di idoneita’ tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalita’ previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilita’ delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonche’ all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche’ posseduti dalle singole imprese consorziate.
2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Art. 48

(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e cosi’ definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84.
4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilita’ solidale nei confronti della stazione appaltante, nonche’ nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita’ e’ limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita’ solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’ di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e’ fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
8. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulera’ il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, e’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
10. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita’ del contratto, nonche’ l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta’ di presentare offerta o di trattare per se’ o quale mandatario di operatori riuniti.
12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e’ conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato e’ gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, e’ ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo’ far valere direttamente le responsabilita’ facenti capo ai mandanti.
16. Il rapporto di mandato non determina di per se’ organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puo’ proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purche’ abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo’ recedere dal contratto.
18. . Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita’, e’ tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche’ questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
19. E’ ammesso il recesso di una o piu’ imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e’ ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 49
(Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali)

1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione e’ vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice.

Art. 50
(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita’ di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita’ occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensita’ di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e’ pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.

Art. 51
(Suddivisione in lotti)

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformita’ alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilita’ di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonche’ di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.
2. Le stazioni appaltanti indicano, altresi’, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facolta’ di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresi’, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilita’ e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonche’ le modalita’ mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Art. 52
(Regole applicabili alle comunicazioni)

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformita’ con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonche’ dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche’ le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprieta’ esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non puo’ essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e’ necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalita’ alternative di accesso ai sensi del comma 7.
2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.
3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e’ stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale puo’ essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purche’ il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.
5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrita’ dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalita’ alternative di accesso. Sono adeguate modalita’ alternative di accesso quelle che:
a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato V o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilita’ di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilita’ del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online;
c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.
8. Oltre ai requisiti di cui all’allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;
b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti. Il livello e’ proporzionato ai rischi connessi;
c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:
1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilita’ di convalida esistenti. Le possibilita’ di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet;
2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.
9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorita’ competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorita’ o l’ente competente di rilascio puo’ stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformita’ ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilita’ di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.
10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici e’ obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o piu’ dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:
a) mezzi elettronici;
b) posta;
c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purche’ il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;
d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.
11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche’ le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente in uso.
12. Alle concessioni si applica il comma 5.

Art. 53
(Accesso agli atti e riservatezza)

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, e’ disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica puo’ essere esercitato mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso e’ differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e’ consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L’inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell’articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a), e’ consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
7. Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto. SEZIONE II Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Art. 54
(Accordi quadro)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all’oggetto dell’accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell’avviso di indizione di gara o nell’invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. L’amministrazione aggiudicatrice puo’ consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
4. L’accordo quadro concluso con piu’ operatori economici e’ eseguito secondo una delle seguenti modalita’:
secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonche’ le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuera’ la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro. L’individuazione dell’operatore economico parte dell’accordo quadro che effettuera’ la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione;
b) se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilita’ sia stata stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l’accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all’accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell’accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare l’amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto;
b) l’amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessita’ dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro e garantiscono parita’ di trattamento tra gli operatori economici parti dell’accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l’ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro. L’ente aggiudicatore non puo’ ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Art. 55
(Sistemi dinamici di acquisizione)

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi’ come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, e’ possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione e’ un procedimento interamente elettronico ed e’ aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Puo’ essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un’area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.
2. Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all’articolo 61.Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non deve essere limitato ai sensi degli articoli 91 e135, comma 3.Le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.
3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall’articolo 61, si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione e’ utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione e’ stato inviato;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Se del caso si applica l’articolo 62, comma 5.
4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e’ usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l’invio dell”invito a presentare offerte per il primo appalto specifico;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Si applica all’articolo 61, comma 5.
5.Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all’articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9.
6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantita’ stimata degli acquisti previsti, nonche’ tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d’acquisizione, comprese le modalita’ di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonche’ le modalita’ e le specifiche tecniche di collegamento;
c) indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara a norma dell’articolo 74.
7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori economici, per il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione, la possibilita’ di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine puo’ essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessita’ di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di valutazione, purche’ durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al piu’ presto all’operatore economico interessato se e’ stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.
8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 75 e all’articolo 153.Se il sistema dinamico di acquisizione e’ stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un’offerta. Esse aggiudicano l’appalto:
a) nei settori ordinari, all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione e’ utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse;
b) nei settori speciali, all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell’invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare un’offerta.
9. I criteri di cui al comma 8, lettere a) e b), possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.
10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85,entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e’ trasmessa tale richiesta. L’articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione.
11. Nei settori speciali, gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell’articolo136,applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 80e 83, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85,entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e’ trasmessa tale richiesta. L’articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione.
12 Le stazioni appaltanti indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validita’ utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di validita’ e’ modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
b) se e’ posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui agli articoli 98 e 129, comma 2.
13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., puo’ provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l’esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

Art. 56
(Aste elettroniche)

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l’asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, puo’ essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all’articolo 54, comma 4, lettere b) e c),e comma 6, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo55.
3. L’asta elettronica e’ aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell’offerta:
a) esclusivamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;
b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara, quando l’appalto e’ aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo o costo/efficacia.
4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un’asta elettronica nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, nonche’, per i settori speciali, nell’invito a presentare offerte quando per l’indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato XII.
5. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
6. Nei settori ordinari, un’offerta e’ considerata ammissibile se e’ stata presentata da un offerente che non e’ stato escluso ai sensi dell’articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui all’articolo 83 e la cui offerta e’ conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
7. Nei settori speciali, un’offerta e’ considerata ammissibile se e’ stata presentata da un offerente che non e’ stato escluso ai sensi dell’articolo 135 o dell’articolo 136,che soddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo articolo 136 e la cui offerta e’ conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l’asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.
9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
10. Un’offerta e’ ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed e’ quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e’ ritenuta adeguata se l’operatore economico interessato deve o puo’ essere escluso ai sensi dell’articolo80, o dell’articolo 135, o dell’articolo 136,o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83 o dall’ente aggiudicatore ai sensi degli articoli135 o 136.
11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalita’ di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica puo’ svolgersi in piu’ fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.
12. L’invito e’ corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 95, commi 7 e 8. L’invito precisa, altresi’, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
13. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purche’ previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, possono rendere nota l’identita’ degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.
14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o piu’ delle seguenti modalita’:
a) alla data e all’ora preventivamente indicate;
b) quando non ricevono piu’ nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato e’ stato raggiunto.
15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalita’ di cui alla lettera b) del medesimo comma, l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.
16.Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto in funzione dei risultati dell’asta elettronica.

Art. 57
(Cataloghi elettronici)

Nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.
2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformita’ alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonche’ gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente all’articolo 52.
3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici e’ accettata o richiesta, le stazioni appaltanti:
a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara e’ un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara e’ un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare;
b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 52,commi 8 e 9, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonche’ alle modalita’ e alle specifiche tecniche per il catalogo.
4.Quando un accordo quadro e’ concluso con piu’ operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:
a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;
b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia’ presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilita’ sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.
5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformita’ al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l’ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilita’ di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilita’ di contestare o confermare che l’offerta cosi’ costituita non contiene errori materiali.
6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformita’ con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo e’ completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l’intenzione della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

Art. 58

(Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)

Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’articolo 52e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parita’ di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un’unica offerta ovvero attraverso un’asta elettronica alle condizioni e secondo le modalita’ di cui all’articolo 56.
3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell’elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l’attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all’interno del sistema.
5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all’esito di detta attivita’, l’eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.
7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.
8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l’accessibilita’ delle persone con disabilita’, conformemente agli standard europei.
10. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione.

CAPO II

PROCEDURE DI SCELTADEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

Art.59
(Scelta delle procedure)

1. Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresi’ utilizzare il partenariato per l’innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63. Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualita’ predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E’ vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita’.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi:
a) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o piu’ delle seguenti condizioni:
1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l’appalto non puo’ essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessita’ o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;
b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’avviso con cui si indice la gara;
b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
d) che non hanno la qualificazione necessaria;
e) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
5. La gara e’ indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell’articolo 71. Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 70.Se la gara e’ indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 75.

Art. 60
(Procedura aperta)

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo’ presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, puo’ essere ridotto a quindici giorni purche’ siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreche’ queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
b) l’avviso di preinformazione e’ stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

Art. 61
(Procedura ristretta)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo’ presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se e’ utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita’ all’articolo 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l’indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte puo’ essere ridotto a dieci giorni purche’ siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purche’ dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
b) l’avviso di preinformazione e’ stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purche’ questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non puo’ essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati e’ impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Art. 62
(Procedura competitiva con negoziazione)

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico puo’ presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e indicano altresi’ quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se e’ utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito. I termini sono ridotti nei casi previsti dall’articolo 61, commi 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell’articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parita’ di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall’articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l’amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facolta’.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all’articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l’appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.

Art. 63

(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne’ alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purche’ sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un’offerta non e’ ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed e’, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e’ ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o puo’ essere escluso ai sensi dell’articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza e’ assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta’ intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e’, inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantita’ volta ad accertare la redditivita’ commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo’ comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attivita’ commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e’, altresi’, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo’ essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia’ affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l’entita’ di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita’ di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e’ indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e’ computato per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura e’ limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni piu’ vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Art. 64
(Dialogo competitivo)

1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L’appalto e’ aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell’offerta con il miglior rapporto qualita’/prezzo conformemente all’articolo 95, comma 6.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico puo’ chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e’ usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita’ all’articolo 91.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell’avviso di indizione o in un documento descrittivo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi piu’ idonei a soddisfare le proprie necessita’. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parita’ di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.
7. Conformemente all’articolo 53 le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche’ non e’ in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessitaa’.
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altresi’, le seguenti disposizioni:
a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;
b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualita’/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso il completamento dei termini del contratto.
12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano qualora da cio’ non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

Art. 65
(Partenariato per l’innovazione)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l’innovazione nelle ipotesi in cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non puo’, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia’ disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.
3. Nel partenariato per l’innovazione qualsiasi operatore economico puo’ formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.
4. L’amministrazione aggiudicatrice e l’ente aggiudicatore possono decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con uno o piu’ operatori economici che conducono attivita’ di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura in conformita’ all’articolo 91. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo conformemente all’articolo 95.
5. Il partenariato per l’innovazione e’ strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che puo’ comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore puo’ decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con piu’ operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilita’ e le condizioni per avvalersene.
6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parita’ di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel rispetto dell’articolo 53, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l’innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indica se si avvarra’ di tale opzione.
9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacita’ dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprieta’ intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con piu’ operatori, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, nel rispetto dell’articolo 53, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l’accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.
10. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attivita’ di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all’investimento richiesto per il loro sviluppo.

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI SEZIONE I BANDI E AVVISI

Art. 66
(Consultazioni preliminari di mercato)

1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorita’ indipendenti. Tale documentazione puo’ essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Art. 67
(Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

1. Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2,o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonche’ la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.
2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parita’ di trattamento, il candidato o l’offerente interessato e’ escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere allaloro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
3. Le misure adottate dall’amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall’articolo 99 del presente codice.

Art. 68
(Specifiche tecniche)

1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell’allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purche’ siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
2. Le specifiche tecniche possono, altresi’, indicare se e’ richiesto il trasferimento dei diritti di proprieta’ intellettuale.
3. Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un’amministrazione aggiudicatrice, e’ necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilita’ per le persone con disabilita’ o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilita’ obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell’Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilita’ per le persone con disabilita’ o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita’ seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l’espressione «o equivalente»;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformita’ con tali prestazioni o requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
6. Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, ne’ far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».
7. Quando si avvalgono della possibilita’ di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
8. Quando si avvalgono della facolta’, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l’offerente e’ tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice.

Art. 69
(Etichettature)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti per l’etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
b) i requisiti per l’etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature sono stabilite nell’ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per l’etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non puo’ esercitare un’influenza determinante.
2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.
3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilita’ di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’amministrazione aggiudicatrice o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l’amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l’operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice.
4. Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all’oggetto dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere l’etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all’occorrenza, a parti di queste, connesse all’oggetto dell’appalto e idonee a definirne le caratteristiche.

