È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la l. 7 luglio 2016, n. 122 , c.d. legge europea che, in linea generale, contiene norme volte a prevenire l’apertura – o a permettere la chiusura – di procedure di infrazione nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l’archiviazione dei casi EU Pilot
La legge approvata quest’anno si compone di 37 articoli (suddivisi in 9 capi), le cui disposizioni sono finalizzate a definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato. Il provvedimento provvede inoltre all’attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI.
Fra le diverse disposizioni meritano un cenno le seguenti.
L’art. 5 elimina l’obbligo, per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici, di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica. Con tale disposizione si intende superare la procedura di infrazione 2013/4212, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per aver imposto alle SOA l’obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 64, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010.
Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) alla quale si era rivolto il Consiglio di Stato con un rinvio pregiudiziale sull’interpretazione delle richiamate disposizioni del TFUE e della direttiva 2006/163/CE circa le disposizioni italiane che impongono alle SOA di avere la sede legale in Italia. La Corte, nella causa C-593/13, ha stabilito che l’art. 51 del TFUE, il quale prevede eccezioni al diritto di stabilimento, non si applica alle attività di attestazione esercitate dalle SOA, poiché queste non esercitano pubblici poteri, in quanto la loro attività è definita in tutti i suoi aspetti dal quadro normativo nazionale italiano. La Cge, inoltre, ha interpretato l’art. 14 della direttiva 2006/123/CE nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale è imposto alle SOA l’obbligo di avere la sede legale nel territorio nazionale. La norma contiene il riferimento anche alla disciplina del nuovo codice (art. 84).
L’art. 10 contiene modifiche al testo unico dell’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), nonché al relativo Regolamento di attuazione al fine di dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
La finalità è quella di evitare rilievi e censure relativamente al mancato adeguamento dei permessi di soggiorno al nuovo modello europeo.
L’art. 30 riformula l’art. 29, comma 3, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, secondo cui l’acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, del personale già impiegato nell’appalto non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. Con la nuova disciplina si specifica che l’esclusione della natura di trasferimento d’azienda (o di parte d’azienda) è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa ed alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa ed operativa.
L’art. 31 introduce l’obbligo per ciascun cacciatore di annotare, subito dopo l’abbattimento, sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, a tal fine modificando l’art. 12 della legge sulla caccia (11 febbraio 1992, n. 157). La disposizione è finalizzata alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea nell’ottobre del 2014, con una richiesta di informazioni sull’attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull’impatto che tale prelievo esercita, in particolare con riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it