Il Tar Milano, con il decreto cautelare n. 911 del 19 luglio 2016 ha sospeso l’efficacia della deliberazione AEEGSI n. 354/2016/R/EEL del 28 giugno 2016, recante Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela, che ha predisposto degli aumenti delle bollette di luce e gas a partire dal 1° luglio 2016.
Ad avviso del Tar, le emanande singole fatture potrebbero causare un immanente danno grave ed irreparabile soprattutto per la vastissima platea che compone i singoli utenti finali (per lo piè famiglie ed utenti non gestori di attività produttive, percettori di bassi redditi) e d’altro canto, i relativi aumenti se dimostrati legittimi, potranno essere agevolmente recuperati nell’ambito degli ulteriori sistemi di fatturazione attraverso idonee ed eque modalità di prelievo.
Per tali motivi, il Tar ha sospeso la delibera e ha rinviato la trattazione in sede collegiale della detta istanza cautelare alla camera di consiglio del 15 settembre 2016.
Intanto l’Autorità ha reso noto che proporrà, attraverso l’Avvocatura dello Stato, immediata istanza di revoca del decreto, in quanto si basa su un ricorso che presenta un’erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto.
Si riporta di seguito il testo del decreto.
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N. 00911/2016 REG.PROV.CAU.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2016, proposto da:
Codacons, Comitas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi C.F. RNZCRL46R08H703I, Gino Giuliano C.F. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso Marco Maria Donzelli in Milano, viale Abruzzi 83;
contro
Autorita’ Per L’Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, Acquirente Unico Spa, Ministero dello Sviluppo Economico non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Terna Spa, Acea Distribuzione Spa, Enel Distribuzione Spa non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione dell’Autorità del 28 giugno 2016 n. 354/2016/R/EEL;
– della deliberazione dell’Autorità del 24 giugno 2016 n. 342/2016/E/EEL;
nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti agli epigrafati connessi e/o collegati, ancorché di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, pure alla stregua di quanto enunciato in atti impugnati dall’Autorità convenuta sembra ragionevolmente emergere l’ascrivibilità del nuovo prezzo unitario dell’Energia Elettrica a carico dell’utente finale a comportamenti economicamente non lineari posti in essere da vari operatori nell’ambito del servizio del dispacciamento dell’energia elettrica stessa e che, proprio alla stregua di ciò, la medesima Autorità ha dato avvio (delibera 342/2016/E/EEL del 24 giugno 2016) ad un procedimento, in relazione ai detti casi di non linearità commerciale ed economica, che risulta volto all’adozione di idonee misure prescrittive alla luce anche della possibile insistenza di potenziali abusi nel relativo mercato;
Rilevato che tale procedura è in corso e che perciò sembra opportuno che solo alle relative conclusioni possano essere ridefiniti quegli aumenti percentuali già posti a carico dell’utente finale a decorrere dall’1 luglio del c.a. – intervenuti questi come rideterminazione del citato nuovo prezzo unitario a carico di quest’ultimo – senza conoscere, alla data del 28 giugno 2016, se effettivamente i relativi aumenti percentuali possano essere legittimamente ascritti all’utente finale stesso;
Osservato che, allo stato, tutto ciò determina, in relazione alle emanande singole fatture, un immanente danno grave ed irreparabile soprattutto per la vastissima platea che compone i singoli utenti finali (per lo piè famiglie ed utenti non gestori di attività produttive, percettori di bassi redditi) e che, d’altro canto, i relativi aumenti se dimostrati legittimi, potranno essere agevolmente recuperati nell’ambito degli ulteriori sistemi di fatturazione attraverso idonee ed eque modalità di prelievo;
Riservate al Collegiale le questioni istruttorie, di accesso e di rito;
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie e per l’effetto sospende l’efficacia della deliberazione AEEGSI n. 354/2016/R/EEL del 28 giugno 2016. Manda la trattazione in sede collegiale della detta istanza cautelare alla camera di consiglio del 15 settembre 2016
Spese compensate.
La segreteria che legge per conoscenza notificherà copia della presente direttamente alla detta Autorità
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano il giorno 19 luglio 2016.
Il Presidente | |
Mario Mosconi |
IL SEGRETARIO