Il 29 giugno 2016 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, con 287 si, 173 no e 3 astenuti, e senza modifiche rispetto al testo già approvato dal Senato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, che contiene disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
Il provvedimento, al Capo I, contiene misure di sostegno alle imprese e di accelerazione del recupero crediti (anche mediante modifiche alle procedure civilistiche di esecuzione forzata e alle norme fallimentari); al Capo II disciplina gli interventi in favore degli investitori in banche in liquidazione; al Capo III reca disposizioni finanziarie relative, tra l’altro, alle imposte differite attive ed al personale del comparto del credito. Il Capo IV del provvedimento contiene alcune disposizioni finanziarie.
Di seguito la sintesi del provvedimento
Capo I – Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti
L’articolo 1 del provvedimento, modificato nel corso dell’esame parlamentare, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata “pegno mobiliare non possessorio”. Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell’iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. Si tratta di un istituto di garanzia dei crediti concessi per l’esercizio dell’impresa, avente a oggetto beni mobili esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo. Non possono essere oggetto di pegno non possessorio i beni mobili registrati. Durante l’esame parlamentare del disegno di legge di conversione è stata fatta salva la possibilità, per il creditore, di promuovere azioni conservative o inibitorie se il debitore o il terzo costituente pegno abusano nell’utilizzo del beneche resta in loro possesso. Nella medesima sede, la normativa così predisposta è stata integrata con la disciplina del procedimento per l’opposizione alla riscossione, quello per procedere materialmente all’escussione del pegno e l’eventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva. Con una norma di chiusura, è stato chiarito che la disciplina del pegno mobiliare non possessorio può essere ricondotta, per quanto non espressamente previsto dal decreto-legge, alla disciplina codicistica del pegno.
L’articolo 2, anch’esso modificato durante l’esame parlamentarea, disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà – al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare – di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento. In tal caso, si chiede al presidente del tribunale competente la nomina di un perito, per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.
Nel corso dell’esame al Senato sono state modificate le condizioni alle quali l’inadempimento qualificato del debitore comporta la possibilità di avvalersi di tale patto. In particolare, viene allungato da sei a nove mesi il periodo di tempo per cui si deve protrarre l’inadempimento; inoltre, ove alla scadenza della prima delle rate non pagate il debitore abbia già rimborsato almeno l’85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il predetto periodo di inadempimento è ulteriormente innalzato da nove a dodici mesi. Nel corso dell’esame al Senato sono stati poi precisati gli effetti del patto chiarendo che esso, ai fini del concorso tra i creditori, è equiparato all’ipoteca. Sono state introdotte norme procedurali sulla nomina e sull’attività del perito chiamato a stimare l’immobile.
L’articolo 3, modificato al Senato, istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.
L’articolo 4, anch’esso oggetto di modifiche nel corso dell’esame al Senato, reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso novelle al codice di procedura civile. Tra l’altro, la norma dispone che:
- il pignoramento deve contenere l’avvertimento che l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato;
- per quanto riguarda l’istituto della vendita a mezzo di commissionario nell’esecuzione mobiliare, il soggetto incaricato della vendita non può protrarre le attività di vendita oltre i sei mesi. Con riferimento al numero degli esperimenti di vendita, essi sono limitati ad un massimo di tre (mentre nella formulazione previgente non potevano essere inferiori a tre);
- in ordine alle vendite giudiziarie di beni immobili, per semplificare le procedure di liberazione degli immobili, il custode deve procedere secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza essere tenuto all’osservanza delle formalità del codice di procedura civile. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari. Inoltre, si consente agli interessati a presentare l’offerta d’acquisto di esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta, effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche;
- le vendite dei beni immobili pignorati devono avere luogo obbligatoriamente con modalità telematiche;
- i giudici dell’esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall’esecuzione immobiliare;
- nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice è obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.
Nel corso dell’esame al Senato, tra l’altro:
- è stata introdotta l’impugnabilità (sotto forma di opposizione agli atti esecutivi) del provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dispone la liberazione dell’immobile pignorato, senza oneri ulteriori per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente;
- è stata disciplinata l’ipotesi in cui, nell’immobile pignorato, si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale;
- sono state stabilite le modalità specifiche con cui il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate a favore dei creditori aventi diritto all’accantonamento ovvero a quei creditori la cui pretesa ècontroversa.
