Nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio scorso, è stata pubblicato il Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (DECRETO 17 marzo 2016, n. 70).
Il Provvedimento entra il vigore il prossimo 6 giugno 2016.
Il regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facolta’ del praticante di avvalersi delle modalita’ alternative di svolgimento del tirocinio.
Tra le maggiori novità ricordiamo la riduzione a 18 mesi, già applicata a tutti i praticanti e la possibilità di anticipare un semestre già durante gli studi.
Il regolamento prevede infatti la possibilità di anticipare un semestre durante gli studi universitari. A tal fine, entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facolta’ di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell’ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Per l’ammissione all’anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere gia’ ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea.
Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario puo’ chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, e’ cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.
In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che precedono, i consigli dell’ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali facolta’, dipartimenti o scuole di giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni e’ condizione per l’anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.
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