La Consulta ha respinto ulteriori questioni sollevate avverso la legge di stabilità 2015 (clicca qui per il precedente articolo sulla razionalizzazione delle partecipate), questa volta in tema di riduzione delle dotazioni organiche di province e città metropolitane.
Con la sentenza n. 159 del 7 luglio 2016, su giudizio promosso dalle Regioni Campania, Lombardia, Puglia e Veneto, la Consulta ha ritenuto non fondate, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che prevedono la riduzione delle dotazioni organiche delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario (senza alcun riferimento o limitazione in base alle funzioni), l’individuazione del personale che rimane assegnato a Città metropolitane e Province e quello da destinare alle procedure di mobilità (e relativi criteri di ricollocazione), i piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale e una serie di disposizioni nelle more della conclusione delle procedure di mobilità.
Ad avviso della Consulta, la riforma organica degli enti territoriali non può che essere riservata a livello normativo statale, in specie alla competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. e, con specifico riferimento alle Città metropolitane, a quella di cui all’art. 114 Cost..
Dopo aver altresì richiamato la materia del coordinamento della finanza pubblica, la sentenza respinge le censure mosse avverso il superamento del meccanismo dell’accordo in conferenza unificata, evidenziando, per un verso, la volontà di accelerare da parte del legislatore statale rispetto alla mancata conclusione dell’accordo nonché il ricorso ad una strada meno invasiva del potere sostitutivo e, per un altro verso, il rispetto del coinvolgimento delle Regioni stesse nell’ambito del percorso procedimentale previsto dalla disciplina censurata, sopra riassunta.
Con una serie di ulteriori considerazioni conclusive, di carattere non solo strettamente giuridico, la Consulta evidenzia altresì la genericità dell’affermazione circa l’impossibilità di svolgere le funzioni a fronte delle riduzioni organiche, nonché l’impossibilità di differenziare la disciplina per Regioni eventualmente reputate più virtuose.
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