Carta elettronica: il parere del CdS

Il Consiglio di Stato, Sez. atti norm., 6 settembre 2016, n. 1851, ha reso  il parere sullo schema di regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica.

Il Consiglio di Stato ha reso il prescritto parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo a coloro i quali compiono diciotto anni di età nell’anno 2016 di una Carta elettronica del valore di euro 500, utilizzabile entro il 31 dicembre 2017 per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’acquisto di libri nonché per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.
Il parere ha giudicato positivamente l’idea di valorizzare l’accesso alla cultura da parte delle fasce di età giovani sfruttando le potenzialità offerte dalla rete internet, fornendo alcuni suggerimenti per la migliore implementazione del sistema e indicando l’opportunità di ampliare il più possibile la tipologia dei beni e dei servizi acquistabili con la carta.
1. L’oggetto
Il regolamento in oggetto costituisce attuazione dell’art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui “Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono diciotto anni di età nell’anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell’importo nominale massimo di euro 500 per l’anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’acquisto di libri nonché per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo”.
Il decreto disciplina l’utilizzo della Carta, prevedendo che consisterà in un’applicazione elettronica, utilizzabile tramite accesso ad internet. L’importo nominale riconosciuto a ciascun beneficiario è di cinquecento euro, utilizzabile attraverso voucher di spesa, generati sulla piattaforma on-line dedicata, e utilizzati al momento dell’acquisto come forma di pagamento. Sulla piattaforma dedicata si registrano sia i beneficiari della Carta, sia le sale cinematografiche e teatrali, gli istituti e luoghi della cultura, i parchi naturali e gli esercizi commerciali che, limitatamente alla vendita dei beni e servizi ammessi, accetteranno i voucher.
2. Le questioni generali
Il decreto è volto a conferire massima effettività alle misure di sostegno alla spesa per beni e servizi culturali da parte della popolazione giovane previste dalla legge di stabilità per il 2015 (è stato stimato che nel 2016 la popolazione residente nel territorio nazionale che compie 18 anni è pari a 576.953 unità), con ricadute positive anche per le piccole e medie imprese.
Il fondamento dell’intervento è di valorizzare l’accesso alla cultura da parte delle fasce di età giovani. L’idea di una card telematica non è affatto nuova, ma ha sempre dovuto tener conto dei limiti connessi all’incompleto sviluppo della rete internet sul territorio nazionale e al grado di alfabetizzazione digitale della popolazione, che però riscontra i suoi picchi più alti proprio nei soggetti compresi tra i 15 e i 21 anni.
È prevista, in conformità alle ripetute raccomandazioni del Consiglio di Stato nei pareri resi sulla recente riforma della pubblica amministrazione, un’azione di monitoraggio, da parte degli uffici ministeriali in collaborazione con le società SOGEI e CONSAP. In particolare potranno essere monitorati: il numero di beneficiari registrati, il numero e la tipologia delle strutture e degli esercizi commerciali registrati, il numero e la tipologia di voucher utilizzati.
È altresì prevista un’attività di comunicazione istituzionale, riguardante l’attuazione del decreto, curata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Un punto delicato, sollevato dal Consiglio di Stato, riguarda l’ambito di applicazione della carta: nella legge si prevede che la carta possa essere utilizzata “per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’acquisto di libri nonché per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo”. Si tratta di una definizione generica, che spetta al regolamento precisare, onde fugare possibili incertezze sulla tipologia di beni e servizi acquistabili. In particolare, le nozioni di «eventi culturali» e «spettacoli dal vivo» sono assai ampie e suscettibile di comprendere, ad esempio, i concerti musicali. Il regolamento sembra adottare una soluzione restrittiva, facendo riferimento – come luoghi presso cui è possibile effettuare gli acquisiti – a “una sala cinematografica o teatrale, un istituto o luogo della cultura, un parco naturale o un esercizio commerciale”. In tal modo sono identificati centri di erogazione di beni e servizi specifici, prescindendo dalla varietà delle forme in cui si presentano gli organizzatori di eventi culturali, non riconducibili né al concetto di “istituto della cultura” (se l’ente organizzatore presenta una vocazione commerciale), né a quello di “esercizio commerciale” (se l’ente organizzatore non ha la natura giuridica di una struttura di vendita, ma si avvale di punti vendita). Tale soluzione, tuttavia, appare in contrasto con la lettera e la ratio della norma primaria, che impiega una formula ampia per individuare i beni e servizi cui la carta da accesso, nell’ambito di una concezione più moderna del concetto di «cultura».
3. Le questioni particolari
Il Consiglio di Stato ha formulato alcuni rilievi tecnici, volti a semplificare il funzionamento del congegno predisposto per l’utilizzo della Carta.
In particolare è stato suggerito di precisare che il beneficiario della carta informatica dovrà generare documenti cartacei da utilizzare al momento dell’acquisto presso il luogo dove viene offerto il bene o servizio richiesto e di precisare e che i vuocher generati ma non utilizzati non possono più essere spesi una volta raggiunto il tetto di spesa. Diversamente, potrebbero sorgere difficoltà qualora il beneficiario si presentasse presso uno dei centri autorizzati con un voucher formalmente emesso, ma non più corrispondente ad una provvista. Inoltre è stata suggerito di prevedere espressamente l’obbligo delle strutture e degli esercizi commerciali registrati di accettare i vuocher.
Recependo le preoccupazioni del Garante della privacy, il parere si conclude con una serie di indicazioni dirette a tutelare la riservatezza dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle procedure previste dal regolamento.
Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it