Dal primo Luglio, dopo una fase di sperimentazione, entrerà in vigore il Processo Amministrativo Telematico (PAT). La normativa di riferimento è costituita dal D.P.C.M. 40/2016 “Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico” e dalle norme del C.A.D. (D.Lgs. n. 82/2005), relativamente ai riferimenti presenti nello stesso Regolamento.
Il D.P.C.M. 40/2016 e il relativo allegato contenente le specifiche tecniche, stabilisce le regole tecnico-operative del Processo Amministrativo telematico, attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La disciplina del PAT, rappresenta una innovazione anche rispetto al suo antenato, Processo Civile Telematico, dal quale attinge e per molti versi si allontana, superando le problematiche che esso presenta in sede operativa.
Di sicuro c’è ancora molto da chiarire e da perfezionare, soprattutto nell’armonizzazione tra regole giuridiche e prassi informatica, che ad oggi sembra l’ostacolo più grande da superare.
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Formato degli Atti
Di fondamentale importanza sono le regole sui formati degli atti digitali, fissate dell’art. 12 delle Specifiche Tecniche allegate al regolamento PAT. In particolare, i formati ammessi sono PDF, TXT., RTF, WinZip e WinRar, mentre non è ammesso il file in formato .pdf ottenuto dalla scansione di copia per immagine, tranne che per gli allegati all’atto principale e per la procura alle liti, nonché per i documenti necessari a provare l’avvenuta notificazione a mezzo posta.
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Procura alle liti
Delicata è poi la questione relativa alla procura alle liti. Se da un lato è previsto che possa essere redatta, firmata e autentica in formato digitale, attraverso l’uso della PEC e della firma digitale, resta comunque la possibilità di redigere e autenticare una procura alle liti cartacea. Nel primo caso, in modo molto semplice, basta redigere la procura su un file i testo, convertirlo in .pdf e inviarlo al cliente affinché possa apporvi la sua firma digitale. A questo punto il file della procura firmato dal cliente deve essere inviato a mezzo PEC all’ avvocato che a sua volta provvederà a firmarlo digitalmente, autenticandola.
L’atto, cosi formato si trova già in formato digitale nativo ed ha quindi efficacia senza bisogno di ulteriori adempimenti.
Per quanto riguarda la procura alle liti cartacea invece, essa deve essere scansionata e, in ossequio a quanto previsto dall’art. 22 del CAD, necessita di una successiva asseverazione apposta nel file della procura o su documento separato, mediante inserimento dell’impronta di HASH. Infine essa dovrà essere firmata digitalmente al fine di attribuirle l’efficacia probatoria dell’originale ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Regolamento.
Importante: ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento PAT, la procura si intende apposta in calce all’atto a cui si riferisce, scompare quindi la procura a margine.
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Notifiche
Le notificazioni nel processo amministrativo telematico, potranno essere effettuate a mezzo PEC e a mezzo posta.
Per quanto riguarda la notifica a mezzo PEC, l’avvocato che deve eseguirla deve utilizzare un suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, a pena di nullità della notifica, cosi come per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario della notifica, che dovrà risultare da pubblici elenchi.
Il messaggio di PEC, deve avere come oggetto “notificazione ai sensi della legge 53 del 1994”, il corpo del messaggio può restare vuoto.
A tale messaggio devono essere allegati: originale digitale dell’atto da notificare, la relata di notifica, la procura ed eventualmente l’asseverazione della procura se in originale cartaceo.
La notifica, per il notificante, si considera perfezionata nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario quando vine e generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC consegnato: tale ricevuta deve contenere tutti gli allegati del messaggio originale inviato.
La notifica può avvenire anche a mezzo posta (raccomandata a/r) tradizionale. In questo caso è bene fare attenzione agli accorgimenti al momento del deposito della prova della notificazione. Mentre nel caso di notifica via PEC, sarà necessario depositare le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna , la relata di notifica digitale e la procura alle liti, nel caso di notifica tradizionale sono previsti alcuni adempimenti ulteriori a carico del depositante. È necessario infatti depositare la relata di notifica, la procura alle liti e la cartolina di ritorno, tutte scansionate e asseverate e la copia scansionata dell’atto originale notificato.
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Il Deposito
Il deposito avviene mediante la compilazione del modulo di deposito adatto, in base al tipo di atto che si deve depositare. Sul sito di Giustizia Amministrativa sono disponibili per il download i moduli di deposito ricorso, moduli di deposito atti/documenti e moduli di deposito parti non rituali.
Il file, in formato .pdf compilabile, deve essere riempito in ogni sua parte secondo le indicazioni riportate sul vademecum disponibile sul sito istituzionale, e ad esso sono allegati l’atto principale, la procura e gli altri documenti. Tale file .pdf, con gli allegati, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente, costituisce l’allegato del messaggio PEC, da inviare agli indirizzi istituzionali dei TAR, appositamente creati, per il deposito.
Nel caso di mancato funzionamento del sistema PEC, è possibile effettuare il deposito mediante upload del modulo con l’atto e i documenti allegati, dal sito di Giustizia Amministrativa. Tale sistema di deposito è secondario rispetto a quello a mezzo PEC, e può essere utilizzato solo nei casi previsti espressamente dal regolamento.
L’apposizione della firma digitale al modulo equivale alla firma di tutti i suoi allegati, è importante precisare però che ci sono degli allegati che necessitano dell’asseverazione, tale adempimento non si considera superato dall’apposizione della firma digitale al modulo di deposito.
Ecco i link alle pagine di riferimento del PAT sul sito istituzionale di Giustizia Amministrativa: