[…] Per poter usufruire dei permessi lavorativi retribuiti di cui all’art. 33 della legge 104, è necessario essere in possesso di determinati requisiti:
- Essere lavoratori dipendenti, pubblici o privati.
Sono inclusi i lavoratori a tempo determinato (nel limite della durata del rapporto di lavoro alle stesse condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato) e i lavoratori con rapporto di lavoro part-time. Sono esclusi, invece, i lavoratori autonomi, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata[1], gli addetti ai lavori domestici e i lavoratori parasubordinati).
Tali lavoratori dipendenti devono essere:
- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.
Tale diritto può essere esteso ai parenti e affini entro il terzo grado ma solo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancati [2], a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno [3];
- La persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi deve trovarsi nella situazione di disabilità con condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, riconosciuta dall’apposita Commissione Medica così come previsto e disciplinato dall’art. 4 comma 1 della Legge 104/1992;
- Mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno deve intendersi quello presso strutture ospedaliere pubbliche o private che assicuri un’assistenza sanitaria continuativa al disabile.[…]
[1] Nel caso di rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei tre giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa è articolata su 6giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta.
[2] L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma ricomprende anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (divorzio, separazione legale o abbandono).
[3] Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).