La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza 11868 depositata ieri, ha statuito che anche per i licenziamenti del pubblico impiego si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e non la Legge Fornero.
Ad avviso della Corte, infatti, “Ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs 30.3.2001 n.165, art.2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n.92 all’art.18 della legge 20.5.1970 n.300, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012 resta quella prevista dall’art.18 della legge n.300 del 1970 nel testo antecedente alla riforma”.
La Corte, pertanto, ha statuito che la tutela da riconoscere ai dipendenti pubblici in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma.
Quindi, alla luce della sentenza della Cassazione, per i dipendenti pubblici, in caso di licenziamento illegittimo, continua a valere il diritto alla reintegra nel posto di lavoro, e non la tutela risarcitoria o l’indennità previste dal Jobs Act per i dipendenti privati.