L’articolo 5 interviene sulla materia della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In particolare si dispone che, ai fini del recupero o della cessione dei crediti, i soggetti incaricati possono avvalersi delle norme per la ricerca dei beni con modalità telematiche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione viene data dal giudice del procedimento.
Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto l’articolo 5-bis, che istituisce e disciplina l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati. Detto elenco, in particolare, è costituito presso ciascun Tribunale e per farne parte occorre, accanto ai titoli abilitativi, aver assolto appositi obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
Si fa salva la possibilità, ove ricorrano speciali ragioni, di conferire l’incarico a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell’incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta.
L’articolo 6, oggetto di modifiche durante l’esame al Senato, interviene sulla legge fallimentare (di cui al R.D. n. 267 del 1942), con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure. Si introduce la possibilità, alle condizioni di legge, di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori. Si inserisce inoltre, tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme, quando vi siano somme disponibili da distribuire ai creditori.
Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione in Senato sono state modificate le norme relative al procedimento di ripartizione dell’attivo, allo scopo di chiarire che:
- se sono in corso procedimenti di impugnazione del decreto che accerta il passivo, il curatore deve indicare, nel progetto di ripartizione, per ciascun creditore, le somme che possono essere ripartite immediatamente e quelle per le quali, invece, occorre attendere una fideiussione, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme (con gli interessi) che risultino ripartite in eccesso;
- se sono presentati reclami contro la ripartizione dell’attivo, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo e non occorre accantonare le somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, se viene presentata una idonea fideiussione.
L’articolo 7 dispone l’acquisizione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., la società costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. A fronte del trasferimento delle azioni della Società è riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al loro valore nominale. Successivamente all’acquisizione la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli.
Capo II – Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione
Gli articoli da 8 a 10, modificati al Senato, contengono disposizioni in favore deisoggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione. Si tratta in particolare di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. direttamente dall’istituto di emissione o da un intermediario.
A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori possono chiedere l’erogazione di un indennizzo forfetario, pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all’operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. Tale indennizzo è a carico del Fondo di solidarietà per l’erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dall’articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015). Le norme in esame eliminano il limite di 100 milioni posto in origine alla dotazione del Fondo. La presentazione dell’istanza di indennizzo forfetario preclude, a specifiche condizioni, la possibilità di esperire la specifica procedura arbitrale disciplinata dalla richiamata legge di stabilità 2016 (commi da 857 a 860).
Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato sono state modificate alcune condizioni per l’accesso al predetto indennizzo (relative al requisito di reddito IRPEF richiesto agli investitori, riferito al 2014 in luogo del 2015), nonché alcuni adempimenti procedurali per l’operatività dell’istituto.
Capo III – Altre disposizioni finanziarie
L’articolo 11, modificato al Senato, interviene sulla vigente disciplina delle DTA – Deferred Tax Assets (imposte differite attive) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. In sintesi, le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti d’imposta (contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010) possono optare, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l’applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone annuo, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Le maggiori entrate derivanti dalle norme in esame sono destinate al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione ed al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Con le modifiche apportate al Senato si dispone che l’esercizio della predetta opzione si considera effettuato al momento del versamento del canone; il termine per l’esercizio della stessa viene dunque spostato dal 4 giugno al 31 luglio 2016 (per il quantum dovuto con riferimento all’esercizio 2015), semplificandone le modalità. Resta ferma una specifica disciplina per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie.
L’articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. La deroga concerne i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva per l’accesso all’assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. L’applicazione della deroga temporanea è subordinata all’emanazione del regolamento di relativo adeguamento del Fondo (Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito).
Durante l’esame al Senato è stato introdotto l’articolo 12-bis, concernente la disciplina della cessione in blocco dei crediti d’impresa (cd. factoring), che consente lo svolgimento di tale attività alle società di capitali, che svolgono l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza i quali non siano intermediari finanziari, oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività bancaria previste ai sensi del Testo Unico Bancario.
Capo IV – Copertura finanziaria
L’articolo 13 reca la copertura finanziaria di alcune disposizioni del decreto in commento.
L’articolo 14 chiarisce l’entrata in vigore del provvedimento in esame, che coincide col giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (4 maggio 2016)