Art. 70
(Avvisi di preinformazione)

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L’avviso, recante le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, e’ pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 36, l’avviso di preinformazione e’ pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest’ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L’avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell’articolo 59, comma 5, purche’ l’avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sara’ aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
d) e’ stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse di cui all’articolo 75, comma 1.
3. L’avviso di cui al comma 2 puo’ essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell’articolo 73. Il periodo coperto dall’avviso di preinformazione puo’ durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 59, comma 5, puo’ coprire un periodo piu’ lungo di dodici mesi.

Art. 71
(Bandi di gara)

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l’attivita’ delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformita’ agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all’articolo72.Contengono altresi’ i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Art. 72
(Redazione e modalita’ di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell’allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all’allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o piu’ delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue e’ l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e’ pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all’articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all’articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 129 che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sara’ aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 142,comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validita’ indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall’articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione.
5. La conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea vale come prova della pubblicazione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalita’ di trasmissione precisate al comma 1.

Art. 73
(Pubblicazione a livello nazionale)

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell’articolo 72. Tuttavia la pubblicazione puo’ comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 72.
2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.
3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea dell’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresi’, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita’, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 11.
5. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicita’ in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.

Art. 74
(Disponibilita’ elettronica dei documenti di gara)

1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70e 72 o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
2. Se non e’ possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell’avviso o nell’invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilita’, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte e’ prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli60, comma 3, 61 comma 6 e62, comma 5.
3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perche’ le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l’articolo 52, comma 2, del presente codice, esse indicano nell’avviso o nell’invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle informazioni e in che modo e’ possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte e’ prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e62, comma 5.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3 e61, comma 6, il termine e’ di quattro giorni.

Art. 75
(Inviti ai candidati)

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalita’ le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che gia’ hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.
2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell’allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell’articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando cio’ non e’ possibile, in formato cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando cio’ non e’ possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.

Art. 76
(Informazione dei candidati e degli offerenti)

1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalita’ di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale e’ stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta scritta dell’offerente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:
a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
b) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
3. Fermo quanto previsto nell’articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista e’ dato avviso ai concorrenti, mediante PECo strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l’applicazione della legge o e’ contraria all’interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. Le stazioni appaltanti comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
a) l’aggiudicazione, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonche’ a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l’esclusione agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro,a tutti i candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
6. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

SEZIONE II

SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 77
(Commissione di aggiudicazione)

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e’ affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
2. La commissione e’ costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e puo’ lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista e’ comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante puo’, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessita’, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessita’ le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58.
4. I commissari non devono aver svolto ne’ possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonche’ l’articolo 42 del presente codice. Sono altresi’ esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita’ di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice e’ individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilita’ e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, e’ stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, e’ riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita’ previste dagli articoli da 115 a 121.

Art. 78
(Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)

1. E’ istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell’iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilita’ e moralita’, nonche’ di comprovata competenza e professionalita’ nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalita’ che l’Autorita’ definisce in un apposito atto, valutando la possibilita’ di articolare l’Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12.

Art. 79
(Fissazione di termini)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessita’ dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al piu’ tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e’ di quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
4. La durata della proroga di cui al comma 3 e’ proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.
5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate e’ insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

Art. 80
(Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche’ all’articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita’ europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalita’ di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita’ terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita’ criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresi’ motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L’esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa’ in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa’ in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa’ con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa’ o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero quando e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico e’ escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu’ soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche’ il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche’ agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita’ aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si e’ reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita’ o affidabilita’. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo67non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e’ stata rimossa;
i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorita’ giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita’ del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e’ ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non e’ escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo’ avvalersi della possibilita’ prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e’ pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e’ pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa’ sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorita’ che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo’ precisare, al fine di garantire omogeneita’ di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Art. 81
(Documentazione di gara)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e’ acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e’ obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali e’ prevista l’inclusione e le modalita’ di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalita’ relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonche’ alla definizione dei criteri e delle modalita’ relative all’accesso e al funzionamento nonche’ all’interoperabilita’ tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalita’ di subentro nelle convenzioni stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attivita’ di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 13.
3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l’omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l’interoperabilita’ delle banche dati, secondo le modalita’ individuate con il decreto di cui al comma 2,da parte del soggetto responsabile delle stesse all’interno dell’amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l’ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice dell’amministrazione o organismo pubblico.
4. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

Art. 82
(Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformita’ ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformita’. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformita’ accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformita’ equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformita’» si intende un organismo che effettua attivita’ di valutazione della conformita’, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purche’ il mancato accesso non sia imputabile all’operatore economico interessato e purche’ questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.
3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni e’ finalizzato a un’efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Art. 83
(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita’ professionale;
b) la capacita’ economica e finanziaria;
c) le capacita’ tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacita’ di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il piu’ ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida dell’ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalita’ di avvalimento, i requisiti e le capacita’ che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all’allegato XVII. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 14.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e’ richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalita’ vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita’ vigenti nello Stato membro nel quale e’ stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilita’, che il certificato prodotto e’ stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui e’ residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione, la stazione appaltante puo’ chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione.
4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attivita’ oggetto dell’appalto;
b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attivita’ e passivita’;
c)un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non puo’ comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati piu’ lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma e’ calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo e’ calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.
6. Per gli appalti di servizi e forniture ,per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualita’. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacita’ professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori e’ valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita’. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all’articolo 84nonche’ quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall’articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e’ fornita, a seconda della natura, della quantita’ o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo86, commi 4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacita’, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacita’ realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonche’ delle attivita’ effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarita’ essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche’ siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione e’ dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarita’ formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e’ escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita’ essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
10. E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalita’ e premialita’, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l’Autorita’ rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema e’ connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche’ sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacita’ strutturale e di affidabilita’ dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonche’ le modalita’ di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell’ambito dell’attivita’ di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalita’ rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 213, comma 7, nonche’ dei precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresi’ della regolarita’ contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.

Art.84

(Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 11 e dall’articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.
2. L’ANAC, con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2,individua, altresi’, livelli standard di qualita’ dei controlli che le societa’ organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L’attivita’ di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualita’ comporta l’esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi piu’ gravi, la sospensione o la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ da parte dell’ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l’ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell’attivita’ da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalita’ di svolgimento della stessa, provvedendo all’esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall’autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso. L’ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantita’ degli organismi esistenti ovvero di necessita’ di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attivita’ di attestazione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
b) il possesso dei requisiti di capacita’ economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualita’ conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 83, comma 10.
5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici e’ articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori.
6. L’ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalita’ predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell’attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita’ riscontrate all’ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell’efficacia dell’attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza medesima. Sull’istanza di verifica l’ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalita’ stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell’attribuzione della premialita’ di cui all’articolo38.
7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, la stazione appaltante puo’ richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacita’ economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da societa’ di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell’impresa concorrente all’epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante puo’ richiedere una cifra d’affari in lavori pari a 2 volte l’importo a base di gara, che l’impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.;
b) alla verifica della capacita’ professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entita’ e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.
8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalita’ di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonche’ di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione. Le linee guida disciplinano, altresi’, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell’attivita’ di qualificazione, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonche’ per le microimprese e le piccole e medie imprese.
9. Al fine di garantire l’effettivita’ e la trasparenza dei controlli sull’attivita’ di attestazione posta in essere dalle SOA, l’ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.
10. La violazione delle disposizioni delle linee guida e’ punita con le sanzione previste dall’articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta. L’importo della sanzione e’ determinato dall’ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalita’ e adeguatezza alla gravita’ della fattispecie. Nei casi piu’ gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell’attivita’ di impresa per un periodo da un mese a due anni, avvero della decadenza dell’autorizzazione. La decadenza dell’autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell’attivita’, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche’ dei requisiti di capacita’ strutturale indicati nelle linee guida.
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalita’ di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell’articolo 38, per migliorare l’effettivita’ delle verifiche e conseguentemente la qualita’ e la moralita’ delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Art. 85
(Documento di gara unico europeo)

1.Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformita’ al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea Il DGUE e’ fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal18 aprile 2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorita’ pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo91.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89, indica l’autorita’ pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico e’ in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
3. Se la stazione appaltante puo’ ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all’articolo 81, il DGUE riporta altresi’ le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purche’ confermino che le informazione ivi contenute sono ancore valide.
5.La stazione appaltante puo’, altresi’, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione appaltante richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonche’ all’impresa che la segue in graduatoria, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 53, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 86 e, se del caso, all’articolo 87. La stazione appaltante puo’ invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86e 87.6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non e’ richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all’articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda gia’ tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalita’ individuate con il decreto di cui all’articolo 81, comma 2.
8.Per il tramite della cabina di regia e’ messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

Art.86
(Mezzi di prova)

1.Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all’allegato XVII, come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all’allegato XVII e all’articolo 110. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.
2.Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilita’ all’operatore economico dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80:
a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita’ giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d’origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarita’ Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorita’ competenti di altri Stati.
3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).
4.Di norma, la prova della capacita’ economica e finanziaria dell’operatore economico puo’ essere fornita mediante uno o piu’ mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico, che per fondati motivi non e’ in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, puo’ provare la propria capacita’ economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
5. Le capacita’ tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o piu’ mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantita’ o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.
6.Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all’articolo 80, l’idoneita’ all’esercizio dell’attivita’ professionale, la capacita’ finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all’articolo 83, nonche’ eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

Art. 87
(Certificazione delle qualita’)

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualita’, compresa l’accessibilita’ per le persone con disabilita’, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualita’ basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita’, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilita’ di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualita’ proposte soddisfano le norme di garanzia della qualita’ richieste.
2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilita’ di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purche’ gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.
3. Le stazioni appaltanti , qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformita’ ai criteri di cui al comma 2 dell’articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformita’ accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita’ alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.
4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualita’ sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.

Art. 88
(Registro on line dei certificati (e-Certis)

1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all’articolo 213.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.

Art. 89
(Avvalimento)

1. L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, puo’ soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, nonche’ il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi delle capacita’ di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacita’ di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacita’ sono richieste. L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacita’ di altri soggetti allega, oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80, nonche’ il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporra’ dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui e’ carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresi’, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtu’ del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacita’ economiche e finanziarie dell’operatore economico o alle sue capacita’ tecniche e professionali, questi puo’ avvalersi, se necessario, della capacita’ di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest’ultimo riferito all’abito temporale di validita’ del sistema di qualificazione.
3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacita’ l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresi’ indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purche’ si tratti di requisiti tecnici.
4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
5. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
6. E’ ammesso l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie. L’ausiliario non puo’ avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. In relazione a ciascuna gara non e’ consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu’ di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il contratto e’ in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale e’ rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria puo’ assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonche’ l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’articolo 52 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all’Autorita’ tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi’ l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicita’.
10. L’avvalimento non e’ ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11.Non e’ ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita’ tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E’ considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’ opere superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e’ definito l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonche’ i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 15.

Art. 90

(Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni)

1. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all’allegato XIII possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d’iscrizione o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l’iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonche’ la relativa classificazione.
2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui all’articolo212 i propri dati entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente codice ovvero dall’istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresi’ all’aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
3. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre societa’ del raggruppamento, l’iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni contrattuali.
4. L’iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d’idoneita’ ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall’elenco o dal certificato.
5. I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione, per i quali opera la presunzione di idoneita’ di cui al comma 4, possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, puo’ essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico.
6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del presente articolo solo agli operatori economici stabiliti sul territorio nazionale.
7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dalla certificazione devono risultare all’articolo 86 e, ove applicabile, all’articolo 87. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l’iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell’amministrazione o ente che redige l’elenco o dell’organismo di certificazione competente.
8. L’iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresi’ altri mezzi di prova equivalenti.
9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente.
10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell’ANAC.

Art. 91

(Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare
a partecipare)

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolta’ o la complessita’ dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purche’ sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.
2. Quando si avvalgono di tale facolta’, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalita’ che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non puo’ essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l’innovazione il numero minimo di candidati non puo’ essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacita’ di cui all’articolo 83e’ inferiore al numero minimo, la stazione appaltante puo’ proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacita’ richieste. La stazione appaltante non puo’ includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacita’ richieste.

Art. 92
(Riduzione del numero di offerte e soluzioni)

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta’ di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all’articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all’articolo 63, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche’ vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.

Art.93
(Garanzie per la partecipazione alla procedura)

1. L’offerta e’ corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al2percento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante puo’ motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia e’ fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
2. La cauzione puo’ essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore puo’ essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita’ previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita’ o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa’ di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita’ richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4.Lagaranziadeveprevedereespressamentelarinunciaal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validita’ maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi’ prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura , per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed e’ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e’ ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita’ conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.Neicontrattirelativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS),ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,odel20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 20 percento ,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1oun’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita’ o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita’ in qualita’ di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
8. L’offerta e’ altresi’ corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105,qualora l’offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita’ del responsabile unico del procedimento.

TITOLO IV

AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI
Art. 94
(Principi generali in materia di selezione)

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l’offerta e’ conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonche’ nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell’articolo 95, comma 14;
b) l’offerta proviene da un offerente che non e’ escluso ai sensi dell’articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all’articolo 91.
2. La stazione appaltante puo’ decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.numar+

Art.95
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto)

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilita’ di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita’ di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche’ ai servizi ad alta intensita’ di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 2;
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;
4. Puo’ essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualita’ e’ garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitivita’, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, e’ valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:
a) la qualita’, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita’ per le persone con disabilita’, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso piu’ efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attivita’ dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni
e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualita’ del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
7. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, puo’ assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta piu’ vantaggiosa.
10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facolta’ e’ indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.
13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita’, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalita’ dell’offerente, nonche’ per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresi’ il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente.
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualita’ prezzo, si applicano altresi’ le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione e’ utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti ; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all’oggetto dell’appalto;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche’ le modalita’ specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che e’ diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche’ un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche’ un appalto pubblico di servizi.
15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne’ per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Art. 96
(Costi del ciclo di vita)

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a)costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
1) costi relativi all’acquisizione;
2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
b)costi imputati a esternalita’ ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purche’ il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonche’ altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impieghera’ al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalita’ ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a)essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non e’ stato previsto per un’applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire ne’ svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
b)essere accessibile a tutte le parti interessate;
c)i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione e’ tenuta a rispettare o ratificati dall’Italia.
3. L’allegato XVIII al presente decreto contiene l’elenco degli atti legislativi dell’Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.

Art.97
(Offerte anormalmente basse)

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruita’, serieta’, sostenibilita’ e realizzabilita’ dell’offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e’ pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e’ dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;
3. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalita’ dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;
5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalita’ di cui al primo periodo, che l’offerta e’ anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 9 i rispetto all’entita’ e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale e’ inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 14.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresi’, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo’ valutare la congruita’ di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa,
7. La stazione appaltante qualora accerti che un’offerta e’ anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato puo’ escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non e’ in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l’aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un’offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante puo’ prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facolta’ di esclusione automatica non e’ esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e’ inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all’articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5».

Art. 98
(Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalita’ di pubblicazione di cui all’articolo 72, conforme all’allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro.
2. Se la gara e’ stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudichera’ ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso di preinformazione, l’avviso di aggiudicazione contiene un’indicazione specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell’articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, conformemente a quanto previsto dall’articolo 72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 53, talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

Art. 99

(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l’indirizzo della stazione appaltante, l’oggetto e il valore dell’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia:
1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
d) il nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonche’, se e’ nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all’articolo 59 che giustificano l’utilizzazione di tali procedure;
f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all’articolo 63 che giustificano l’utilizzazione di tali procedure;
g) eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.
2. La relazione di cui al comma 1 non e’ richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, o se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonche’ le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuera’ tale prestazione.
3. Qualora l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 98 o dell’articolo 142,comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.
4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione e’ conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea o, quando ne facciano richiesta, alle autorita’, agli organismi o alle strutture competenti.

TITOLO V

ESECUZIONE

Art.100
(Requisiti per l’esecuzione dell’appalto)

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purche’ siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita’, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. 2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Art. 101
(Soggetti delle stazioni appaltanti)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, e’ diretta dal responsabile unico del procedimento, che controllai livelli di qualita’ delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, nonche’ del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformita’ e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che puo’ essere coadiuvato, in relazione alla complessita’ dell’intervento, da uno o piu’ direttori operativi e da ispettori di cantiere.
3. Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, e’ preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinche’ i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita’ al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilita’ del coordinamento e della supervisione dell’attivita’ di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita’ dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita’ ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonche’:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita’ da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validita’ del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’articolo 105;
d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita’ direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a)verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b)programmare e coordinare le attivita’ dell’ispettore dei lavori;
c)curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita’ rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d)assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e)individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita’ dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f)assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
g)esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h)direzione di lavorazioni specialistiche.
5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita’ delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore e’ ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita’ in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonche’ durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivita’ direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a)la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita’ del fornitore;
b)la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita’ o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c)il controllo sulla attivita’ dei subappaltatori;
d)il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e)l’assistenza alle prove di laboratorio;
f)l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g)la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h)l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
6. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 102
(Collaudo)

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformita’ per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all’articolo 35il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita’, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell’esecuzione, se nominato.
3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8,di particolare complessita’ dell’opera da collaudare, per i quali il termine puo’ essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche’ l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita’ il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento e’ rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformita’ e i vizi dell’opera, ancorche’ riconoscibili, purche’ denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attivita’ di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso e’ contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, e’ individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformita’:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita’ di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove e’ stata svolta l’attivita’ di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e’ stata svolta l’attivita’ di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attivita’ di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC, sono disciplinate e definite le modalita’ tecniche di svolgimento del collaudo, nonche’ i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita’ possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 16.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell’intervento;
b) l’aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Art. 103
(Garanzie definitive)

1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita’ di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale e tale obbligazione e’ indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia e’ indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e’ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche’ a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu’ all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita’ del maggior dannoverso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo’ richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore puo’ essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 e’ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessita’ di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia e’ prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo e’ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita’ nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitivita’ dei medesimi.
7. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e’ stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita’ civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale e’ pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e’ sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo e’ obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilita’ e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita’ avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori e’ altresi’ obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita’ solidale tra le imprese”.
11. E’ facolta’ dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita’ nonche’ per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e’ subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art.104
(Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore)

1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all’articolo 103, una garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata “garanzia di buon adempimento” e una garanzia di conclusione dell’opera nei casi di risoluzione del contrato previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata “garanzia per la risoluzione”.
2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest’ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.
3. La garanzia di buon adempimento e’ costituita con le modalita’ di cui all’articolo 103 commi 1 e 2, ed e’ pari al cinque per cento fisso dell’importo contrattuale come risultante dall’aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all’articolo 103 comma 1e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia fideiussoria” per la risoluzione” di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed e’ di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, fermo restando che, qualora l’importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.
5. La garanzia “per la risoluzione” copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l’eventuale maggior costo tra l’importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione originaria dei lavori e l’importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti gia’ effettuati o da effettuare in base agli stati d’avanzamento dei lavori
6. La garanzia “per la risoluzione” e’ efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorche’ cessa automaticamente. La garanzia “per la risoluzione” cessa si estingue automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.
7. La garanzia per la risoluzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,secondo comma del codice civile.
8. Nel caso di escussione il pagamento e’ effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l’indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l’escussione.
9 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalita’ di cui all’articolo 103, comma 9.
10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu’ garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarieta’ nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

Art.105
(Subappalto)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo’ essere ceduto a pena di nullita’. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e’ il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita’ del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non puo’ superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi’, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi’ fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonche’ siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita’, non si configurano come attivita’ affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attivita’ specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche’ nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purche’ :
a) tale facolta’ sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali e’ ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonche’ le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
5. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non puo’ superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non puo’ essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell’avviso la stazione appaltante puo’ prevedere ulteriori casi in cui e’ obbligatoria l’indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all’articolo 35.
7. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresi’ la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale e’ responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario e’ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13,lettere a) e c), l’appaltatore e’ liberato dalla responsabilita’ solidale di cui al primo periodo.
9. L’affidatario e’ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi’, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonche’ copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva in corso di validita’ relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonche’ in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita’ contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista e’ una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
14. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario e’ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita’ contributiva e’ comprensivo della verifica della congruita’ della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita’, per i lavori edili e’ verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu’ rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e’ verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 sono messi a disposizione delle autorita’ competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario e’ tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e’ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
18. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa’ o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo’ essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta’.
19. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo’ formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa’ anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonche’ alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi’ agli affidamenti con procedura negoziata.
21. E’ fatta salva la facolta’ per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell’ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 4, lettera d), all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Art. 106
(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonche’ le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita’ devono essere autorizzate dal RUP con le modalita’ previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonche’ le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta’. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita’ o interoperabilita’ tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita’ di modifica e’ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze puo’ rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita’ od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita’ alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche’ cio’ non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
2. Ferma restando la responsabilita’ dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita’ di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica e’ al di sotto di entrambi i seguenti valori :
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo’ alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di piu’ modifiche successive, il valore e’ accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e’ il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia e’ considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica e’ considerata sostanziale se una o piu’ delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera E, ed e’ pubblicato conformemente all’articolo72 per i settori ordinari e all’articolo 130 per i settori speciali.
6. Una nuova procedura d’appalto in conformita’ al presente codice e’ richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto puo’ essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu’ modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorita’ irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L’Autorita’ pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita’ di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo’ essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e’ prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga e’ limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente e’ tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu’ favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, puo’ imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non puo’ far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilita’ alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita’, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui e’ stata notificata la cessione puo’ opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimita’ della variante in corso d’opera approvata, essa esercita i poteri di cui all’articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 12.

Art.107
(Sospensione)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo’ disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonche’ dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinche’ alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale e’ inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione puo’, altresi’, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita’ o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore puo’ chiedere la risoluzione del contratto senza indennita’; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e’ dovuto all’esecutore negli altri casi.
3. La sospensione e’ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore e’ tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e’ sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita’. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da’ avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo’ richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilita’ della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, e’ comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne’ ad alcuna indennita’ qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l’esecutore puo’ chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

Art.108
(Risoluzione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu’ delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l’aggiudicatario si e’ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o piu’ misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo’ essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresi’, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non puo’ essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia’ eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l’organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita’ di cui al presente codice. Con il verbale e’ accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita’ e quanto previsto nel progetto approvato nonche’ nelle eventuali perizie di variante; e’ altresi’ accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonche’ nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’appaltatore e’ determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta’ prevista dall’articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia’ allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo’ depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita’ di cui all’articolo 93, pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art.109
(Recesso)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo’ recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonche’ del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite
2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite e’ calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L’esercizio del diritto di recesso e’ preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarita’ dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui valore e’ riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli gia’ accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione del contratto , se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante puo’ trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e’ effettuato d’ufficio e a sue spese.

Art. 110

(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia’ proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuita’ aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti gia’ stipulati dall’impresa fallita o ammessa al concordato con continuita’ aziendale.
4. L’impresa ammessa al concordato con continuita’ aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L’impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo’ eseguire i contratti gia’ stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC.
5. L’ANAC, sentito il giudice delegato, puo’ subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita’ che il curatore o l’impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita’ finanziaria, tecnica, economica, nonche’ di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu’ in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l’impresa non e’ in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l’impresa non e’ in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.

Art.111
(Controllo tecnico, contabile e amministrativo)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le modalita’ e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attivita’ di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilita’.
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture e’, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformita’ ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee guida che individuano compiutamente le modalita’ di effettuazione dell’attivita’ di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l’articolo 216, comma 17.

Art. 112
(Appalti e concessioni riservati)

1.Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione adoperatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita’ o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilita’ o da lavoratori svantaggiati.
2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilita’ quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta’ lavorativa in situazioni di difficolta’ familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.
3. Il bando di gara o l’avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

Art. 113
(Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita’, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attivita’ di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita’, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2e’ ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita’ e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonche’ tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita’ per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo e’ disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita’ svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e’ destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita’ di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo’ essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita’ e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo’ essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2.

