Rimodulazione di finanziamenti: sussiste la giurisdizione ordinaria

I giudici amministrativi pugliesi (Tar Puglia Lecce, Sez. I, 14/6/2016, n. 950) tornano sul tema della giurisdizione in materia di finanziamenti pubblici, applicando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 2014, al caso di una modifica dell’ammontare di un finanziamento già approvato, attribuendone la giurisdizione al giudice civile, in particolare se tale modifica è dovuta all’inadempimento del beneficiario.

Nel caso di specie, un decreto del Ministero dell’Ambiente rimodulava e rideterminava l’importo del contributo finanziario riconosciuto ad un Comune.

A tal proposito, l’Adunanza Plenaria n. 6/2014 aveva distinto, tra gli atti della fase esecutiva di un finanziamento, i provvedimenti motivati sulla base delle inadempienze del beneficiario da quei provvedimenti revocati per profili attinenti all’illegittimità originaria del finanziamento o alla contrarietà all’interesse pubblico sin dal principio.

Qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetterà al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;

Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Secondo il Collegio, che applica i principi predetti, la giurisdizione è ordinaria quando la rimodulazione del contributo finanziario riconosciuto è avvenuta a causa di una variante al progetto originario in base al quale l’Amministrazione Statale aveva riconosciuto il contributo e, quindi, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione e dallo sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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N. 00950/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3185 del 2015, proposto da: 

Comune di Minervino di Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. Fiorenzo Luchena, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23; 

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi; 

per l’annullamento

del decreto datato 29/09/2015, comunicato via pec l’1/10/2015, con il quale il Dirigente responsabile della gestione del POI Energia del M.A.T.T.M. – “a fronte del taglio comunicato con la nota Prot. 4455/CLE del 23/6/2015” – rimodulava e rideterminava in € 1.079.241,79= l’importo del contributo finanziario riconosciuto al Comune di Minervino di Lecce per i lavori di “Riqualificazione Energetica Scuola Primaria di Minervino di Lecce sita in via De Amicis” (Poin Fesr 2007/2013, Asse II, Attività 2.2) con Decreto Ministeriale n. SEC.DEC.2012.0001348 del 12/12/2011; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese la richiamata nota Prot. 4455/CLE del 23/6/2015 con allegata Check List e la richiesta di recupero del maggior importo erogato in euro€5.376,71;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’odierno gravame il ricorrente insorge avverso il Decreto datato 29/09/2015 con il quale il Dirigente Responsabile della gestione del POI Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rimodulava e rideterminava l’importo del contributo finanziario riconosciuto al Comune di Minervino di Lecce per i Lavori di “Riqualificazione Energetica Scuola Primaria di Minervino di Lecce sita in via De Amicis”.

Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso sostenendone l’inammissibilità e, in subordine, chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 18 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sul punto è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6/2014, ai sensi della quale “Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:

– sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione;

– qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;

– viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario”.

Ritiene il Collegio che la fattispecie in esame rientri nella giurisdizione del Giudice Ordinario considerato che la rimodulazione del contributo finanziario riconosciuto al Comune ricorrente è avvenuta a causa di una variante al progetto originario in base al quale l’Amministrazione Statale aveva riconosciuto il contributo e, quindi, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione e dallo sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.

Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato difetto di giurisdizione del G.A., appartenendo la controversia alla cognizione del G.O. dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (art. 59 l. n. 69/2009; art. 11 c.p.a.)

Le spese di lite possono essere compensate considerata la complessità che, nel nostro ordinamento, assume la tematica del riparto di giurisdizione e considerata la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e individua quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Referendario

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione

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