Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 hanno stabilito che il professionista o l’imprenditore individuale che abbia un solo dipendente/collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap.
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di appello che aveva riconosciuto ad un avvocato il diritto al rimborso dell’Irap, in quanto nello svolgimento dell’attività si era avvalso di un solo collaboratore, dipendente con mansioni di segretario. Ad avviso del giudice d’appello infatti la presenza minimale di strumenti e di collaborazione non costituiva autonoma organizzazione ai fini dell’Irap.
Sulla questione vi erano diversi precedenti giurisprudenziali in senso contrario che affermavano che l’assoggettamento all’Irap si verificasse automaticamente in presenza di un solo collaboratore impiegato in via continuativa, anche part time.
Con questa recente sentenza, invece, le Sezioni Unite accolgono l’orientamento minoritario secondo cui al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP, è «necessario accertare in punto di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva».
Al riguardo le Sezioni Unite precisano che “in tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione ovvero si avvalga, non occasionalmente, del lavoro altrui per mansioni non meramente esecutive o di segreteria.”
Si allega il testo della sentenza