TITOLO VI

REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO

CAPO I

APPALTI NEI SETTORI SPECIALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO

Art.114
(Norme applicabili e ambito soggettivo)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. L’articolo 49 si applica con riferimento agliallegati3, 4 e 5 e alle note generali dell’Appendice 1 dell’Unione europea della AAP e agli altri accordi internazionali a cui l’Unione europea e’ vincolata.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, altresi’, agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita’ previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresi’ ai tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attivita’ una o piu’ attivita’ tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtu’ di diritti speciali o esclusivi.
3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o piu’ enti l’esercizio delle attivita’ previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacita’ di altri enti di esercitare tale attivita’.
4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virtu’ di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedura di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all’allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un’adeguata trasparenza.
5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui all’articolo 6 in materia di joint venture:
a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli ulteriori elementi che la Commissione europea ritenga necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la jointventure, cui gli appalti sono aggiudicati, rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga.
6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 159;
7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine «alimentazione» comprende la generazione, produzione nonche’ la vendita all’ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 121.
8. All’esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106 e 108.

Art. 115
(Gas ed energia termica )

1.Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, il presente capo si applica alle seguenti attivita’:
a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
b)l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2.L’alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e’ un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’ di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a)la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore e’ l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attivita’ non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli da 116 a 118;
b)l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 per cento del fatturato dell’ente aggiudicatore, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.

Art. 116
(Elettricita’)

1.Per quanto riguarda l’elettricita’, il presente capo si applica alle seguenti attivita’:
a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita’;
b)l’alimentazione di tali reti con l’elettricita’.
2.L’alimentazione con elettricita’ di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e’ un un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’ di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a)la produzione di elettricita’ da parte di tale ente aggiudicatore avviene perche’ il suo consumo e’ necessario all’esercizio di un’attivita’ non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli articoli 115, 117 e 118;
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.

Art. 117
(Acqua)

1.Ferme restando le esclusioni specifiche relative alle concessioni previste all’articolo 12, per quanto riguarda l’acqua, il presente capo si applica alle seguenti attivita’:
a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b)l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2.Il presente capo si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un’attivita’ di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attivita’:
a)progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti piu’ del 20 per cento del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
b)smaltimento o trattamento delle acque reflue.
3.L’alimentazione con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e’ un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’ di cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a)la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perche’ il suo consumo e’ necessario all’esercizio di un’attivita’ non prevista dagli articoli da 115 a 118;
b)l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.

Art. 118
(Servizi di trasporto)

1. Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera i), le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita’ relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorita’ pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacita’ di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Art. 119
(Porti e aeroporti)

1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita’ relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Art. 120
(Servizi postali)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita’ relative alla prestazione di:
a) servizi postali;
b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all’articolo 8 non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal comma 2, lettera b), del presente articolo.
2. Ai fini del presente codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sia quelli che ne sono esclusi;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
1) servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti l’invio e servizi successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta;
2) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

Art. 121

(Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita’ relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di gas o di petrolio;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
2. Rimangono escluse le attivita’ relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonche’ di produzione di petrolio, in quanto attivita’ direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili

SEZIONE II

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 122
(Norme applicabili)

1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, gli enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente Sezione, i seguenti articoli della Parte II, Titolo III, Capi II e III: 60, salvo che la disposizione sull’avviso di preinformazione si intende riferita all’avviso periodico indicativo; 61, commi 1 e 2, con la precisazione che il termine di 30 giorni ivi previsto puo’ essere ridotto fino a quindici giorni, nonche’ commi 3 e 5; 64 con la precisazione che il termine di trenta giorni per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, puo’ essere ridotto fino a quindici giorni, qualora sia stato pubblicato un avviso periodico indicativo e sia stato trasmesso un invito a confermare interesse; 65; 66; 67; 68; 69, 73 e 74. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui agli articoli da 123 a 132.

Art. 123
(Scelta delle procedure)

1. Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in conformita’ alle disposizioni di cui alla presente sezione. Gli enti aggiudicatori possono altresi’ ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione in conformita’ alle disposizioni di cui alla presente sezione.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 122, le procedure di affidamento di cui al presente Titolo, sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalita’ e nel rispetto dei termini stabiliti dal presente codice.
3. La gara puo’ essere indetta con una delle seguenti modalita’:
a) un avviso periodico indicativo a norma dell’articolo 127 se il contratto e’ aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 134 se il contratto e’ aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione;
c) mediante un bando di gara a norma dell’articolo 129.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, conformemente all’articolo 131.
5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all’articolo 63, esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all’articolo 125.

Art.124
( Procedura negoziata con previa indizione di gara)

1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico puo’ presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e’ fissato, in linea di massima, in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e’ usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non e’ in alcun caso inferiore a quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati dall’ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall’articolo 91.
4. Il termine per la ricezione delle offerte puo’ essere fissato d’accordo tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purche’ questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non puo’ essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Art. 125
(Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne’ alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate. Un’offerta non e’ ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed e’ quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e’ ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o puo’ essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136;
b) quando un appalto e’ destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche’ l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
i.
ii. 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte odi una rappresentazione artistica unica;
iii.
iv. 2) la concorrenza e’ assente per motivi tecnici. L’eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
v.
vi. 3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta’ intellettuale. L’eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.
d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili dall’ente aggiudicatore, ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate;
f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all’imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 123. Il progetto di base indica l’entita’ di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita’ di ricorrere a tale procedura e’ indicata gia’ al momento dell’indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l’articolo 35 tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;
g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
h) per gli acquisti d’opportunita’, quando e’ possibile, in presenza di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo e’ sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato:
1) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attivita’ commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;
2) quando l’appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice ed e’ destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.

Art. 126
(Comunicazione delle specifiche tecniche)

1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.
2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 3 , o qualora gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono ai sensi dell’articolo 53, comma 7.
3.Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti.
4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente agli articoli 68, comma 8, 69 e 82, commi 1 e 2.

Art. 127
(Pubblicita’ e avviso periodico indicativo)

1. Alla pubblicita’ degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di cui alla presente sezione.
2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione A sono pubblicati dall’ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. A tal fine gli enti aggiudicatori inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato nell’allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione C.
3. Quando una gara e’ indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l’avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sara’ aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione A, le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione B;
d) e’ stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse.
4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall’avviso puo’ durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’allegato IX, l’avviso di cui all’articolo 142, comma 1, lettera b)puo’ coprire un periodo di due anni.

Art.128
(Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici . Tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all’allegato XIV, parte II, lettera H, indicando le finalita’ del sistema di qualificazione e le modalita’ per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
2.Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
3. Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso sull’esistenza del sistema il periodo di validita’ del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;
b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 129.

Art.129
(Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell’allegato XIV, parte II e sono pubblicati conformemente all’articolo 130.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, lettera G ed e’ pubblicato conformemente all’articolo 130. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantita’ dei servizi possono limitarsi:
a) all’indicazione «servizi R&S» se il contratto e’ stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all’articolo 125;
b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell’avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XIV, parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.

Art. 130
(Redazione e modalita’ di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 127 a 129 contenenti le informazioni indicate nell’allegato XIV, parte II, lettere A, B, D, G e H e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche sono redatti conformemente a quelli redatti dalla Commissione e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all’allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalita’ di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunita’ scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale e’ l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e’ pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all’articolo 127, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nonche’ degli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all’articolo 125, continuino a essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 129, che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sara’ aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’allegato IX, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 127, continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validita’ indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 129, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione: per il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione;
c) nel caso di avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validita’.
5. La conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea vale come prova della pubblicazione.
6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione precisate nell’allegato V.
7. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l’articolo 73.

Art.131
(Inviti ai candidati)

1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalita’ gli enti aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che gia’ hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l’innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell’allegato XV, parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all’articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando cio’ non sia possibile, in formato cartaceo .
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando cio’ non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

Art.132

(Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti)

1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76 e ai seguenti commi
2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione sulla qualificazione richiede piu’ di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda, l’ente aggiudicatore comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverra’ la decisione.
3. I richiedenti la cui qualificazione e’ respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 134 e 136.
4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 134 e 136. L’intenzione di porre fine alla qualificazione e’ preventivamente notificata per iscritto all’operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l’azione proposta.

SEZIONE III

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE

Art. 133

(Principi generali per la selezione dei partecipanti)

1.Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle pocedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 74, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83; 84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.
2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:
a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell’articolo 135 o dell’articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;
b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136 ;
c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l’innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell’articolo 135il numero dei candidati selezionati in conformita’ delle lettere a) e b).
3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici conformemente all’articolo 134;
b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l’innovazione.
4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori:
a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) non esigono prove o giustificativi gia’ presenti nella documentazione valida gia’ disponibile.
5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all’articolo 81, ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalita’ di cui all’articolo 85, comma5.
6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformita’ delle offerte presentate dagli offerenti cosi’ selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l’appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97.
7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all’offerente che presenta l’offerta migliore, se hanno accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all’articolo 30.
8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneita’ degli offerenti. Se si avvalgono di tale possibilita’, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.

Art.134
(Sistemi di qualificazione)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti provvedono affinche’ gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
2. Il sistema di cui al comma 1 puo’ comprendere vari stadi di qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonche’ norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinando le modalita’ di iscrizione al sistema, l’eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema. Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli68, 69 e 82. Tali criteri e norme possono all’occorrenza essere aggiornati.
3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi disponibili, a richiesta, e comunicati agli operatori economici interessati. Un ente aggiudicatore puo’ utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli operatori economici, che puo’ essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione e’ valida.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all’articolo 136.
6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l’articolo 128, quanto all’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione;
b) l’articolo 132, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione.
7. L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non puo’ chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi gia’ nella disponibilita’ dell’ente aggiudicatore. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita’ diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
8. Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati gia’ qualificati con tale sistema.
9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all’aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione gia’ ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.

Art. 135
(Criteri di selezione qualitativa e avvalimento)

1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.
2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessita’ di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessita’ e consentano all’ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.
3 Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacita’ economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l’articolo 89.

Art. 136

(Applicabilita’ dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione)

1. Le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l’ente aggiudicatore e’ un’amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all’articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo.
2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono comprendere i criteri di selezione di cui all’articolo 83 alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto articolo.
3. Per le finalita’ dei commi 1 e 2, si applicano gli articoli 85, 86 e 88.

Art. 137
(Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l’Unione Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione ai mercati di tali paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture puo’ essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo, se due o piu’ offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 95 , viene preferita l’offerta che non puo’ essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte e’ considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un’offerta non e’ preferita ad un’altra in virtu’ del presente comma, se l’ente aggiudicatore, accettandola, e’ tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale gia’ esistente, con conseguente incompatibilita’ o difficolta’ tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell’Unione europea ai sensi del comma 1, e’ stato esteso il beneficio del presente codice.

Art. 138

(Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)

1. La Cabina di regia di cui all’articolo 212 informa, su segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Commissione europea di ogni difficolta’ d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato X.
2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell’OMC.

Art. 139

(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal presente codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione degli appalti;
b) l’utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell’articolo 125;
c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice in virtu’ delle deroghe ivi previste;
d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.
2. Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 129 o dell’articolo 140, comma 3, contiene le informazioni richieste al presente comma, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.
3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione e’ conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all’articolo 212, per l’eventuale successiva comunicazione alla Commissione o alle autorita’, agli organismi o alle strutture competenti .

SEZIONE IV

SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE

Art. 140
(Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali)

1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo. Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalita’:
a) mediante un avviso di gara;
b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L’avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.
2. Il comma 1 non si applica allorche’ una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all’articolo 63, per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre
4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 130.

Art. 141

(Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali)

1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli152, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, e 2, 155 e 156.
2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.
3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XIX e l’avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.
4. L’avviso sui risultati di un concorso di progettazione e’ trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l’articolo 153, comma 2, secondo periodo.
5. L’articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

CAPO II

APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI

Art. 142
(Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)

1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui al presente Capo rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalita’:
a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 72;
b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I. L’avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.
2. Il comma 1 non si applica, allorche’ sia utilizzata per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 63.
3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all’articolo 119 rendono noto il risultato della procedura d’appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Per gli appalti pari o superiori alle soglie di cui all’articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.
5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 72.

