DDL Disciplina partiti politici: alla Camera testo unificato

Oggi in Aula alla Camera si terrà la discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge: Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.

Dopo avere enunciato le finalità, il testo unificato riconosce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell’indirizzo politico e all’elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale, nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni, nel rispetto del principio della parità di genere. Esso prevede che l’organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico e riconosce il diritto di tutti gli iscritti di partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.

Sono integrate le disposizioni vigenti sul contenuto necessario degli statuti dei partiti registrati, introducendo regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti e richiedendo l’indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.

È espressamente riconosciuto che, salvo diverse disposizioni di legge, dello statuto o dell’accordo associativo ai partiti si applicano le norme sulle associazioni non riconosciute e sono disciplinati l’uso della denominazione e del simbolo del partito.

Il testo prevede altresì che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni politiche devono depositare, contestualmente al contrassegno, lo statuto registrato, o, in mancanza, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza; in caso di mancato deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza le liste sono ricusate dall’Ufficio centrale circoscrizionale.

Il testo introduce poi disposizioni con la finalità di assicurare la trasparenza, prevedendo, in particolare, la pubblicazione, in un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno denominata “Elezioni trasparenti”, dei seguenti elementi: il contrassegno di ciascun partito o gruppo politico organizzato; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale; le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

E’ altresì richiesta la pubblicazione, in un’apposita sezione del sito internet di ciascun partito politico denominata “trasparenza”, dei seguenti elementi:

  • il rendiconto e lo statuto, ovvero, in mancanza, le procedure per l’approvazione degli atti, nonché ulteriori elementi, quali il numero, la composizione e la durata degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità di selezione delle candidature, l’organo investito della rappresentanza legale;
  • l’elenco dei beni di cui sono intestatari i partiti;
  • le erogazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro annui, con l’indicazione del nome del soggetto erogante, del relativo ammontare e dell’anno in cui sono state percepite; le erogazioni di importo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro possono essere pubblicate solo previo consenso del soggetto erogante. La pubblicazione perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’erogazione è stata effettuata.

Per le erogazioni – pari o superiori a 5.000 euro annui – in favore di partiti politici o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettanti all’Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici, è fatto obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e di quello ricevente (disposizione in parte analoga a quella di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell’art. 4 della legge 659/1981, che vengono di conseguenza abrogati). Nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche elettive ovvero effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati all’estero è possibile sostituire la dichiarazione congiunta con l’attestazione del solo beneficiario mediante autocertificazione. Nel caso di erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, la dichiarazione congiunta può essere sostituita da un’attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito.

Le dichiarazioni congiunte e le attestazioni sono comunicate alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell’erogazione; è altresì previsto che la Commissione garantisca a tutti i cittadini il diritto di conoscerle (previo consenso per le erogazioni in favore di partiti politici di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro).

Per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro il testo unificato introduce l’obbligo di pubblicazione in forma aggregata, nella relazione allegata al rendiconto

L’obbligo di presentare il rendiconto viene limitato ai partiti che abbiano eletto un rappresentante alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo e vengono estese le relative sanzioni.

Viene infine disciplinata la messa a disposizione di beni, servizi e locali da parte degli enti territoriali per lo svolgimento dell’attività politica.

Redazione

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