Dal 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) che abroga la disciplina previgente contenuta nel D. Lgs. 163/2006.
Tuttavia, molti sono ancora i dubbi sulla concreta attuazione di alcune norme contenute nel nuovo Codice. Menzione particolare merita la nuova disciplina relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, intesa come realizzazione di un sistema di qualità, con la funzione, da un lato, di garantire una migliore performance e una maggiore professionalità delle stazioni appaltanti, dall’altro di far sì che alla gara partecipino solo operatori in grado di assicurare alla PA un’esecuzione qualificata del contratto.
Tale disciplina, contenuta all’art. 38 del D. Lgs. 50/2016, prevede l’istituzione presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.
Chi ha il compito di definire i requisiti tecnico-organizzativi necessari per l’iscrizione nell’elenco?
Quanto ai requisiti tecnico-organizzativi necessari per l’iscrizione nell’elenco, essi vengono definiti, ex art. 38, comma 2, del D. Lgs. cit., con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice (e quindi entro luglio 2016), tenuto conto dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. Tuttavia tale Decreto ad oggi non è stato ancora adottato.
Qual è il complesso delle attività che formano oggetto della qualificazione delle stazioni appaltanti?
La qualificazione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, ha ad oggetto il complesso delle attivita’ che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacita’ di programmazione e progettazione; b) capacita’ di affidamento; c) capacita’ di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
In assenza del DPCM di definizione dei requisiti tecnico-organizzativi di qualificazione delle stazioni appaltanti, quale disciplina si applica?
E’ attualmente prevista una disciplina transitoria contenuta nell’art. 216, comma 10, D. Lgs. cit, il quale stabilisce: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221″.