Art. 143
(Appalti riservati per determinati servizi)

1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato XIV, identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) a) l’organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
b) i profitti dell’organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, cio’ dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione o proprieta’ dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
3.La durata massima del contratto non supera i tre anni.
4. Il bando e’ predisposto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 144
(Servizi di ristorazione)

1. I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 3. La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualita’ dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonche’ di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell’agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all’articolo 34 del presente codice e della qualita’ della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonche’ di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n.141.
2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all’adozione di dette linee di indirizzo, si applica l’articolo 216, comma 18.
3. L’attivita’ di emissione di buoni pasto, consistente nell’attivita’ finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, e’ svolta esclusivamente da societa’ di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attivita’ finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societa’ di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una societa’ di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
4. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea possono esercitare l’attivita’ di cui al comma 3 se a cio’ autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le societa’ di cui al comma 3 possono svolgere l’attivita’ di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attivita’ dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali puo’ essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa’ di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
6. L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione e’ sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell’aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell’aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa’ di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell’esercizio della rispettiva attivita’ contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita’ del buono pasto per l’intero valore facciale.

CAPO III

APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Art.145

(Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali )

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresi’, all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.

Art. 146
(Qualificazione)

1. In conformita’ a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo e’ richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non e’ condizionato da criteri di validita’ temporale.
3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificita’ del settore ai sensi dell’articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 del presente codice.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita’ di verifica ai fini dell’attestazione. Il direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di cui all’articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 19.

Art.147
(Livelli e contenuti della progettazione)

1. Con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sono altresi’ stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonche’ i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonche’ i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e’ richiesta, in sede di progetto di fattibilita’, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all’oggetto dell’intervento. Con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente.
3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilita’ comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilita’, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalita’ tecnico-esecutive degli interventi ed e’ elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall’unicita’ dell’intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.
4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonche’ quelli relativi al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo.
5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d’opera, puo’ prevedere l’integrazione della progettazione in corso d’opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.
6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita’ del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonche’ l’organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all’articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

Art.148
(Affidamento dei contratti)

1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonche’ quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l’affidamento congiunto. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.
2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell’indicazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, indipendentemente dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all’importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attivita’ riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonche’ di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101del codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, puo’ applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell’oggetto del contratto, indipendentemente dall’importo dei lavori.
4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l’articolo 28.
6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo.
7. L’esecuzione dei lavori di cui al presente capo e’ consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita’ o alla tutela del bene, fino all’importo di trecentomila euro, secondo le modalita’ di cui all’articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza e’ altresi’ consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4.

Art.149
(Varianti)

1. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita’ finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu’ dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese necessarie, posta la natura e la specificita’ dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l’impostazione progettuale qualora cio’ sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento, nonche’ le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 150
(Collaudo)

1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo e’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
2. Con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche.

Art.151
(Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

1. La disciplina di cui all’articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonche’ ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
2. L’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresi’ la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo puo’ attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.

CAPO IV

CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE

Art. 152
(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma 1,lettera a), la soglia di cui all’articolo 35 e’ pari al valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all’articolo 35 e’ pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Il presente capo non si applica:
a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 161; b) ai concorsi indetti per esercitare un’attivita’ in merito alla quale l’applicabilita’ dell’articolo 9 sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al Capo III.
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due gradi di cui all’articolo 156, commi 4 e 5. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprieta’ del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilita’ e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l’affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso puo’ costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 24, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.

Art. 153
(Bandi e avvisi)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo63, comma 4,lo indicano nell’avviso o nel bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 98 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.

Art.154

(Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti)

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo.
2. L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non puo’ essere limitata:
a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;
b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 24, comma 5. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell’area tecnica e per i giovani professionisti.
4.In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita’, la stazione appaltante puo’ procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilita’, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo’ essere affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilita’ e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
5.Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all’esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilita’ e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilita’ per la parte strutturale ed impiantistica.
Il bando puo’ altresi’ prevedere l’affidamento diretto dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.

Art. 155
(Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)

1. La commissione giudicatrice e’ composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilita’ e astensione di cui all’articolo 77, comma 6, nonche’ l’articolo 78.
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione e’ richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.
3. La commissione giudicatrice e’ autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.
4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L’anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:
a) verifica la conformita’ dei progetti alle prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche a maggioranza;
e) redige i verbali delle singole riunioni;
f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E’ redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Art. 156
(Concorso di idee)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu’ idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessita’ del tema e non puo’ essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta’ dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo’ affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta’ sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacita’ tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita’, la stazione appaltante puo’ procedere all’esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo del progetto di fattibilita’, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilita’ per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione e’ corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell’articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso e’ pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo’ essere affidato l’incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilita’ e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

Art. 157
(Altri incarichi di progettazione e connessi)

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 23 (livelli di progettazione) nonche’ di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, sono affidati secondo le modalita’ di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attivita’ di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all’articolo 35, l’affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista e’ consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b); l’invito e’ rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61;
3. E’ vietato l’affidamento di attivita’ di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita’ di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.

CAPO V

SERVIZI RICERCA E SVILUPPO

Art. 158
(Servizi di ricerca e sviluppo)

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purche’ siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore, affinche’ li usi nell’esercizio della sua attivita’, e
b) la prestazione del servizio e’ interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudicatore.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4 del presente decreto, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore perche’ li usi nell’esercizio della sua attivita’ e per i quali la prestazione del servizio non e’ interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudicatore, cosi’ come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l’esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia’ disponibili sul mercato

CAPO VI

APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI SEZIONE PRIMA DIFESA E SICUREZZA

Art.159
(Difesa e sicurezza)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto.
2. All’aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu’ dell’articolo 6 del citato decreto legislativo.
3. In deroga all’articolo 31, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l’amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, puo’ nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell’ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento puo’ essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attivita’ del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altresi’, gli interventi da eseguire in Italia e all’Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonche’ i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all’articolo 36.Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 20.
5. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

Art. 160
(Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente codice nonche’ appalti disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti e’ determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
a) se una parte dell’appalto o della concessione e’ disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ne’ il decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, purche’ le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
b) se una parte di un appalto o una concessione e’ disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, l’appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purche’ le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non puo’ essere adottata allo scopo di escludere l’applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l’appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE; altrimenti puo’ essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208.

Art. 161

(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)

1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un’intesa internazionale conclusi in conformita’ dei trattati dell’Unione europea, tra lo Stato e uno o piu’ Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale nel caso di appalti ;
d) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita’ o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformita’ di tali norme.
Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti, sono comunicati alla Commissione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d’appalto applicabili.

Art. 162
(Contratti secretati)

1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita’ di esecuzione e’ attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformita’ a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.
4. L’affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu’ di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimita’ e sulla regolarita’ dei contratti di cui al presente articolo, nonche’ sulla regolarita’, correttezza ed efficacia della gestione. Dell’attivita’ di cui al presente comma e’ dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Art. 163
(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, puo’ disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita’.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza puo’ essere affidata in forma diretta ad uno o piu’ operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e’ definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante puo’ ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita’; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili , i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalita’ previste dall’articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, la relativa realizzazione e’ sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c),della legge 24 febbraio 1992, n. 225,ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e’ ritenuta persistente finche’ non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita’ derivanti dall’evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.
7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia’ sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita’ conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorita’.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto puo’ essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L’affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non e’ comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6,per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita’. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita’ del prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruita’ si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, delle modalita’ della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimita’ sugli atti previsti dalle vigenti normative.

PARTE III

CONTRATTI DI CONCESSIONE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 164
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche’ dagli enti aggiudicatori qualora i lavorio i servizi siano destinati ad una delle attivita’ di cui all’allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalita’ e le condizioni, l’esercizio di un’attivita’ economica che puo’ svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
2.Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalita’ e alle procedure di affidamento, alle modalita’ di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalita’ di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalita’ di esecuzione.
3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte.
4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.
5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della presente Parte.

Art. 165
(Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)

1. Nei contratti di concessione come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall’articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilita’ che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
2. L’equilibrio economico finanziario definito all’articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice puo’ stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, puo’ essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilita’ dell’amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera affidata in concessione. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non puo’ essere superiore al trenta per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera. Il contratto di concessione e’ risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di agevolare l’ottenimento del finanziamento dell’opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita’, intendendosi per tali la reperibilita’ sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita’ di tali fonti e la congrua redditivita’ del capitale investito per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo’ essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticita’ del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita’, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo’ essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo’ essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche’ l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.
4. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
5. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancato collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolta’ del concessionario di reperire la liquidita’ necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche’ sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avra’ diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puo’ altresi’ prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.
6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario puo’ comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione e’ subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS). Negli altri casi, e’ facolta’ dell’amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

Art. 166
(Principio di libera amministrazione delle autorita’ pubbliche)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualita’, sicurezza ed accessibilita’, la parita’ di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.

Art. 167
(Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all’articolo 35, e’ costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonche’ per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2. Il valore stimato e’ calcolato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione e’ superiore di piu’ del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante e’ costituita dal valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.
4. Il valore stimato della concessione e’ calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purche’ siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti;
5.Nel calcolo del valore stimato della concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto degli atti di regolazione delle Autorita’ indipendenti.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non puo’ essere fatta con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione del presente codice. Una concessione non puo’ essere frazionata al fine di escluderla dall’osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, valutate al momento della predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.
7. Quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, e’ computato il valore complessivo stimato della totalita’ di tali lotti.
8. Quando il valore complessivo dei lotti e’ pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 il presente codice si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 168
(Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni e’ limitata ed e’ determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa e’ commisurata al valore della concessione, nonche’ alla complessita’ organizzativa dell’oggetto della stessa..
2. La durata massima della concessione non puo’ essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

Art. 169
(Contratti misti di concessioni)

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IX l’oggetto principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra quelli dei rispettivi servizi.
2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 4, 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 8.
3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attivita’ interessate, sono disciplinate dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160.
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attivita’, una delle quali e’ disciplinata dall’allegato XVIII, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un’unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni e’ adottata in base alle caratteristiche della attivita’ distinta. Qualora oggetto del contratto sia anche un’attivita’ disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali si applica l’articolo 28.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti e’ adottata in base alle caratteristiche della parte distinta.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 160 o dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. La scelta tra l’aggiudicazione di un’unica concessione o di piu’ concessioni distinte non puo’ essere effettuata al fine di eludere l’applicazione del presente codice.
8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e’ determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.
9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonche’ appalti nei settori ordinari o speciali il contratto misto e’ aggiudicato in conformita’ con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali.
10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di un contratto di forniture, l’oggetto principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
11. Ad una concessione destinata all’esercizio di piu’ attivita’ si applicano le norme relative alla principale attivita’ cui e’ destinata.
12. Nel caso di concessioni per cui e’ oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita’ siano principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):
a) la concessione e’ aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attivita’ cui e’ destinata la concessione e’ soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l’altra attivita’ e’ soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;
b) la concessione e’ aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita’ e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari;
c) la concessione e’ aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle attivita’ cui e’ destinata la concessione e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni e l’altra non e’ soggetta ne’ alla disciplina delle concessioni ne’ a quella relativa all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali.

CAPO II

GARANZIE PROCEDURALI

Art. 170
(Requisiti tecnici e funzionali)

1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati all’oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere, sulla base delle richieste formulate dalle stazioni appaltante, livelli di qualita’, livelli di prestazione ambientale ed effetti sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l’accessibilita’ per le persone con disabilita’) e la valutazione di conformita’, l’esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l’etichettatura o le istruzioni per l’uso.
2. A meno che non siano giustificati dall’oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, ne’ a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento e’ autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento e’ accompagnato dall’espressione «o equivalente».
3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un’offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l’offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.

Art. 171
(Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 173, purche’ siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante;
b) l’offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all’articolo 172;
c) l’offerente non e’ escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 172.
2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.
3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:
a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;
b) nel bando di concessione o nell’invito a presentare offerte, l’espressa indicazione che la concessione e’ vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l’offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l’impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizione;
c) nel bando di concessione, nell’invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.
4. La stazione appaltante puo’ limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purche’ cio’ avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza.
5. La stazione appaltante rende noti a tutti i partecipanti le modalita’ della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.
6. La stazione appaltante assicura la tracciabilita’ degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalita’, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell’articolo 53.
7. La stazione appaltante puo’ condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni.

