E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 maggio scorso n. 102 la delibera con la quale il CNF ha modificato l’articolo 35 del Codice deontologico forense, dedicato al Dovere di corretta informazione.
La modifica è volta a chiarire la portata della norma deontologica, aprendo alla libertà dei canali comunicativi (tramite l’inciso “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”), ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web che la “vecchia” versione vietava nel caso di re-indirizzamento e/o in caso di contenuti di natura commerciale e/o pubblicitaria.
In altre parole, qualsiasi mezzo è ammesso ( e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale e rispettando i principi cardine della professione di dignità e decoro.
La nuova norma, per essere vigente, deve seguire le regole contenute nel Decreto ministeriale che disciplina le forme di pubblicità del Codice e dei suoi aggiornamenti (dm n. 38/2015). In particolare l’aggiornamento deve essere pubblicato entro trenta giorni dalla pubblicazione in GU sui siti del CNF e degli Ordini; fermo restando il termine di entrata in vigore previsto dall’articolo 3 comma 4, secondo periodo, della legge 247/2012 (cioè decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU).