Con 2 recenti comunicati, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito chiarimento sulle ‘Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50’ (comunicato del 31 maggio) e sulle ‘Modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di servizi pubblici’ (comunicato dell’8 giugno).
Con il primo comunicato, l’Anac precisa, che, con riferimento agli obblighi di accertamento delle SOA sui requisiti dimostrati dalle imprese ai fini del conseguimento dell’attestazione, di cui all’art. 40, comma 9-ter, d.lgs. 163/2006 (quesiti di cui alle lettere a., b. e c.), si ritiene che, con riferimento al periodo transitorio, è richiamata la vigenza delle norme di cui al d.p.r. 207/2010 (Parte II, Titolo III) sulla base di quanto previsto all’art. 216, comma 14, d.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 83, comma 2, della medesima disposizione, nelle more dell’emanazione delle Linee guida a cura dell’ANAC. Ciò anche sulla base di un’interpretazione sistematica delle norme del sistema di qualificazione transitoriamente vigenti, inclusi gli atti interpretativi e regolamentari dell’ANAC, che trova fondamento nell’art. 12 delle Preleggi.
In definitiva l’Autorità ritiene che l’abrogazione dell’art. 40, comma 9-ter, d.lgs. 163/2006 non impatti sulla permanenza dei relativi poteri procedimentali in capo alle SOA, che restano comunque disciplinati dall’art. 70 del d.p.r. 207/2010.
Con il secondo comunicato, l’Anac invece chiarisce che, per quanto concerne le certificazioni delle lavorazioni eseguite direttamente dal concessionario o dal socio operativo, in esercizio delle attività oggetto di concessione, tali certificazioni dovranno essere immesse nella Banca dati telematica dei Cel pubblici a cura del soggetto concedente (esclusivamente di natura pubblica).
Mentre, per quanto concerne le lavorazioni affidate dal concessionario a imprese terze, si ritiene che tali lavorazioni devono essere attribuite e certificate dal concessionario ai soli soggetti esecutori a meno che il medesimo concessionario appaltante non dimostri di aver assunto diretta responsabilità nei confronti del concedente. Il CEL dovrà, pertanto, essere rilasciato con le modalità previste dall’art. 86, c. 2 e 5 del d.p.r. 207/2010 alle imprese effettivamente esecutrici e non potrà concorrere alla qualificazione del concessionario.