E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno 2016, il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”.
Il provvedimento entrerà in vigore dal 2 luglio 2016.
Le norme del regolamento stabiliscono che il Dipartimento della funzione pubblica promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche in conformità ad una pluralità di specifici criteri quali, ad esempio, l’uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione o la comparabilità dei sistemi di misurazione (art. 2).
Sono definite le funzioni assegnate al Dipartimento nell’ambito del processo di valutazione della performance (art. 3, commi 1-3).
Si prevede l’istituzione presso il Dipartimento stesso della Commissione tecnica per la performance, organo consultivo del Dipartimento costituito da cinque componenti scelti tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti. I componenti durano in carica per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non residenti sono poste a carico del pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento (art. 4).
Viene poi stabilito che la valutazione indipendente della performance sia assicurata in ogni amministrazione pubblica dall’organismo indipendente di valutazione di cui all’art. 14, d.lgs. n. 150 del 2009. L’Organismo supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione della performance organizzativa ed individuale. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell’organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento (art. 6).
Si prevede infine che il Dipartimento della funzione pubblica promuova la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche al fine di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento sviluppa, altresì, le funzionalità del Portale della Performance (già Portale della Trasparenza) (art. 7).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it