Art. 172
(Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)

1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacita’ tecniche e professionali e alla capacita’ finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessita’ di garantire la capacita’ del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell’oggetto della concessione e dell’obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.
2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l’operatore economico puo’ affidarsi alle capacita’ di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacita’ di altri soggetti, deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporra’ delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacita’ finanziaria, la stazione appaltante puo’ richiedere che l’operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell’esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 45 puo’ fare valere le capacita’ dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l’articolo 89.

Art. 173
(Termini, principi e criteri di aggiudicazione)

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all’articolo 30.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga all’articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, e’ di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e’ di ventidue giorni. Si applica l’articolo 79, commi 1 e 2.
3. Se la stazione appaltante riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l’ordinaria diligenza, puo’, in via eccezionale, modificare l’ordine dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri ed emette un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2, terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, secondo periodo. La modifica dell’ordine non deve dar luogo a discriminazioni.

CAPO III

ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 174
(Subappalto)

1. Ferma restando la disciplina di cui all’articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.
2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione , ne’ le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una societa’ di progetto, in conformita’ all’articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35,comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:
a).concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
b).concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l’elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.
3. L’offerente ha l’obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l’assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l’impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione della concessione e al piu’ tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonche’ le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.
5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario e’ obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo’ formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Qualora la natura del contratto lo consenta, e’ fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto e’ comunque subordinato alla verifica della regolarita’ contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario e’ liberato dall’obbligazione solidale di cui al comma 5.
8. Si applicano, altresi’, le disposizioni previste dai commi, 10, 11e 17 dell’articolo 105.

Art. 175
(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonche’ le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;
b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita’ o interoperativita’ tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi;
c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
1) la necessita’ di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l’ordinaria diligenza;
2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante avevano inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione in conformita’ della lettera a);
2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche’ cio’ non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice, fatta salva l’autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;
3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), perle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un’attivita’ diversa da quelle di cui all’allegato II, l’eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non puo’ eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell’aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall’articolo 72, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, contenente le informazioni di cui all’allegato XXV.
4. Le concessioni possono essere modificate senza necessita’ di una nuova procedura di aggiudicazione, ne’ di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica e’ al di sotto di entrambi i valori seguenti:
a) la soglia fissata all’articolo 35, comma 1, lettera a);
b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
5. La modifica di cui al comma 4 non puo’ alterare la natura generale della concessione. In caso di piu’ modifiche successive, il valore e’ accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e4 il valore aggiornato e’ il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato e’ calcolato tenendo conto dell’inflazione calcolata dall’ISTAT.
7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia e’ considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica e’ considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni e’ soddisfatta:
a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica altera l’equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione e’ richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4.

Art. 176

(Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro)

1. La concessione cessa quando:
a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’articolo 80;
b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell’Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 175, comma 8.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nel caso in cui l’annullamento d’ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4.
4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest’ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu’ gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione,
5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
6. L’efficacia della revoca della concessione e’ sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4.
7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l’articolo 1453 del codice civile.
8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione e’ stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro.
9. L’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell’operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.
10. Fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 175, comma 1, lettera d),la sostituzione del concessionario e’ limitata al tempo necessario per l’espletamento di una nuova procedura di gara.

Art. 177
(Affidamenti dei concessionari)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture gia’ in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilita’ del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalita’. La restante parte puo’ essere realizzata da societa’ in house di cui all’articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da societa’ direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
2. Le concessioni di cui al comma 1 gia’ in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all’ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC, viene effettuata, annualmente, secondo le modalita’ indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.

Art. 178

(Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio)

1.Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l’affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica previste dal presente codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilita’ di affidamento in house ai sensi dell’articolo 5. Fatto salvo quanto previsto per l’affidamento delle concessioni di cui all’articolo 5 del presente codice, e’ vietata la proroga delle concessioni autostradali.
2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.
3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente codice, il concedente avvia la procedura per l’individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformita’ alle disposizioni del presente codice, ferma restando la possibilita’ di affidamento in house ai sensi dell’articolo 5. Ove suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel piu’ breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuita’ tra i due regimi concessori.
4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento della nuova concessione autostradale entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilita’ di affidamento in house ai sensi dell’articolo 5.
5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2.
6. Il concedente, almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell’infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformita’ degli impegni assunti convenzionalmente.
7. Per le opere assentite che il concessionario ha gia’ eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell’investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell’anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L’importo del valore di subentro e’ a carico del concessionario subentrante.
8. Per le concessioni autostradali il rischio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico. L’amministrazione puo’ richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all’Autorita’ di regolazione dei trasporti.

PARTE IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE

Art. 179
(Disciplina comune applicabile)

1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI , in quanto compatibili.
2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, ovvero inferiore, nonche’ le ulteriori disposizioni della parte II indicate all’articolo 164, comma 2.
3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.

TITOLO I

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Art. 180
(Partenariato pubblico privato)

1. Il contratto di partenariato e’ il contratto a titolo oneroso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera eee). Il contratto puo’ avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilita’ tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita’ o, nei casi di attivita’ redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera come definiti, rispettivamente, dall’articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto e’ definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilita’ dell’opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualita’ contrattualizzati, purche’ la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresi’ disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all’operatore economico.
4. A fronte della disponibilita’ dell’opera o della domanda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ scegliere di versare un canone all’operatore economico che e’ proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilita’ dell’opera, nonche’ ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economico.
5. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie altresi’ che a fronte della disponibilita’ dell’opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilita’ economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell’operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.
6. L’equilibrio economico finanziario, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 4. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice puo’ stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo puo’ essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione. Le modalita’ di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall’amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non puo’ essere superiore al trenta per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
7. La documentata disponibilita’ di un finanziamento e’ condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera. Il contratto e’ risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.
8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilita’ e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

Art.181
(Procedure di affidamento)

1. La scelta dell’operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.
2. Salva l’ipotesi in cui l’affidamento abbia ad oggetto anche l’attivita’ di progettazione come prevista dall’articolo 180, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l’allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.
3. La scelta e’ preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all’analisi della domanda e dell’offerta, della sostenibilita’ economico-finanziaria e economico- sociale dell’operazione, alla natura e alla intensita’ dei diversi rischi presenti nell’operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.
4. L’amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull’attivita’ dell’operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalita’ definite da linee guida adottate dall’ANAC, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, verificando in particolare la permanenza in capo all’operatore economico dei rischi trasferiti. L’operatore economico e’ tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.

Art.182
(Finanziamento del progetto )

1. Il finanziamento dei contratti puo’ avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento puo’ anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito e’ definita nel contratto.
2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalita’ di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico.
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore economico che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario puo’ comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione e’ subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’ (NARS). Negli altri casi, e’ facolta’ dell’amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All’operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

Art. 183
(Finanza di progetto)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilita’, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, e’ necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara e’ pubblicato con le modalita’ di cui all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 130, secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilita’ predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita’ da porre a base di gara e’ redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalita’ coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita’. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilita’ a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all’affidamento di attivita’ a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell’opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo 142 specifica:
a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita’ di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione e’ aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonche’ del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l’amministrazione ha facolta’ di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4.Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’articolo 95.
5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 95, l’esame delle proposte e’ esteso agli aspetti relativi alla qualita’ del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneita’ dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita’ previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa’ di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106deldecretolegislativo1º settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939,n.1966, nonche’ la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu’ istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilita’ posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. L’importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non puo’ superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilita’ posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo’ avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
10. L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo’ aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalita’ indicate all’articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase e’ onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonche’ a tutti gli ad empimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che cio’ comporti alcun compenso aggiuntivo, ne’ incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facolta’ di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo’ avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformita’ al progetto di fattibilita’ approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 93 e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo progetto di fattibilita’ posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e’ tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 103. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario e’ dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita’ di cui all’articolo 103;lamancatapresentazionedi tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,esuccessive modificazioni.
15.Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’, inclusele strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilita’, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilita’ deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo’ avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta e’ corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all’articolo 103, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9,terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilita’ della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice puo’ invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilita’ le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non puo’ essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilita’ eventualmente modificato, e’ inserito negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e’ posto in approvazione con le modalita’ previste per l’approvazione di progetti; il proponente e’ tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilita’ approvato e’ posto a base di gara, alla quale e’ invitato il proponente. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice puo’ chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e’ specificato che il promotore puo’ esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche’ le eventuali varianti al progetto di fattibilita’; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo’ esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9.
16. La proposta di cui al comma15, primo periodo, puo’ riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all’articolo 187.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche’ i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo1,comma1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilita’ sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 185.
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purche’ tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita’ della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.
20. Ai sensi dell’articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.

Art.184
(Societa’ di progetto)

1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilita’ deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facolta’, dopo l’aggiudicazione, di costituire una societa’ di progetto informa di societa’ per azioni o a responsabilita’ limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della societa’. In caso di concorrente costituito da piu’ soggetti, nell’offerta e’ indicatala quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’articolo 183. La societa’ cosi’ costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessita’ di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo’, altresi’, prevedere che la costituzione della societa’ si a un obbligo dell’aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa’ disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa’ ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentarie contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavorio dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la societa’ di progetto di ventala concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societa’ restano solidalmente responsabili con la societa’ di progetto nei confronti dell’amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societa’ di progetto puo’ fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita’ per l’eventuale cessione delle quote della societa’ di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa’ e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della societa’ di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Art. 185

(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa’ di progetto.)

1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita’, le societa’ di progetto di cui all’articolo 184 nonche’ le societa’ titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere eee), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche’ destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresi’ le societa’ ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415a 2420 del codice civile.
2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l’elevato profilo di rischio associato all’operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalita’ definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle societa’ operanti nella gestione dei servizi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa’ titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle societa’ titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica, alle societa’ titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e alle societa’ titolari delle licenze individuali per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonche’ a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 46 de1 decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalita’ relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 e’ adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara’ legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all’articolo 194, comma 12, del presente codice, in relazione alla facolta’ del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito.

Art. 186
(Privilegio sui crediti )

1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle societa’ di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell’articolo 175, comma 1, lettera d).
2. Il privilegio, a pena di nullita’, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonche’ gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L’opponibilita’ ai terzi del privilegio sui beni e’ subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e’ dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile, il privilegio puo’ essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo

Art.187
(Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita’)

1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita’ i committenti tenuti all’applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonche’ i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
3. L’offerente di cui al comma 2 puo’ essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore ed al soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro puo’ sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalita’ previste.
5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacita’ di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. L’offerente puo’ anche essere un contraente generale.
6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilita’. L’aggiudicatari o provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e dall’esecuzione dell’opera.
7. L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria puo’ seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera puo’ essere realizzata su area nella disponibilita’ dell’aggiudicatario.

Art.188
(Contratto di disponibilita’)

1. L’affidatario del contratto di disponibilita’ e’ retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) Un canone di disponibilita’, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilita’ dell’opera; il canone e’ proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilita’ della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprieta’ dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni gia’ versati e all’eventuale contributo incorso d’opera di cui alla precedente lettera b),al valore di mercato residuo dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprieta’ dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice.
2. L’affidatario assume il rischi o della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalita’ di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorita’. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.
3. Il bando di gara e’ pubblicato con le modalita’ di cui all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 130, secondo l’importo del contratto, ponendo a base di gara il progetto di fattibilita’ tecnico ed economica predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l’opera costruita e le modalita’ per determinare la riduzione del canone di disponibilita’, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilita’ rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 93; il soggetto aggiudicatario e’ tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell’affidatario e’ dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita’ di cui all’articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’articolo 95. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell’ambito del contratto di disponibilita’.
4. Al contratto di disponibilita’ si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d’opera sono redatti a cura dell’affidatario; l’affidatario ha la facolta’ di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicita’ di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilita’ tecnica -economica e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorita’ vigenti e sopravvenuti; l progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d’opera sono ad ogni effetto approvati dall’affidatario, previa comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice la quale puo’, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorita’ competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorita’ competenti della progettazione e delle eventuali varianti e’ a carico dell’affidatario. L’amministrazione aggiudicatrice puo’ attribuire all’affidatario il ruolo di autorita’ espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L’attivita’ di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell’opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e puo’ proporre all’amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilita’. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilita’ superato il quale il contratto e’ risolto. L’adempimento degli impegni dell’amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalita’ previste dal contratto di disponibilita’

Art.189
(Interventi di sussidiarieta’ orizzontale)

1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attivita’ collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parita’ di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprieta’ della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.
2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all’ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilita’, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando nei costi e di mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo. L’ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attivita’ ed i processi di cui al presente comma.
3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l’ente locale puo’, con motivata delibera, disporre l’approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresi’ le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e’ subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell’ente competente.
5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non puo’ in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita’ di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara’ prevista la detrazione dai tributi propri dell’ente competente.
6. Restano ferme le disposizioni recate dall’articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane.

