L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 6 maggio 2016 ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti alcuni oneri detraibili.
Si tratta in particolare di questioni riguardanti le spese sanitarie, le spese scolastiche, bonus irpef e detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Riguardo le spese sanitarie l’Agenzia ha fornito chiarimenti in materia di crioconservazione degli embrioni e degli ovociti all’estero, affermando che tali spese sono detraibili solo se eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano, così come le spese relative al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), effettuato all’estero.
In materia di mensa scolastica, ha chiarito le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR – e quindi detraibili – anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
In merito alla detraibili delle spese per le università non statali ed estere, l’Agenzia afferma che per le università non statali è prevista la detraibilità delle spese nella misura stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Ai fini della detrazione delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.
Allo stesso modo possono essere detratte le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche, al pari dunque di quelle per la frequenza di altre università non statali, sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288 facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.
Infine altra questione che l’Agenzia ha chiarito riguarda le detrazioni per gli interventi di recupero edilizio in caso di decesso del comodatario. L’agenzia chiarisce che l’art. 16-bis, comma 8, del TUIR prevede, inoltre, che “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.” Nel caso in cui il de cuius, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile, già di proprietà del figlio, che non rientra nell’asse ereditario dunque, si ritiene che comunque il figlio possa fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l’immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio.