L’Assessore di Milano, Rabaiotti, in rappresentanza dell’Anci nazionale, ha presentato il 20 settembre, in audizione presso le Commissioni riunite Ambiente della Camera dei Deputati e Lavori Pubblici del Senato della Repubblica, un documento contenente tutte le osservazioni dell’Associazione dei Comuni sullo stato attuale di attuazione del codice appalti.
L’Assessore ha quindi chiesto “un’accelerazione dell’operazione di completamento della riforma, che attende la predisposizione ed emanazione di decreti e linee guida su aspetti di fondamentali importanza”.
Nel documento presentato dall’Associazione sono stati sollevate alcuni profili critici, e sono state proposte soluzioni delle questioni interpretative più rilevanti.
Le difficoltà periodo attuativo
La principale criticità è sicuramente l’incapacità di delle istituzioni di garantire l’adozione degli atti attuativi in modo tempestivo, ordinato e coordinato.
A cinque mesi dall’adozione del codice, manca ancora il decreto sulle qualificazioni delle stazioni appaltanti, o quello sulla definizione dei livelli progettazione.
Si aggiunge il contrasto tra Consiglio di Stato e ANAC in materia di appalti sotto-soglia, evidenzatasi in occasione del parere del Consiglio di Stato sulle apposite linee guida dell’Autorità.
Il progetto esecutivo per le manutenzioni ordinarie
Con riferimento agli appalti di lavori, una delle critiche più frequenti da parte dei comuni riguarda l’abrogazione dell’art. 105 del vecchio DPR n. 207/2010 che consentiva, per i lavori di manutenzione, di prescindere dalla redazione del progetto esecutivo per bandire la gara per l’affidamento con i livelli di progettazione definitiva.
Con l’abrogazione di tale norma, poiché la stragrande maggioranza degli appalti di lavori banditi dalle stazioni appaltanti riguarda la manutenzione del loro patrimonio, l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti ha praticamente paralizzato la pubblicazione di appalti di lavori.
Servizi sociali e obbligo di centralizzazione
Secondo l’Anci, le disposizioni sull’obbligo di centralizzazione previsto per i Comuni non capoluogo non si applicano ai servizi sociali e specifici di cui all’allegato IX del Codice. Ciò è desumibile per la peculiarità dell’oggetto di tali appalti e per un’interpretazione del dato letterale di cui all’articolo 140 che testualmente recita: “Gli appalti dei servizi sociali e speciali di cui all’allegato IX sono aggiudicati in applicazione dell’articolo 142, 143, 144, salvo quanto disposto dal presente articolo”.