Art. 190
(Baratto amministrativo)

1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purche’ individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalita’ di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attivita’ svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunita’ di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Art. 191
(Cessione di immobili in cambio di opere)

1. Il bando di gara puo’ prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all’affidatario della proprieta’ di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, gia’ indicati nel programma triennale per i lavori o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono piu’, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse.
2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili gia’ inclusi in programmi di dismissione, purche’ prima della pubblicazione del bando o avviso per l’alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
3. Il bando di gara puo’ prevedere che il trasferimento della proprieta’ dell’immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell’ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria per un valore pari al valore dell’immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalita’ previste per il rilascio della cauzione provvisoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione e’ progressivamente svincolata con le modalita’ previste con riferimento alla cauzione definitiva.

TITOLO II

IN HOUSE

Art. 192
(Regime speciale degli affidamenti in house)

1. E’ istituito presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicita’ e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa’ in house di cui all’articolo 5. L’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, secondo le modalita’ e i criteri che l’Autorita’ definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilita’, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.
2. Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita’ economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche’ dei benefici per la collettivita’ della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita’ e socialita’, di efficienza, di economicita’ e di qualita’ del servizio, nonche’ di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformita’ alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell’articolo 162.

Art. 193
(Societa’ pubblica di progetto)

1. Ove il progetto di fattibilita’ dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell’infrastruttura e dei beni connessi, l’attivita’ coordinata di piu’ soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una societa’ pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla societa’ pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell’opera e delle opere strumentali o connesse, nonche’ alla espropriazione delle aree interessate, e all’utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall’infrastruttura. La societa’ pubblica di progetto e’ autorita’ espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La societa’ pubblica di progetto realizza l’intervento in nome proprio e per conto dei propri soci emandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le societa’ pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.
3. Alla societa’ pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
4. La societa’ pubblica di progetto e’ istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell’infrastruttura, e a promuovere altresi’ la partecipazione al finanziamento; la societa’ e’ organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice.
5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un’infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa’ pubblica di progetto di beni immobili di proprieta’ o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici possono contribuire per l’intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societa’ pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un’infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprieta’ o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

TITOLO III

CONTRAENTE GENERALE

Art. 194
(Affidamento a contraente generale)

1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacita’ organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attivita’ tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso;
b) all’acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, puo’ essere accordata al contraente generale;
c) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da realizzare;
e) ove richiesto, all’individuazione delle modalita’ gestionali dell’opera e di selezione dei soggetti gestori;
f) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalita’, secondo le forme stabilite tra quest’ultimo egli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) all’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
b) alla nomina, con le procedure di cui all’articolo 31, comma 1, del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonche’ provvede all’alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente;
c) al collaudo delle stesse;
d) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonche’ di prevenzione e repressione della criminalita’, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in ogni caso prevedendo l’adozione di protocolli di legalita’ che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell’impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilita’ di valutare il comportamento dell’aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l’impresa aggiudicataria, che e’ tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell’opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell’articolo 183 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita’ di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell’aliquota forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della parte I e della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l’appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applica l’articolo 63;essesonoregolatedalle norme della parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto esecutivo redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale puo’ proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo’ rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalita’, durabilita’, manutenibilita’ e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attivita’ di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da piu’ soggetti, a mezzo della societa’ di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo’ eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti dall’articolo 84, e possono sub affidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica l’articolo 105.
8. L’affidamento al contraente generale, nonche’ gli affidamenti e sub affidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalita’ previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l’emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l’inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all’affidatario, nonche’ applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da piu’ soggetti, costituisce una societa’ di progetto in forma di societa’, anche consortile, per azioni o a responsabilita’ limitata. La societa’ e’ regolata dall’articolo 184 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societa’ possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La societa’ cosi’ costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la societa’ di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa’ di progetto puo’ fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il capitale minimo della societa’ di progetto e’ indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita’ per la eventuale cessione delle quote della societa’ di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa’ e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l’opera sia realizzata e collaudata. L’ingresso nella societa’ di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione puo’ tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non puo’ opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell’ipotesi di cui all’articolo 106, comma 14.
12. Il bando determina la quota di valore dell’opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la societa’ di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell’articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell’opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalita’ di operativita’ della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
13. I crediti delle societa’ di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell’articolo 184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell’articolo 106, comma 13; la cessione puo’ avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L’atto notificato deve espressamente indicare se la cessione e’ effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l’importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non e’ applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall’adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell’opera,
17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) ove le garanzie di cui all’articolo 104 si siano gia’ ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non e’ ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall’articolo 189;
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia per la risoluzione di cui all’articolo 104, che deve comprendere la possibilita’ per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l’altro:
a) le modalita’ e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita’ e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell’inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attivita’ progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un’aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d’asta, ragguagliata all’importo complessivo dell’intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale e’ tenuto a recepire nell’offerta formulata in sede di gara, da destinare all’attuazione di misure idonee volte al perseguimento delle finalita’ di prevenzione e repressione della criminalita’ e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d) e dell’articolo 203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di gara, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e’ inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e’ unita una relazione di massima che corre da il progetto, indicante l’articolazione delle suddette misure, nonche’ la stima dei costi. Tale stima e’ riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l’attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell’opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore, quest’ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d’asta e inseriti nelle somme a disposizione dell’amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.

Art. 195
(Procedure di aggiudicazione del contraente generale)

1. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediamente affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessita’ e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualita’, sicurezza ed economicita’.
2. Per l’affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all’importanza e alla complessita’ delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all’oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non puo’ essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.
4. L’aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui all’articolo 95, tenendo conto altresi’:
a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;
a) del tempo di esecuzione;
b) del costo di utilizzazione e di manutenzione;
c) della maggiore entita’, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato e’ in grado di offrire;
d) di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 115 a 118, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II, titolo I.

Art. 196
(Controlli sull’esecuzione e collaudo)

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita’ e nei termini previsti dall’articolo 102.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita’, il soggetto aggiudicatore puo’ autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalita’ e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’affidatario del supporto al collaudo non puo’ avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l’infrastruttura.
3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, e’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresi’ che le spese di tenuta dell’albo siano poste a carico dei soggetti interessati.
4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinate le modalita’ di iscrizione all’albo e di nomina, nonche’ i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica l’articolo 216, comma 21.

Art. 197
(Sistema di qualificazione del contraente generale)

1. L’attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalita’ di cui all’articolo 84. La qualificazione puo’ essere richiesta da imprese singole in forma di societa’ commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c).
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all’importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi dell’articolo 45, salva la facolta’ di associarsi ad altro contraente generale.
3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall’ANAC.
4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, ulteriori requisiti di un’adeguata capacita’ economica e finanziaria, di un’adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall’ANAC.

Art. 198
(Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)

1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta’ di richiedere, per le singole gare:
a) che l’offerente dimostri l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80; nei confronti dell’aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali e’ sempre espletata;
b) che l’offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, l disponibilita’ di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all’opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacita’ tecnica specifica per l’opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere.
2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell’articolo 7. E’ fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in piu’ di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.
3. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione allegare, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purche’ queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 199
(Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale)

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e’ rilasciata secondo quanto previsto dall’articolo 197 ed e’ definita nell’ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.
2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile alla SOA, l’attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e perla sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino alla scadenza naturale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresi’, a rilasciare l’attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonche’ quelle che perverranno fino all’entrata in vigore delle linee guida di cui all’articolo 197.

PARTE V

INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI

Art. 200
(Disposizioni generali)

1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte e’ oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale;
c) finanza di progetto;
d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell’opera da realizzare.
3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia’ compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All’esito di tale ricognizione, il Ministro propone l’elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all’articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti, ovvero gli interventi in relazione ai quali sia gia’ intervenuta l’approvazione del contratto all’esito della procedura di affidamento della realizzazione dell’opera, nonche’ quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall’Italia.

Art. 201

(Strumenti di pianificazione e programmazione)

1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:
a) piano generale dei trasporti e della logistica;
b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.228.
2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilita’ delle persone e delle merci nonche’ dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano e’ adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l’elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilita’ e’ valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il DPP e’ redatto ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,ed e’ approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Le Regioni, le Province autonome, le Citta’ Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell’inserimento nel DPP, dando priorita’ al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilita’, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 23, comma 3,e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.228 del 2011. Il Ministero, verificala fondatezza della valutazione ex ante dell’intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell’intervento proposto e la sua funzionalita’ rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, puo’ procedere al suo inserimento nel DPP.
6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione e’ allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l’ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all’approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell’opera, nonche’ tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilita’.
7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, contiene anche le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti gia’ effettuati. Si applica il comma 10.
8. Resta ferma la possibilita’ di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia gia’ stato approvato anche il PGTL.
9. Fino all’approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia’ approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto coni competenti organi dell’Unione europea.
10. In sede di redazione di ogni nuovo DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione . Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell’interesse pubblico alla sua realizzazione, nonche’ attraverso una valutazione di fattibilita’ economico finanziaria. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell’intervento evidenziato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilita’. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 3, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo’ proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.

Art. 202

(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie)

1. Al fine di migliorare la capacita’ di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l’articolo 10, commi 2 e 4,del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) il Fondo per la progettazione di fattibilita’ delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonche’ per la project review delle infrastrutture gia’ finanziate;
b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.
2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all’articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche’ le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonche’ per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. L’individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1e’ definita con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE.
4. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:
a) le modalita’ di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilita’;
b) l’assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a)ai diversi progetti, nonche’ le modalita’ di revoca.
5. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze;
6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o piu’ delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonche’ per effetto delle attivita’ di projectreview, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionaledi cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonche’ per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l’attuazione del presente articolo.

Art. 203

(Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)

1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali e’ istituito presso il Ministero dell’interno un apposito Comitato di coordinamento. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Si applicano, altresi’, le modalita’ e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all’articolo36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I

CONTENZIOSO

CAPO I

RICORSI GIURISDIZIONALI

Art. 204
(Ricorsi giurisdizionali)

1. All’articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «nonche’ i connessi provvedimenti dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle parole «nonche’ i provvedimenti dell’Autorita’ nazionale anticorruzione ad essi riferiti»;
b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facolta’ di far valere l’illegittimita’ derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresi’ inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesivita’.»;
c) al comma 5, le parole: «Per l’impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione»;
d) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio e’ definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso e’ definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell’udienza e’ comunicato alle parti quindici giorni prima dell’udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L’ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore atre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non puo’ essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L’appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione»;
e) al comma 7, le parole: «I nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi»;
f) dopo il comma 8-bis, e’ inserito il seguente:
«8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all’esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.»;
g) al comma 9 le parole «, ferma restando la possibilita’ di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.» sono sostituite dalle parole «; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza.»; e’ inserito, dopo il primo periodo del comma 9,il seguente: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza.»;
h)al comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2-bis, , 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10»;
i) dopo il comma 11 e’ inserito il seguente:
«11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu’ lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.».

CAPO II

RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 205
(Accordo bonario per i lavori)

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, con esclusione del capo I, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e puo’ essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia’ esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia’ oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riservagli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita’ o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori da’ immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu’ breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l’ammissibilita’ e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo’ richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto e’ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta e’ formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta e’ formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita’ di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta e’ accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario e’ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 206
(Accordo bonario per i servizi e le forniture)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Art. 207
(Collegio consultivo tecnico)

1. Al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico e’ formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante e’ preferibilmente scelto all’interno della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, ove istituita. La parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16.
3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione e’ fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo puo’ procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Puo’ altresi’ convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
5. Ad esito della propria attivita’ il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione . La proposta del collegio non vincolale parti.
6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l’atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto. L’accordo sottoscritto vale come transazione.
7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell’eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.
8. Il collegio consultivo tecnico e’ sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

Art. 208
(Transazione)

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
2. Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, e’ acquisito il parere dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o dal funzionario piu’ elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di transazione puo’ essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita’.

