Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva atti normativi, con il parere 1824 del 1° settembre 2016 ha espresso opinione favorevole, con alcune osservazioni e proposte di correttivi, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica – proposto dal Ministero per i beni culturali – recante “l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.
Il decreto si propone di diminuire il peso degli oneri di natura burocratica che gravano sulle iniziative di privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all’azione amministrativa in un ambito,come quello della tutela paesaggistica, particolarmente significativo, vista la rilevanza costituzionale della materia alla luce degli interessi pubblici coinvolti.
Il Consiglio di Stato, tra le osservazioni formulate, ha ravvisato che qualora occorrano sia un’autorizzazione paesaggistica che un permesso di costruzione e vi sia contrasto tra le amministrazioni rispettivamente competenti, viene convocata una conferenza di servizi; e che in ogni caso è fatta salva, ove necessario, la distinta autorizzazione da rilasciare a tutela dei beni di interesse storico, artistico o archeologico.
Infine il Consiglio di Stato ha osservato che anche per gli interventi c.d. “liberalizzati”, le disposizioni del decreto trovano immediata applicazione per le regioni a statuto ordinario, mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno l’obbligo di darvi attuazione con proprie disposizioni, provvedendovi secondo i principi fissati dai propri statuti.
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