Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’adunanza del 31 maggio 2016, ha deliberato l’adozione dei seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto.
Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione
- L’Autorità nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
- L’Autorità si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.
Articolo 2 – Composizione della commissione
- La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
- I componenti sono selezionati tra il personale dell’Autorità e sono individuati: a) il presidente, tra il personale dirigente; b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale appartenente all’Area A; c) il segretario tra il personale appartenente all’Area A o B.
Articolo 3 – Selezione dei componenti
- La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dirigente/funzionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell’Autorità.
Articolo 4 – Requisiti dei componenti
- I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.
- I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole.
Articolo 5 – Nomina dei componenti
- I componenti sono nominati dal Presidente dell’Autorità mediante apposito decreto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.