Art. 209
(Arbitrato)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L’arbitrato, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa’ a partecipazione pubblica ovvero una societa’ controllata o collegata a una societa’ a partecipazione pubblica, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
2. La stazione appaltante indica nel bando o nell’avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, se il contratto conterra’ o meno la clausola compromissoria. L’aggiudicatario puo’ ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e’ inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. E’ vietato in ogni caso il compromesso.
3. E’ nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell’avviso con cui e’ indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito. La clausola e’ inserita previa autorizzazione motivata dell’organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.
4. Il collegio arbitrale e’ composto da tre membri ed e’ nominato dalla Camera arbitrale di cui all’articolo 210. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, designa l’arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale e’ designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all’albo di cui al comma 2 dell’articolo 210, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.
5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali e’ parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicita’ e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione e’ scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l’Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell’arbitro nell’ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell’ambito degli iscritti all’albo.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati:
a) i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio o a riposo nonche’ gli avvocati e procuratori dello Stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie;
b) coloro che nell’ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del difensore dipendente pubblico;
c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l’arbitrato;
d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell’arbitrato;
e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso;
f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale e’ in corso l’arbitrato.
7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 determina la nullita’ del lodo.
8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresi’ trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita’ del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC.
9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, comma 9; se non vi e’ alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e’ accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.
10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.
12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e’ direttamente versato all’ANAC.
13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e’ effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio ovvero con modalita’ informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale e’ restituito, con attestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile.
14. Il lodo e’ impugnabile, oltre che per motivi di nullita’, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione e’ proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e’ piu’ proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15. Su istanza di parte la Corte d’appello puo’ sospendere, con ordinanza, l’efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l’articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l’efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e’ in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione; all’udienza pronunzia sentenza a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l’assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.
16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita’ delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale compenso per il segretario, non puo’ comunque superare l’importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nonche’ all’articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190.L’atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche’ del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l’ingiunzione di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica l’articolo 216, comma 22.
17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e’ versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorarie delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002,n.115, nella misura derivante dall’applicazione delle tabelle ivi previste.
19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all’ANAC.
20. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell’accoglimento.
21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 210
(Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)

1. Presso l’ANAC e’ istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale.
2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell’Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale .
3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.
4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e’ nominato dall’ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto, nonche’ dotati dei requisiti di onorabilita’ stabiliti dalla medesima Autorita’. Al suo interno, l’ANAC sceglie il Presidente. L’incarico ha durata quinquennale ed e’ retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all’Autorita’ stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilita’ e ai divieti previsti dal comma 10.
5. Per l’espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall’ANAC.
6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all’Autorita’ e alla cabina di regia di cui all’articolo 212.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all’albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a)avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all’esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;
c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
8. La Camera arbitrale cura, altresi’, in sezione separata, la tenuta dell’elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all’elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all’albo professionale, se richiesta.
9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c),nonche’ al comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell’albo degli arbitri e nell’elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.
10. L’iscrizione all’albo degli arbitri e all’elenco dei periti ha validita’ triennale e puo’ essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all’albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l’incarico di arbitro di parte.
11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all’articolo 815 del codice di procedura civile.
12. Per le ipotesi di cui all’articolo 209, comma 8, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell’elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all’elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un’anzianita’ di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell’elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all’iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l’integrale copertura dei suddetti costi.
13. Sul sito dell’ANAC sono pubblicati l’elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.

Art. 211
(Pareri di precontenzioso dell’ANAC)

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu’ delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante e’ impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo.
2. Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimita’ in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresi’ gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell’Autorita’ entro il termine fissato e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresi’ sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 36 del presente decreto. La raccomandazione e’ impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo.

TITOLO II

GOVERNANCE

Art. 212
(Indirizzo e coordinamento)

1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di:
a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficolta’ riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonche’ della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestivita’ e la coerenza reciproca;
c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l’impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneita’ e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;
d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell’utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;
e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilita’ delle opere pubbliche;
2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all’ANAC per gli interventi di competenza.
3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause piu’ frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita’ gravi in materia di appalti e di concessioni.
4. La Cabina di regia e’ la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l’adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull’applicazione delle norme contenute nel presente decreto e sulla gestione delle relative procedure.
5. La composizione e le modalita’ di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l’ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente codice.

Art. 213
(Autorita’ Nazionale Anticorruzione)

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attivita’ di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalita’ e corruzione.
2. L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualita’ dell’attivita’ delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita’ dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilita’ a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l’impugnabilita’ delle decisioni e degli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa L’ANAC, per l’emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicita’, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita’ della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.
3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorita’:
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche’ sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice;
b) vigila affinche’ sia garantita l’economicita’ dell’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull’attivita’ svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’articolo 163 del presente codice;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attivita’ di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attivita’ di gestione dell’intera procedura di gara.
4. L’Autorita’ gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell’ambito dello svolgimento della propria attivita’, l’Autorita’ puo’ disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonche’ dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l’esistenza di irregolarita’, l’Autorita’ trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita’ hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.
7. L’Autorita’ collabora con l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalita'” delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalita’ concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10;
8. Per le finalita’ di cui al comma 2, l’Autorita’ gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilita’ unificata, trasparenza, pubblicita’ e tracciabilita’ delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l’ Autorita’ individua le modalita’ e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilita’, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorita’ e’ titolare in via esclusiva. Ferma restando l’autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, l’ Autorita’ e il Ministero delle infrastrutture e trasporti concordano le modalita’ di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalita’ dell’Autorita’ e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l’utilizzo dei dati nell’interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.
9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l’Autorita’ si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nei settore dei contratti pubblici. L’Autorita’ stabilisce le modalita’ di funzionamento dell’Osservatorio nonche’ le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l’Autorita’ puo’ irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le regioni stesse.
10. L’Autorita’ gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. Garantisce altresi’, il collegamento con la banca dati di cui all’articolo 81.
11. Presso l’Autorita’ opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all’articolo 210.
12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. L’Autorita’ ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorita’ forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorita’ ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l’Autorita’ disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
14. L’Autorita’ gestisce e aggiorna l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78 nonche’ l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa’ in house ai sensi dell’articolo 192.
15. E’ istituito, presso l’Autorita’, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l’elenco dei soggetti aggregatori.
16. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall’ANAC comunque denominati, l’ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalita’ tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

Art. 214

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)

1. Nell’ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attivita’ tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate , le attivita’ di supporto necessari e per la vigilanza, da parte dell’autorita’ competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero impronta la propria attivita’ al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero, in particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita’ delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attivita’ di supporto al CIPE per la vigilanza sulle attivita’ di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V;
e) ove necessario, collabora alle attivita’ dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita’ istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
f) cura l’istruttoria sui progetti di fattibilita’ e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, e’ acquisito sul progetto definitivo;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all’articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita’ progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, propone, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al CIPE l’assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all’approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorita’ al completamento delle opere incompiute;
h) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine puo’ avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.
3. Per le attivita’ di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero puo’ avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonche’, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione e’ istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura puo’, altresi’, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalita’, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonche’ quali advisor, di Universita’ statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di societa’ specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresi’, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
4. Al fine di agevolare, sin dall’inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche’ i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l’andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell’espletamento delle suddette attivita’, e nel caso di particolare complessita’ delle stesse, il commissario straordinario puo’ essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario e’ formulata d’intesa con la regione o la provincia autonoma, o l’ente territoriale interessati.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 sono posti a carico dei fondi di cui all’articolo 202 e sono contenuti nell’ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge 144 del 1999.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonche’, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalita’ e i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
7. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonche’ delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attivita’ da svolgere dallo stesso, nonche’ le modalita’ di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell’ambito delle risorse di cui al comma 5.
9. Il Ministero, anche per le esigenze della struttura tecnica di missione, puo’, altresi’, avvalersi, quali advisor, di Universita’ statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e societa’ specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il supporto e l’assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l’applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle attivita’ che queste esercitano ai sensi degli articoli 30, comma 3 e 201, comma 5.
11. In sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 163 del decreto legislativo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
12. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo’ adottare linee guida interpretative e di indirizzo, su proposta dell’ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l’uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al presente codice.

Art. 215
(Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. E’ garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonche’ l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle gia’ di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede ad disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche’ a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nonche’ parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita’ il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il progetto si intende assentito.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

Art. 216
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Fino all’approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione gia’ adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorita’ degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e gia’ avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gia’ approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonche’ degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita’ per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonche’ gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell’articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica5 ottobre 2010, n. 207. Fino all’adozione delle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia’ emanati in materia.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.
7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 25, comma 2, resta valido l’elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.
8. Fino all’adozione dell’atto di cui all’articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
9. Fino all’adozione delle linee guida previste dall’articolo 36, comma 7, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.
10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4,gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 6, primo periodo, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresi’ il regime di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, come modificato dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC.
14. Fino all’adozione delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
18. Fino all’adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all’articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualita’ del servizio richiesto.
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 248 e 251 del decreto del Presidente del Repubblica5 ottobre 2010, n. 207.
20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236.
21. Fino all’istituzione dell’albo di cui all’articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all’opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l’incompatibilita’ con la funzione di responsabile unico del procedimento.
22. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 209, comma 16, il corrispettivo e’ determinato si applica l’articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.
23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’ riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia’ intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilita’ economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali e’ riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu’ ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n. 220, e nelle more dell’aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “6 maggio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2016”. All’articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice.
25. All’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice.
26. Fino all’adozione delle direttive generali di cui all’articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia’ prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformita’ alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.

Art. 217
(Abrogazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:
a) l’articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
b) l’articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
c) l’articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
d) l’articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
f) l’articolo 1-octies del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;
g) l’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;
i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;
l) l’articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, l’articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;
n) l’articolo 23 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2;
o) l’articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
p) l’articolo 2, comma 9 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2007, n. 77;
q) l’articolo 4, comma 4-bis, e l’articolo 4-quater del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
r) l’articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
s) l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI,VII,VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell’articolo 251;la Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;
v) l’articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14;
w) l’articolo 23, commi 4 e 5, l’articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e 5-ter, l’ articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l’articolo 44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
x) l’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
aa) l’articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
bb) l’articolo 8, comma 2-bis, l’articolo 11 e l’articolo 12 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
cc) l’articolo 4, comma 5-ter del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
dd) l’articolo 3, comma 2, l’articolo 4-bis e l’articolo 33, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
ee) l’articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
ff) l’articolo 6, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012,n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
gg) l’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;
hh) l’articolo 6, comma 3, l’articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, l’articolo 33-bis, l’articolo 33-quater, l’articolo 34, comma 4, e l’articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
ii) l’articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, della legge 6 novembre 2012, n. 190;l’articolo 4, commi4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
jj) l’articolo 26, comma 2, articolo 26-bis, articolo 26-ter,articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
ll) l’articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
mm) l’articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
nn) l’articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
oo) l’articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
pp) l’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
qq) l’articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter , commi 1 e 2, articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
rr) gli articoli 2, commi 1,2 e3, 5, 13, comma 1, e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
ss) l’articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
uu) l’articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

Art. 218
(Aggiornamenti)

Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle materie dallo stesso disciplinate e’ attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Art. 219
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 220
(Entrata in vigore)

Il presente codice, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 18 aprile 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri e,

ad interim, Ministro dello sviluppo economico

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il Guardasigilli: Orlando

Allegato I

Allegato II

Allegato III 

allegatoIV

 

allegato V

allegatoVI

allegatoVII

allegato VIII

allegato IX

allegato X

allegatoXI

allegato XII

allegato XIII

allegato XIV

allegato XV

allegato XVI

allegato XVII

allegato XVIII

allegato XIX

allegato XX

allegato XXI

allegato XXII

allegato XXIII

allegato XXIV

allegato XXV

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Redazione

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